Il Trust estero e l’interposizione – Commento alla Risposta dell’AdE n. 81/2026

Il trust è uno strumento ampiamente utilizzato, ma può creare rilevanti criticità fiscali quando il beneficiario si trasferisce in Italia. La Risposta n. 81/2026 (puoi leggerla cliccando qui) dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la validità formale del trust non è sufficiente, se non vi è un effettivo spossessamento del disponente. Da questo profilo dipende la distinzione tra trust opaco e trust interposto, con effetti diretti sugli obblighi di monitoraggio e sulla tassazione del beneficiario residente. 

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Leonarda D’Alonzo
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Il caso

La vicenda prende le mosse da un’istanza di interpello presentata da una contribuente, allora non residente in Italia, beneficiaria primaria di un trust irrevocabile regolato dalla legge del Delaware e istituito nell’agosto 2024.

Il patrimonio del trust, inizialmente privo di consistenza, era destinato a essere alimentato da un portafoglio finanziario detenuto all’estero e dall’intera partecipazione in una LLC statunitense proprietaria di un immobile situato a New York.

In vista del trasferimento della propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2026, la contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate di confermare l’autonomia soggettiva del trust, sostenendo di avere rinunciato ai poteri gestori in precedenza detenuti nell’ambito di una diversa struttura costituita nel 2008.

In particolare, evidenziava che il potere di nominare e revocare il trustee e gli advisor era stato attribuito a un professionista statunitense terzo e indipendente.

Secondo la prospettazione dell’istante, l’irrevocabilità del trust e l’ampia discrezionalità riconosciuta al trustee professionale avrebbero dovuto consentire di qualificare la struttura come autonomo soggetto passivo d’imposta. Da tale qualificazione sarebbero derivati, per la beneficiaria residente, l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale previsti per i titolari effettivi e l’insussistenza delle imposte patrimoniali sulle attività detenute all’estero.

L’amministrazione finanziaria, tuttavia, non si è arrestata al dato formale dell’atto istitutivo, ma ha concentrato la propria analisi su una specifica clausola concernente la destinazione finale dei beni del trust.

Il criterio fiscale dell’effettiva autonomia del trust

L’Agenzia delle Entrate ha fondato il proprio parere sulla prassi consolidata in materia di trust. Ha richiamato, in particolare, le Circolari n. 43/E/2009, n. 61/E/2010 e n. 34/E/2022.

Secondo questo orientamento, il trust non assume autonoma rilevanza fiscale quando si risolve in una mera interposizione nel possesso dei redditi. Il criterio decisivo è l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni senza condizionamenti.

Se il disponente o il beneficiario conservano la possibilità di incidere in modo determinante sulla gestione del patrimonio, si realizza una forma di eterodirezione. In tal caso, il trust è qualificato come trust interposto. I redditi prodotti vengono quindi imputati direttamente al soggetto che mantiene il controllo sostanziale dei beni.

Il reale spossessamento come requisito essenziale

Nella ricostruzione dell’amministrazione finanziaria, lo spossessamento deve essere effettivo e non meramente formale. Non è quindi sufficiente che il trust presenti, sul piano documentale, i caratteri tipici dell’irrevocabilità o che il trustee rivesta formalmente un ruolo autonomo.

Anche quando il potere gestorio del trustee risulta solo limitato o indirettamente condizionato dalla volontà del beneficiario, il trust resta fiscalmente inopponibile come soggetto distinto. L’Agenzia ribadisce così un principio ormai costante: l’autonomia del trust non si misura sulla sola struttura negoziale, ma sulla concreta assenza di poteri di influenza in capo a chi, in teoria, dovrebbe essersi spogliato dei beni o della loro disponibilità sostanziale.

La clausola testamentaria e la conclusione sull’interposizione

L’elemento decisivo, nel caso esaminato, è stato individuato nell’art. 1.C. dell’atto istitutivo, che attribuiva all’istante un potere testamentario limitato di nomina, cioè la facoltà di destinare, mediante testamento o contratto fiduciario, il capitale residuo e il reddito accumulato ai propri discendenti al momento della cessazione del trust.

Pur prendendo atto delle modifiche introdotte per escludere l’istante dal ruolo di Investment Advisor, l’Agenzia ha ritenuto che questa facoltà di disposizione futura integrasse comunque una forma di controllo persistente sui beni segregati. Secondo la Risposta n. 81/2026, la possibilità di predeterminarne la destinazione finale attraverso atti dispositivi personali limitava in concreto l’indipendenza del trustee.

Su questa base, l’amministrazione finanziaria ha concluso che l’istante aveva conservato un significativo potere di influenza sul patrimonio in trust e che, di conseguenza, la gestione del trustee restava condizionata dalla sua volontà. La struttura è stata quindi qualificata come trust interposto, in difetto del requisito essenziale del reale spossessamento a favore di un soggetto terzo e indipendente.

Conclusioni

La qualifica di trust interposto determina pesanti obblighi per la contribuente una volta acquisita la residenza italiana.

In primo luogo, l’istante sarà tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi che includa tutti i proventi generati dal patrimonio del trust, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione.

In secondo luogo, sorge l’obbligo di assolvere al monitoraggio fiscale (Quadro RW), in quanto la contribuente è considerata l’effettiva proprietaria delle attività estere. A ciò si aggiunge il carico delle imposte patrimoniali: la partecipazione nella LLC statunitense e il portafoglio finanziario saranno soggetti rispettivamente all’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) e all’IVAFE(imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).

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