Falsus procurator: conseguenze sul contratto concluso dal rappresentante senza poteri

in Giuricivile 2018, 3 (ISSN 2532-201X)

L’art. 1398 c.c. descrive l’ipotesi del c.d. falsus procurator, come: “Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli” prevedendo la responsabilità per il danno che il terzo contraente ha sofferto per avere, senza colpa, confidato nella validità del contratto.

Si tratta di una responsabilità di natura extra-contrattuale, trovando fondamento, non già nel negozio privo di effetti giuridici stipulato dal falsus procurator, bensì nel comportamento dello stesso, in quanto si dimostri contrario ai doveri di correttezza e buona fede, per aver taciuto al terzo contraente la carenza di idonei poteri determinando il suo affidamento nell’efficacia della stipulazione.

La tutela del terzo contraente incolpevole

La tutela garantita al terzo contraente dal legislatore è conseguente all’assenza di un obbligo ricadente su quest’ultimo circa il controllo dell’effettiva sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al falsus procurator, tanto che dalla mancata verifica di detta circostanza non può mai desumersi alcuna colpa nella condotta del terzo[1].

Inoltre, a norma dell’art. 1396 I comma c.c., le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, in difetto dei quali esse non sono loro opponibili, a meno che non si dimostri che essi ne fossero a conoscenza al momento della conclusione del contratto.

Le altre carenze del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi che le abbiano ignorate senza colpa (ad esempio la scadenza della procura).

Dal quadro sin qui delineato emerge, senza dubbio, una posizione garantista del legislatore nei confronti dell’incolpevole terzo rappresentato, tanto che non si prevede alcuna responsabilità a carico di questi nei confronti di colui il quale, falsamente rappresentato, ha subito un danno dal contratto concluso dal falsus procurator.

Leggi anche: Sezioni Unite sulla rilevabilità d’ufficio dell’inefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator

Conseguenze in caso di contratto concluso dal falsus procurator

Sempre l’art. 1398 c.c. prescrive che il falsus procurator “è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato, senza sua colpa nella validità del contratto”.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento della conclusione del contratto e non dalla sua inefficacia definitiva, dato che il comportamento illecito che ingenera l’affidamento incolpevole del terzo corrisponde al fatto costitutivo della responsabilità extracontrattuale[2].

Considerando, invece, gli effetti del contratto nei confronti del falsamente rappresentato, è da precisare che costanti indirizzi giurisprudenziali hanno stabilito come il contratto concluso da colui che agisce quale rappresentante senza averne i poteri, o eccedendone i limiti, non sia né nullo né annullabile, ma solamente inefficace fino alla sua eventuale ratifica[3].

Inoltre, l’inefficacia del contratto non è rilevabile d’ufficio, né su eccezione del terzo contraente. Infatti, essa viene dichiarata solo su eccezione della parte rappresentata dal falsus procurator.

Nel caso in cui il rappresentato voglia, invece, dare seguito al contratto concluso dal falsus procurator, il rifiuto dell’altro contraente giustifica la risoluzione del contatto per inadempimento[4].

La ratifica del contratto

Ove l’interessato voglia dare seguito al contratto, l’art. 1399 c.c. disciplina l’ipotesi di ratifica e dispone che essa sia operata dal rappresentato con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto. Occorre, inoltre, che detto contratto sia valido, dato che la mancanza di potere del falsus procurator rileva unicamente ai fini dell’efficacia (senza inficiarne la validità).

Il negozio è valido ma ad efficacia sospesa; è, dunque, in itinere, ovvero a formazione successiva, poiché il dominus può ratificare e fare propri gli effetti del negozio concluso in suo nome con valenza retroattiva[5].

L’onere probatorio volto a dimostrare l’assenza o i limiti del potere di rappresentanza spetta al rappresentato e non anche al terzo, il quale potrà invocare a sua discolpa il principio dell’apparenza del diritto, mediante il quale viene tutelato il suo affidamento incolpevole, in presenza di elementi oggettivi atti a giustificare l’opinione che questi abbia contratto con il falsus procurator in ordine alla corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale, ovviamente tale opinione dovrà essere ragionevole, ovvero non determinata da un comportamento colposo di quest’ultimo[6].


[1] Cfr Cass. Civ. sent. n. 3691 del 29.03.1995.

[2] Cass. Sent n. 12039 del 17.05.2010

[3] Cass. Sent. n. 5105 del 13.03. 2015 e Cass. Sent. n.24133 del 24.10.2013

[4] Cass. Sent. n. 7501 del 08.07.1993

[5] La ratifica è una dichiarazione di volontà unilaterale recettizia che dovrà rispettare la forma prescritta del contratto concluso dal falsus procurator. Il carattere recettizio della ratifica rende necessario che, per produrre effetto, essa sia notificata o almeno comunicata all’altro contraente.

[6] Cass. Sent. n. 11186 del 6.11.1998

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