Impugnazione ex art. 327 c.p.c. e sospensione dei termini nel contenzioso tributario

La Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6336/2025, depositata il 10 marzo (trovi il testo dell’ordinanza qui), si è pronunciata sulla sospensione dei termini per l’impugnazione prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. 50/2017, in relazione alle controversie tributarie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. Il caso in esame solleva questioni interpretative relative all’applicabilità della sospensione anche ai procedimenti riguardanti cartelle di pagamento derivanti da attività di liquidazione della dichiarazione fiscale. La decisione della Corte offre un importante chiarimento sulla computabilità dei termini processuali alla luce della normativa speciale e dell’art. 327 c.p.c.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il caso

La controversia ha origine da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società per il recupero di un credito IRES relativo all’anno di imposta 2012. La Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado, ritenendolo tardivo. Secondo i giudici di merito, l’Agenzia avrebbe dovuto proporre impugnazione entro il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., il quale era scaduto senza che l’ufficio avesse tempestivamente presentato il gravame.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato questa decisione ricorrendo in Cassazione, sostenendo che la C.T.R. non aveva considerato la sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 11, comma 9, del d.l. 50/2017. Tale norma prevede infatti la sospensione dei termini di impugnazione per le controversie definibili in sede di condono fiscale, includendo quelle derivanti da ruoli emessi ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. 602/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972. La società contribuente, dal canto suo, ha replicato, con controricorso, che la sospensione non sarebbe applicabile alle cartelle di pagamento, ritenendole atti di mera riscossione e non di imposizione.

Cartella di pagamento e natura impositiva

La Cassazione ha preliminarmente chiarito che una cartella di pagamento può rientrare nella definizione agevolata se costituisce il primo atto con cui l’amministrazione comunica al contribuente la pretesa tributaria. In tal caso, essa assume natura impo-esattiva e non si limita a svolgere una funzione meramente di riscossione. Questa distinzione è stata già affermata in precedenti pronunce della Suprema Corte, secondo cui le cartelle che costituiscono il primo atto impositivo possono essere impugnate non solo per vizi propri, ma anche per contestare il merito della pretesa fiscale.

Applicabilità della sospensione dei termini

La Corte ha ritenuto che la controversia rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 11, comma 9, del d.l. 50/2017, con conseguente sospensione dei termini di impugnazione dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017. Ha inoltre chiarito che tale sospensione non determina un’interruzione del termine, bensì comporta un prolungamento dello stesso per un periodo fisso di sei mesi, aggiungendosi ai termini ordinari di impugnazione previsti dall’art. 327 c.p.c.

Calcolo del termine per l’appello e art. 327 c.p.c.

Esaminando il caso concreto, la Cassazione ha evidenziato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 21 febbraio 2017, con scadenza del termine semestrale per l’appello al 21 settembre 2017, secondo quanto previsto dall’art. 327 c.p.c. Tuttavia, considerando la sospensione legale di sei mesi prevista dalla normativa speciale, il termine per impugnare risultava prorogato fino al 21 marzo 2018. Pertanto, l’appello dell’Agenzia delle Entrate doveva considerarsi tempestivo.

Conclusioni

Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione ha ribadito che la sospensione dei termini ex art. 11, comma 9, del d.l. 50/2017 si applica alle cartelle di pagamento con funzione impositiva, chiarendo il meccanismo di computo del termine processuale anche alla luce dell’art. 327 c.p.c. La decisione rappresenta un importante riferimento per la corretta interpretazione della disciplina sulla definizione agevolata e sui relativi effetti nel contenzioso tributario. In virtù di questa interpretazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame dell’appello.

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