Il Correttivo Cartabia e l’eliminazione della nuova procura speciale: Sezioni Unite sull’art. 380-bis c.p.c.

La Sezioni Unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 14986/2025, del 4 giugno (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), sono intervenute su una questione di rilievo in materia di diritto processuale civile, soprattutto a seguito delle recenti riforme: l’obbligo, in sede di richiesta di decisione nel procedimento camerale accelerato, di corredare l’istanza con una nuova procura speciale. La questione si colloca all’intersezione tra la formulazione originaria dell’art. 380-bis c.p.c., come sostituito dal d.lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), e la soppressione di tale obbligo disposta dal d.lgs. n. 164/2024 (c.d. Correttivo alla Riforma Cartabia). Il caso ha offerto alla Corte l’occasione per chiarire i limiti temporali di applicazione delle due normative e per definire il regime intertemporale degli atti processuali già posti in essere. 

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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La vicenda processuale

Il giudizio prende le mosse da una controversia in materia edilizia avviata dinanzi al TAR Catania contro un’ordinanza di demolizione emanata da un ente locale. Il ricorrente aveva sollevato censure sulla legittimità del provvedimento, contestando l’erronea qualificazione delle opere come abusive e la mancata individuazione di manufatti da rimuovere. I giudici amministrativi di primo grado prima e il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana poi, hanno confermato l’ordine di demolizione.

Il ricorso in Cassazione era incentrato su un unico motivo: si denunciava l’eccesso di potere giurisdizionale per aver il Consiglio di giustizia amministrativa invaso la sfera delle competenze della PA, individuando le opere da demolire non descritte nell’ordinanza impugnata, e per aver affermato che le opere necessitavano del rilascio del permesso di costruire pur integrando mere pertinenze, prive di valore e caratterizzate da un volume minimo, avendo il Consiglio compiuto valutazioni di merito riservate in via esclusiva all’amministrazione.

La proposta di definizione accelerata

La Prima Presidente ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata il 5.6.204 al ricorrente, il quale ha chiesto la decisione – con istanza dell’11.7.2024 – senza produrre, entro il termine del 15 luglio, una nuova procura speciale, come richiesto dalla previsione dell’art. art. 380-bis, comma 2 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 28, lett. g) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

L’art. 380-bis c.p.c., infatti, rubricato “Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati”, a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, prevedeva che, se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391.

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Il Correttivo Cartabia e la soppressione della nuova procura speciale

Il comma secondo dell’art. 380-bis c.p.c. è stato successivamente modificato dall’art. 3, comma 3, lett. n) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha soppresso le parole “munito di nuova procura speciale”.

Il Correttivo alla Riforma Cartabia, come chiarito nella Relazione illustrativa, è intervenuto sull’art. 380-bis c.p.c., al fine di eliminare la necessità, per il difensore che richiede alla Corte di Cassazione la decisione del ricorso nel caso di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, di munirsi di nuova procura speciale, al fine di non aggravare la parte e il suo difensore.

Il nodo normativo e l’ordinanza interlocutoria

Il ricorrente, quindi, nel caso di specie, a seguito della comunicazione della proposta di definizione accelerata del giudizio, aveva presentato l’istanza di decisione senza produrre la “nuova procura speciale” prevista – nella versione previgente – dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. Tuttavia, in corso di causa, il Correttivo Cartabia aveva eliminato la necessità per il difensore di munirsi di tale procura.

La Cassazione, rimettendo la questione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria, ha evidenziato la necessità di individuare i procedimenti per la definizione anticipata dei ricorsi manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati cui si applica la nuova formulazione dell’art. 380-bis, comma secondo, c.p.c. e di valutare le conseguenze processuali delle modifiche normative sopravvenute.

La Suprema Corte ha colto l’occasione per svolgere una completa ricostruzione del regime transitorio, distinguendo tra procedimenti disciplinati dalla Riforma Cartabia e quelli cui si applicano le modifiche correttive.

Le indicazioni delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, in relazione alla questione dell’applicabilità delle modifiche apportate all’art. 380-bis c.p.c. dal d.lgs n. 164 del 2024 ai giudizi pendenti, hanno affermato che:

  • L’art. 380 bis c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs n. 164 del 2024 e, di conseguenza, la soppressione del requisito della nuova procura speciale, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’1.1.2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica, essendo le disposizioni processuali del d.lgs. n. 164 del 2024, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, destinate a saldarsi a quelle del d.lgs. n. 149 del 2022, completando l’intervento di riforma con norme rivolte a correggerne ed integrarne le previsioni e dovendosi preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia;
  • In forza del principio tempus regit actum l’applicabilità della modifica, nell’ambito dei giudizi in corso, va, tuttavia, limitata ai soli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per “actus”, con riferimento all’art. 380 bis c.p.c., l’istanza di decisione la quale, se formulata in relazione ai procedimenti nei quali al 26.11.2024 – data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2024 – era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, doveva essere corredata da una nuova procura speciale. Nei procedimenti di definizione accelerata il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26.11.2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l’eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo per l’esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe il deposito di una nuova procura;
  • Nei processi cui si applica la precedente formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., la mancanza della nuova procura conduce ad una pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. – con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata – per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa, non potendosi ritenersi che la causa sia stata definita in conformità con la proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza ai sensi del terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., atteso che non può logicamente sussistere conformità tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito del giudizio determinato dall’assenza di un successivo requisito formale che condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito che necessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.

Il principio affermato: applicazione non retroattiva della riforma

Le Sezioni Unite hanno quindi dichiarato estinto il giudizio affermando che, in assenza di una norma transitoria espressa, il nuovo testo dell’art. 380-bis c.p.c. (che elimina l’obbligo della nuova procura) si applica solo agli atti processuali posti in essere dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 164/2024 (26 novembre 2024). Il principio tempus regit actum prevale, anche alla luce del generale divieto di retroattività sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari. Pertanto, nei casi in cui l’istanza sia stata proposta prima di tale data, la mancata produzione della nuova procura comporta l’estinzione del giudizio, indipendentemente dal merito del ricorso.

La coerenza sistematica tra le due riforme

Di particolare rilievo è l’interpretazione che le Sezioni Unite offrono del coordinamento tra la riforma del 2022 e il correttivo del 2024. La nuova disciplina è letta come “correttiva e integrativa” della precedente, e dunque da applicare allo stesso ambito di giudizi già interessati dalla riforma Cartabia. Tuttavia, tale continuità sistematica non giustifica un’applicazione retroattiva. La Corte chiarisce che l’abolizione del requisito della nuova procura non può sanare ex post la mancanza dell’atto nei procedimenti in cui era ancora previsto, a pena di estinzione.

Conclusioni

La sentenza si segnala per il rigore tecnico con cui affronta un tema di stringente attualità processuale: la corretta applicazione temporale delle norme transitorie tra due riforme legislative successive. Il principio enunciato, oltre a fornire un chiaro criterio operativo per gli operatori del diritto, ribadisce il valore costituzionale della certezza del diritto e del legittimo affidamento delle parti.

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