Improcedibilità del ricorso in Cassazione depositato in forma cartacea

A partire dal 1° gennaio 2023, l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di Cassazione. Le Sezioni Unite Civili, con l’ordinanza n. 13056/2025, del 16 maggio (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), si sono pronunciate sulle conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo. La decisione si inserisce nel contesto di un progressivo consolidamento del processo civile telematico, a seguito delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Il contesto normativo: art. 196-quater disp. att. c.p.c.

La questione centrale ruota intorno all’art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, norma introdotta dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Tale disposizione prevede che:

“Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.

Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema”.

Il legislatore ha dunque sancito, con formula perentoria, l’obbligatorietà del deposito telematico, ammettendo una sola eccezione: quando il giudice ordini il deposito cartaceo “per ragioni specifiche”. Si tratta di una deroga espressamente subordinata a un provvedimento giudiziale motivato, in un’ottica di progressiva digitalizzazione del processo civile.

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Il caso in esame

Nel caso di specie, un’avvocata aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 288/2023 del Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ne aveva disposto la cancellazione definitiva dall’Ordine degli Avvocati di Livorno. La ricorrente aveva trasmesso l’atto in forma cartacea tramite servizio postale all’ufficio protocollo della Corte.

La Suprema Corte, dopo aver evidenziato i diversi profili di inammissibilità del ricorso (difetto di ius postulandi, mancanza di procura alle liti, assenza dell’atto impugnato), ha, tuttavia, ritenuto assorbente la questione preliminare di improcedibilità per difetto del deposito telematico.

Improcedibilità del ricorso depositato in forma cartacea

Le Sezioni Unite, richiamando l’art. 196-quater disp. att. c.p.c., hanno chiarito che l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di Cassazione a partire dal 1° gennaio 2023.

La norma contempla un’unica eccezione: il deposito cartaceo è ammesso solo se il giudice lo ordina espressamente e per ragioni specifiche. La Corte ha sottolineato come, nel caso esaminato, non risultasse alcuna autorizzazione giudiziale in tal senso. L’assenza di deposito telematico comporta la preclusione definitiva alla procedibilità del ricorso, secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite nelle decisioni nn. 22074 e 33959 del 2023.

Conclusioni

Le Sezioni Unite hanno dichiarato l’improcedibilità del ricorso, senza statuizione sulle spese in ragione della mancata costituzione del CNF.

L’atto introduttivo non depositato con modalità telematiche, salvo deroga espressamente autorizzata, è da considerarsi improcedibile: il processo civile telematico (PCT) non è più un’opzione, ma una condizione essenziale per la validità dell’azione in giudizio, anche dinanzi alla Suprema Corte.

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