Gravi omissioni in sala operatoria, sì al licenziamento disciplinare

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (ordinanza n. 5483 dell’11 marzo 2026) ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un chirurgo: errori procedurali, alterazione della cartella clinica e violazioni deontologiche alla base della decisione.

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Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.
L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione.
Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.

Francesco Angelini,
Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Francesco Barucco,
Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.
Bruno Tassone,
Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

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Francesco Angelini, Francesco Barucco, Bruno Tassone, 2026, Maggioli Editore
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Licenziamento disciplinare originato in corsia

La vicenda giudiziaria arrivata sui banchi di Piazza Cavour si innesca dal licenziamento disciplinare intimato a un medico chirurgo dipendente di una società sanitaria privata. La misura espulsiva era stata motivata dalla “manifesta violazione dei doveri professionali esigibili da un medico chirurgo con esperienza pluriennale”, come rilevato dalla Corte d’appello, che aveva confermato la legittimità della sanzione in sede di reclamo ex legge n. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

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Gli addebiti rivolti al professionista erano plurimi: omissione della registrazione degli interventi nella cartella clinica di una paziente con significativa perdita ematica, mancata attesa degli esami, mancata informazione al primario e assenza di consegne ai colleghi. A ciò si aggiungeva l’alterazione successiva della cartella clinica, condotta ritenuta particolarmente grave sia sul piano deontologico che sotto il profilo organizzativo.

Ricorso in Cassazione e motivi sollevati

Il medico impugnava la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di cassazione, articolando cinque motivi di ricorso, tutti ricondotti formalmente all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., ma, come evidenzierà poi la Cassazione, in modo non conforme alle prescrizioni di specificità richieste per il giudizio di legittimità.

Motivi confusi e ricorso inammissibile

La Sezione Lavoro della Corte di cassazione, nell’ordinanza in disamina, ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. La ragione principale risiede nella violazione del principio di specificità dei motivi: il ricorrente aveva presentato doglianze generiche, non coordinate e sovrapposte, rendendo impossibile comprendere con chiarezza quali norme di diritto sarebbero state violate dalla sentenza d’appello o quali punti della motivazione fossero effettivamente viziati.

La Corte ha rilevato una “inestricabile promiscuità” tra vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, mescolati in modo eterogeneo e incompatibile. Inoltre, molte censure miravano a una nuova ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.

La Cassazione ha ricordato, richiamando precedenti delle Sezioni Unite, che non è possibile, sotto l’apparenza della violazione di legge, sollecitare una rivalutazione del merito.

Alterazione della cartella clinica e testimonianze sono questioni di merito, non di legittimità

Tra i punti sollevati dal medico vi era la contestazione dell’attendibilità di un testimone ritenuto in conflitto di interessi. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile: la valutazione della credibilità dei testimoni è prerogativa del giudice di merito e non può essere riesaminata in Cassazione. Analogamente, le doglianze sulla natura della cartella clinica e sulle sue presunte alterazioni erano formulate in modo non specifico e, soprattutto, dirette a una nuova valutazione dei fatti. Anche queste, pertanto, dichiarate inammissibili.

Decisione che ribadisce i confini del giudizio di legittimità

Per l’effetto, il ricorso per cassazione risulta inammissibile quando i motivi di impugnazione, pur formalmente ricondotti all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., risultano privi della necessaria specificità, presentando una sovrapposizione eterogenea di censure che mescola violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di nuova valutazione dei fatti. È altresì inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del merito, ovvero si fondi su doglianze generiche, non autosufficienti o dirette a contestare apprezzamenti riservati al giudice di merito (come la valutazione dell’attendibilità dei testimoni o la ricostruzione delle risultanze probatorie). Il rispetto del principio di specificità e chiarezza dei motivi costituisce requisito imprescindibile ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

L’ordinanza della Cassazione richiama quindi i principi basilari del ricorso per cassazione: chiarezza, specificità e rigorosa distinzione tra il merito e la legittimità. Quando il ricorso si limita a contestare nuovamente i fatti o a elencare censure confuse e sovrapposte, il rischio di inammissibilità, come la vicenda de qua comprova, risulta inevitabile.

Esito finale e conseguenze economiche

La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in 4.500 euro, oltre 200 euro per esborsi, accessori di legge e rimborso forfettario del 15%. Inoltre, ha accertato i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Avv. Laura Biarella
Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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