Con la sentenza n. 24630 del 3 dicembre 2015, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, in tema di liquidazione del danno a seguito di sinistro stradale, ha chiarito che il giudice può discostarsi dalla perizia del CTU, preferendo fondare la sua decisione sulla perizia di parte, ma è tenuto a motivare adeguatamente le ragioni di tale preferenza.
Nel caso di specie, nel giudizio tra danneggiato e compagnia assicurativa in seguito a sinistro stradale, il Tribunale aveva diminuito la liquidazione dei danni al veicolo determinata dal giudice di prime cure, sulla base di una perizia dell’assicurazione, discostandosi dalle diverse valutazioni del CTU.
Secondo la Cassazione, il giudice del merito ha certamente il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre altra perizia.
Detta decisione deve tuttavia essere sempre “sufficientemente motivata”, a pena di censura in sede di legittimità. Ebbene, nella fattispecie in esame, il Tribunale ha omesso del tutto di motivare sul punto, limitandosi a dichiarare congrua la stima analitica del danno compiuta dal c.t.p. della società assicuratrice, senza dare alcuna spiegazione riguardo alle ragioni della presunta erroneità della diversa stima compiuta dal c.t.u. della causa in primo grado.
Ometteva altresì di esaminare sia fatture commerciali attestanti il maggior esborso sostenuto dalla ricorrente, sia di considerare il fermo tecnico stimato dal c.t.u.
Sulla scorta di tale ragionamento, la Suprema Corte accoglieva dunque il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviandola al Tribunale in persona di diverso giudice.
(Corte di Cassazione, sex. 3 civile, sentenza n. 24630 del 3 dicembre 2015)