Come è noto, le festività che cadono in giorni feriali della settimana consentono al lavoratore subordinato di godere del riposo e, parimenti, di essere normalmente retribuito per la giornata lavorativa. Maggiori difficoltà ricostruttive, dal punto di vista giuridico, può invece comportare la circostanza che la festività civile cada di sabato, da sempre foriero di dubbi circa la sua natura di giorno feriale.
Se poi si considerano i lavoratori (fra tutti, spiccano in particolare i collaboratori domestici) che godono della c.d. settimana corta, nella quale l’orario settimanale di lavoro settimanale è distribuito ed accorpato nell’arco di soli cinque giorni (solitamente, lunedì-venerdì), e che dunque non prestano la propria attività lavorativa nella giornata del sabato, l’eventualità di una festività che cade di sabato pone degli ulteriori dubbi, posto il fatto che già ordinariamente il sabato non è lavorativo.
Occorre dunque verificare, nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato di collaborazione domestica, caratterizzato dalla c.d. settimana corta, se e in quale misura sia possibile, in occasione di festività cadenti nel giorno del sabato, già ordinariamente godute e non lavorate, considerare tali festività soggette alla ordinaria retribuzione.
Festività per il riposo festivo dei lavoratori
Anzitutto, l’art. 18 (Festività) del C.C.N.L. Colf e Badanti del 2009, riprendendo il dettato dell’art. 9 L. n. 339/1958 sulla tutela del lavoro domestico, prevedeva, per quanto di interesse, che “Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo. … Nel caso che una delle festività coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori [la domenica: n.d.r.], essi hanno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico [ordinariamente dovuto: n.d.r.], ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, su richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta. Ove sia richiesta la prestazione lavorativa durante le predette giornate è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%”.
Ciò significa che, quanto alle festività che coincidono con il giorno di riposo settimanale (la domenica), esse andavano retribuite in modo maggiorato oltre al normale trattamento economico, oppure andavano recuperate in altro giorno. Ciò lascerebbe intendere a contrario che se le festività fossero cadute in un giorno feriale, sarebbe spettato soltanto (ma comunque integralmente) l’ordinario trattamento economico senza maggiorazione, e che quindi anche per le festività cadenti di sabato dovesse essere assicurata l’ordinaria retribuzione.
Del resto, come ricorda la norma, le festività venivano viceversa retribuite “in base all’orario che il lavoratore avrebbe prestato in detta giornata” soltanto per i rapporti di lavoro “ad ore”, non invece per i lavori “pagati in misura fissa”, siano essi a tempo pieno o parziale. Da ciò conseguiva che soltanto per i lavoratori ad ore si poneva il problema di retribuire la giornata festiva in base al lavoro che avrebbe dovuto essere prestato in tale giornata, mentre ciò non valeva per i lavoratori pagati in misura fissa, per i quali sorgeva il diritto alla retribuzione ordinaria per la giornata festiva a prescindere dal numero di ore o dall’entità del lavoro che avrebbero dovuto prestare in tale giornata.
Festività nei giorni feriali
Successivamente, il C.C.N.L. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, del luglio 2013 e tuttora applicato, all’art. 17 (Festività nazionali e infrasettimanali) ha previsto, per quanto di interesse, che “Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: – 1° gennaio, – 6 gennaio, – lunedì di Pasqua, – 25 aprile, – 1° maggio, – 2 giugno, – 15 agosto, – 1° novembre, – 8 dicembre, – 25 dicembre, – 26 dicembre, – S. Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. …”.
La nuova norma ha confermato, in buona sostanza, come anche le festività che cadono in giorni feriali siano soggette all’ordinaria retribuzione, a prescindere dal fatto che in dette giornate fosse prevista o meno la prestazione lavorativa, fatta eccezione per i soli lavoratori retribuiti ad ore, per i quali la retribuzione per la festività è dovuta sulla base della normale paga oraria di detta giornata e in base alle ore che avrebbero dovuto prestare.
Al contrario, per i lavori “pagati in misura fissa”, anche a tempo parziale, non rileva che nella giornata interessata dalla festività il lavoratore non svolgesse la propria prestazione, poiché la festività in giorno feriale e lavorativo va retribuita anche nell’ipotesi in cui, se non fosse stata festiva, non si sarebbe concretamente lavorata.
La festività feriale va retribuita?
In altri termini, la festività feriale va retribuita poiché cade in un giorno di regola lavorativo, anche ove non lavorato e dunque a prescindere dall’attività che, in assenza di festività, si sarebbe concretamente prestata. Se invece viene lavorato o se la festività cade di domenica, sono poi previste maggiorazioni. Logica impone che, per prevedere maggiorazioni, vi sia di base una retribuzione giornaliera nel caso di festività cadente in giorno feriale, anche ove non concretamente prevista la prestazione dell’attività lavorativa.
Ciò trova conferma nell’art. 5 L. n. 260/1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), secondo cui “Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. … Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”.
Quando la festività cade di sabato
Quanto poi all’ipotesi che la festività ricorra di sabato, si pongono due ulteriori questioni. Anzitutto, occorre verificare se il sabato possa considerarsi a tutti gli effetti giorno feriale. In secondo luogo, bisognerà accertare che la festività che ricorre di sabato sia da considerarsi cadente su una “giornata lavorativa” anche nel caso di c.d. settimana corta.
Anzitutto, con riguardo alla prima questione, la Suprema Corte ha stabilito che “Nel caso in cui le parti distribuiscano l’orario settimanale in cinque giornate lavorative, sì da realizzare la cosiddetta settimana corta, il sabato resta pur sempre un giorno feriale, e non può considerarsi giorno festivo o di riposo aggiuntivo a quello domenicale, con la conseguenza che per le prestazioni eseguite di sabato il lavoratore ha diritto all’ordinaria retribuzione con la maggiorazione per il lavoro straordinario” (Cass. Lav. 15.2.1990, n. 1132). Il sabato non può considerarsi un giorno festivo perché, semplicemente, si tratta di un giorno feriale, né può considerarsi un giorno “di riposo”, poiché il riposo settimanale è già previsto nella giornata di domenica, e non ne è previsto un secondo. Di regola, il sabato è un giorno lavorativo, e dunque feriale, per cui la festività che cade di sabato va goduta e al contempo retribuita.
Ciò vale anche per i lavoratori che beneficiano della c.d. settimana corta, per i quali il sabato, seppur non concretamente lavorato per via della distribuzione delle ore settimanali dal lunedì al venerdì, rimane comunque un giorno feriale e lavorativo. Infatti, “Qualora a parità retribuzione settimanale e di numero complessivo di ore settimanali lavorate, tali ore di lavoro vengano concentrate in soli cinque giorni dal lunedì al venerdì, realizzando così la cosiddetta settimana corta, il sabato resta pur sempre un giorno feriale, cui corrisponde l’ordinaria retribuzione giornaliera, e non costituisce invece il giorno festivo, né giorno di riposo aggiuntivo a quello domenicale, in quanto le relative ore lavorate vengono effettuate nei giorni precedenti con prestazioni superiori a quella ordinaria giornaliera corrispondente alla ripartizione del lavoro settimanale in sei, anziché cinque giorni” (Cass. Lav. 9.10.1985, n. 4901).
Pertanto, il sabato andrebbe considerato a tutti gli effetti un giorno feriale “lavorato” poiché, nell’ipotesi di settimana corta, le ore di lavoro che erano da prestarsi nella giornata di sabato sono state ripartite e aggiunte a quelle delle altre cinque giornate, aumentandone il relativo carico di lavoro. E dunque se, nella settimana corta, dal lunedì al venerdì il lavoratore presta la propria attività in modo maggiore rispetto al lavoratore della c.d. settimana lunga o ordinaria, poiché ha cumulato alle ore di ciascuna giornata la frazione oraria del sabato, ha diritto di considerare il sabato come giorno lavorativo e “lavorato”: così continua la già richiamata pronuncia, secondo cui “Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di merito secondo cui in ipotesi di settimana corta il trattamento riservato ai lavoratori … in relazione al lavoro fatto prestare nei giorni infrasettimanali in cui sarebbero cadute le festività civili … spettava anche nel caso di coincidenza delle predette festività civili con il sabato, dovendo questo considerarsi come giornata in cui i lavoratori avevano prestato la loro attività lavorativa”.
Un’altra pronuncia arriva alla medesima conclusione da altra angolazione, sostenendo come non possa nemmeno considerarsi il sabato non lavorato al pari di un festivo, e dunque al pari della domenica, con la conseguente applicazione della maggiorazione per il lavoro domenicale anche al sabato. Ciò in quanto “allorché il normale orario di lavoro sia concentrato nell’arco di 5 giorni settimanali, il sesto giorno deve qualificarsi semplicemente, agli effetti di tutti gli istituti contrattuali, come non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo” (Cass. 22.7.2009, n. 17114), non dando così luogo alla maggiorazione per il lavoro festivo, ma all’ordinaria retribuzione quale giorno feriale, peraltro effettivamente lavorato nel corso degli altri cinque giorni.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni suesposte, si può concludere sostenendo che, in occasione di festività che cadono di sabato e nell’ambito di un regime lavorativo “a misura fissa” e caratterizzato dalla settimana corta, il sabato andrebbe comunque considerato come giorno feriale, lavorativo e lavorato, ancorché svuotato del proprio carico di ore, distribuite nelle altre giornate, ore che tuttavia verrebbero ugualmente lavorate e permetterebbero al sabato di mantenere la propria natura. Pare dunque potersi affermare che, in simili circostanze, il lavoratore maturi il diritto a vedersi retribuita la festività che cade di sabato, al pari delle altre festività che cadono in giorni feriali effettivamente lavorati.