Il pignoramento delle quote societarie

Può capitare che una determinata società a responsabilità limitata sia debitrice nei confronti di un’altra società. In questo caso, quando la società si rende inadempiente ad onorare il proprio debito, al creditore non resta che chiedere il pignoramento della quota societaria.

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Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

Guida pratica al nuovo pignoramento presso terzi

La presente guida pratica si propone di accompagnare il professionista nelle varie fasi di svolgimento della espropriazione forzata presso terzi, evidenziando le possibili problematiche che si possono verificare e proponendo soluzioni già applicate e collaudate nella lunga esperienza maturata dall’Autrice nell’ambiente giudiziario.

L’Opera delinea un quadro completo del perimetro di azione che il professionista deve porre in essere ai fini della tutela del creditore e/o debitore attraverso un excursus delle varie tipologie di pignoramento (mobiliare, immobiliare, di veicoli natanti, esattoriale).

La Guida illustra la parte teorico-giuridica e giurisprudenziale aggiornata dei PPT, coordinandola con gli aspetti pratici, riportando vademecum, linee guida, circolari e modelli di atti giudiziari e passando in rassegna tutte le novità: dalla nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c. alla procedura di iscrizione a ruolo, dal nuovo PPT alla cd. “dichiarazione di interesse”, e le varie ipotesi di sospensione e di svincolo dei beni pignorati, avuto riguardo agli ultimi interventi legislativi.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato presso il Foro di Lanciano, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Leonarda D'Alonzo, 2024, Maggioli Editore
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Premessa

Il pignoramento di una determinata quota è molto più complesso rispetto al pignoramento di un qualsiasi bene mobile o immobile.

Nel caso di pignoramento di una quota societaria, spetta all’Ufficiale giudiziario pignorare la quota. In questo caso, la notifica di pignoramento non può essere fatta a mezzo pec ma deve necessariamente essere notificata per mezzo dell’Ufficiale giudiziario e solo in un secondo momento è necessario iscrivere il pignoramento nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dove ha sede la società. È importante ricordare che, il Giudice del Registro, ovvero il Giudice delegato dal presidente del tribunale alla vigilanza della tenuta del Registro delle Imprese da parte del preposto ufficio (artt. 2188 ss c.c.), ha l’onere di verificare l’effettiva origine del debito/credito.

Il giudice che richiede il pignoramento delle quote di una SRL deve avere competenza territoriale del luogo in cui si trova la sede legale della società.

Ai sensi dell’art. 26 cpc dalla rubrica “Foro dell’esecuzione forzata” per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano.

Il pignoramento di quote è normato all’art. 2471 c.c. il quale parla di “espropriazione della partecipazione”. Infatti, ciò che si va ad espropriare è proprio la quota societaria e ciò prospetta tre possibilità:

  1. Il creditore subentra nella quota societaria e quindi diventa socio;
  2. Il debitore ed il creditore raggiungono un accordo così da estinguere il debito;
  3. La quota societaria potrebbe essere venduta all’asta e, solo dopo essere venduta, il creditore potrà essere soddisfatto.

Espropriazione della partecipazione sociale ai sensi dell’art. 2471 c.c.

L’articolo oggetto di studio è proprio l’art. 2471 c.c. il quale prevede che la partecipazione può formare oggetto di espropriazione e che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese (gli amministratori dovranno poi procedere ad annotare all’annotazione nel libro dei soci). L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le quote di una società a responsabilità limitata, che non possono essere formate da titoli azionari e perciò non sono beni mobili, rappresentano la partecipazione dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell’impresa che da questo promana, esulando dall’ambito dei semplici diritti di credito; ne consegue che la costituzione in pegno di dette quote è soggetta alla regola residuale dell’art. 2806 c.c. riguardante i diritti diversi dai crediti, e il diritto di pegno risulta pertanto costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese (Cass. n. 31051/19).

In tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra il creditore pignorante e l’acquirente della partecipazione stessa va risolto a norma dell’art. 2914 n. 1 c.c. con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all’iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l’art. 2470 c. 3 c.c. (Cass. n. 20170/17).

Il creditore può quindi, ai sensi dell’art. 2471 c.c., espropriare le partecipazioni sociali. Ciò avviene perché la quota di partecipazione di una SRL, pur essendo un bene immateriale, è equiparata a un bene mobile, che può essere oggetto di pegno, usufrutto, sequestro ed espropriazione quando il socio contrae debiti personali. Quindi il pignoramento della quota si verifica solamente se il socio ha contratto dei debiti personali e quindi al di fuori della sfera societaria. Solo in quest’ultimo caso, infatti, ne risponde la SRL stessa, senza che il patrimonio personale venga intaccato.

Procedimento per il pignoramento delle quote societarie

Il pignoramento delle quote di una SRL si esegue attraverso la notificazione al debitore e alla società. Successivamente, dopo aver effettuato le notifiche, occorre procedere con l’iscrizione nel Registro delle Imprese (CCIA) da parte del creditore o dell’ufficiale giudiziario e il giudice ha il compito di verificare la correttezza e la sussistenza del rapporto creditorio.

Il giudice, dopo aver accertato l’effettivo diritto del creditore, decreta con ordinanza la vendita; a questo punto si prospettano diversi scenari:

  1. Le parti possono trovare un accordo e il debitore paga il suo credito e la quota resta a lui (quindi soddisfa il credito);
  2. Il creditore può acquistare la quota ed entra a far parte della società;
  3. In mancanza di accordo tra il debitore ed il creditore e la quota non è liberamente trasferibile, si procede con la vendita all’incanto della Nello specifico, la vendita resta priva di effetto se entro 10 giorni dall’aggiudicazione la società presenta un altro acquirente che offre lo stesso prezzo.

Quando si parla di pignoramento di quote di una SRL, nel pignoramento della quota di un socio vi rientrano anche gli utili. L’art. 2478 c.c. stabilisce, infatti, che i soci devono decidere anche riguardo alla distribuzione degli utili; questi, quindi, saranno soggetti a pignoramento e saranno versati ai creditori soltanto in sede esecutiva.

In caso di SRL unipersonale, dove vi è un unico socio, i soci possono richiedere il pignoramento della quota sociale. A quel punto l’acquirente della quota diventa il socio titolare in qualità di assegnatario della sola quota esistente.

Con la trascrizione nel Registro delle Imprese, si rende noto anche a terzi che le quote siano state sottoposte al vincolo pignoratizio. Entro 90 giorni dalla notifica, il creditore dovrà fare istanza al Giudice dell’Esecuzione al fine di procedere alla vendita delle quote pignorate e liberamente trasferibili, quindi in assenza di vincolo presente nell’atto costitutivo della società.

Nel caso di vendita di quote non liberamente trasferibili, sarà necessario trovare un accordo di vendita delle quote tra il venditore, il creditore e la società (qualora non si dovesse raggiungere un accordo tra il creditore e il debitore, le quote saranno vendute all’incanto). Sul punto, l’art. 2471 c.c. asserisce che la vendita all’incanto sarà priva di effetto se, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

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