Il CTU può utilizzare anche i documenti non prodotti dalle parti: ecco quando

La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 24590 del 5 settembre 2025, è tornata a chiarire i confini dell’attività del CTU stabilendo quando, ed entro quali limiti, può utilizzare i documenti non prodotti dalle parti ai fini dello svolgimento dell’incarico peritale. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Il ragionamento del giudice di rinvio: l’inutilizzabilità dei risultati del CTU

La vicenda trae origine dalla cessione di un’azienda commerciale nel settore dell’antinfortunistica. Le parti avevano stipulato un preliminare che escludeva dal prezzo convenuto il valore dei prodotti giacenti in magazzino, da determinarsi successivamente.
A seguito della stipula del contratto definitivo, il cedente emetteva una fattura per il valore delle rimanenze, che la società acquirente contestava, ritenendo insussistente alcun accordo sul prezzo. Dopo un lungo iter processuale, la Corte di cassazione, con una precedente pronuncia del 2016 (n. 5812/2016), aveva rinviato la causa alla Corte d’appello di Brescia per accertare se fosse stato effettivamente raggiunto un accordo sui prezzi dei beni inventariati.

In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva disposto una consulenza tecnica per stimare il valore della merce, ma aveva poi dichiarato la consulenza inutilizzabile, ritenendo che il CTU avesse ecceduto i limiti dell’incarico avvalendosi di documenti (report di fatturato, listini prezzi e dati commerciali) non prodotti dalle parti. Il giudice aveva pertanto rigettato la domanda riconvenzionale del venditore, che proponeva ricorso per cassazione.

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La decisione della Corte: poteri del CTU e limiti all’acquisizione di documenti non prodotti dalle parti

La Suprema Corte, richiamando un orientamento consolidato (Cass. Civ., SS.UU., Sent., 28 febbraio 2022, n. 6500), ha chiarito che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, anche attraverso l’acquisizione di elementi non prodotti dalle parti, purché tali elementi siano funzionali a rispondere al quesito e non riguardino fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio.

Il CTU può dunque attingere a fonti tecniche esterne, quali listini, tariffe, dati di mercato, relazioni di fornitori o documentazione similare, quando esse rappresentino semplici fatti secondari, ossia elementi strumentali alla valutazione tecnica, ma non costitutivi del diritto fatto valere.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’acquisizione da parte del CTU di report di fatturato e listini dei prezzi dei fornitori fosse perfettamente coerente con il quesito affidatogli, che mirava a determinare il valore effettivo delle rimanenze di magazzino al momento della cessione. Tali documenti, infatti, non integravano prove sostitutive di allegazioni carenti, ma rappresentavano meri strumenti tecnici di stima, compatibili con i poteri conferiti al consulente.

La Cassazione ha giudicato erronea la declaratoria di nullità della consulenza disposta dal giudice di merito, poiché ha confuso l’acquisizione di fatti secondari, consentita al CTU, con la surrogazione dell’attività probatoria delle parti, che resta invece preclusa.

Il principio ricavabile: ambito operativo del CTU e distinzione tra fatti principali e fatti secondari

La Suprema Corte, quindi, nell’accogliere parzialmente il ricorso, ha stabilito che:

“Il consulente tecnico d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio e nei limiti del quesito sottopostogli, può acquisire autonomamente dati, informazioni o documenti non prodotti dalle parti, purché tali elementi abbiano carattere tecnico e servano a chiarire fatti secondari connessi all’oggetto della consulenza, senza sostituirsi alle parti nell’allegazione o nella prova dei fatti principali”.

La distinzione tra fatti principali (ossia quelli che costituiscono il fondamento della domanda e soggetti all’onere di prova delle parti) e fatti secondari (che servono a dimostrare i fatti principali) rappresenta, pertanto, il discrimine che delimita l’ambito operativo del CTU.

Domande frequenti e decisione in sintesi

Chi è il CTU (consulente tecnico d’ufficio)?

Il CTU è un tecnico esperto in una data materia che viene nominato dal giudice, quale suo ausiliario, per farsi assistere ai fini del compimento di singoli atti o per tutto il processo. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice (art. 61 c.p.c.).

Quali sono i compiti del CTU?

L’art. 62 c.p.c. precisa che il CTU compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Il CTU può far ricorso anche a documenti non prodotti dalle parti?

Sì, la Cassazione, da ultimo con l’ordinanza n. 24590 del 5 settembre 2025, ha chiarito che il CTU, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio.

Qual è la nozione di contraddittorio?

Il contraddittorio è un principio cardine di ogni sistema processuale di cognizione, sancito, in Italia, dagli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c. Esso comporta che il giudice non possa decidere se non avendo ascoltato tutte le parti e che ciascuna parte sia posta in condizione di poter contrastare la tesi delle altre.

Qual è la differenza tra fatti principali e secondari?

I fatti principali sono quelli che costituiscono in fondamento della domanda, soggetti all’onere di prova delle parti. I fatti secondari, invece, hanno una rilevanza probatoria indiretta e servono a dimostrare i fatti principali.

Perché la differenza tra fatti principali e secondati rileva ai fini dell’attività del CTU?

Perché il CTU, nei rispetto del contraddittorio e nei limiti del quesito sottopostogli, può acquisire autonomamente dati, informazioni o documenti non prodotti dalle parti, purché tali elementi abbiano carattere tecnico e servano a chiarire fatti secondari.

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