Estinzione del giudizio e definizione agevolata: i limiti della revocazione nei procedimenti di legittimità

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 15257/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), affronta un tema in materia di contenzioso tributario e di procedure di definizione agevolata. La pronuncia si concentra sull’interpretazione degli articoli del codice di procedura civile e della legge sulla “Rottamazione quater”, chiarendo i limiti e le modalità di reazione processuale contro i decreti di estinzione del giudizio. In particolare, la Corte ha esaminato la validità del ricorso per revocazione avverso un decreto di estinzione emesso per mancata richiesta di decisione, nonostante la parte avesse presentato istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata. Questa analisi è fondamentale per comprendere le dinamiche procedurali e gli oneri delle parti nei giudizi di legittimità, soprattutto in presenza di istituti speciali di definizione del debito tributario. 

Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile.
L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile.

Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Il caso

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) del Comune aveva impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2012, emesso dallo stesso Comune. ATER contestava l’applicazione di aliquote differenziate ai propri alloggi, sostenendo di aver regolarmente versato l’IMU in acconto applicando l’aliquota ordinaria dello 0,38%, ritenendo non dovuta la quota erariale per gli immobili degli ex IACP regolarmente assegnati. Il ricorso, in primo grado, veniva parzialmente respinto.

In appello, la Commissione Tributaria Regionale confermava la legittimità dell’operato del Comune, ritenendo che la normativa invocata da ATER non escludesse la quota erariale per gli alloggi in oggetto, in quanto non assimilabili ad abitazioni principali.

ATER ricorreva quindi in Cassazione, sollevando cinque motivi di ricorso, tra cui la violazione o falsa applicazione delle norme IMU e l’omesso esame di fatti decisivi. Durante la pendenza del giudizio, l’Azienda presentava istanza di sospensione del processo, dichiarando di aver aderito alla “Rottamazione quater” prevista dalla legge n. 197/2022.

Nonostante ciò, il Consigliere delegato emetteva il decreto n. 5773 del 1° marzo 2024, con cui dichiarava estinto il giudizio di Cassazione per mancata presentazione dell’istanza di decisione nei termini previsti. ATER proponeva quindi ricorso per revocazione contro tale decreto, sostenendo che si trattasse di un errore di fatto revocatorio, e allegava prova del pagamento delle prime due rate della definizione agevolata.

Il Comune, a sua volta, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per revocazione, ritenendo che l’unico rimedio fosse l’opposizione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Inoltre, sosteneva che l’istanza di sospensione non potesse sostituire quella di decisione e che ATER non avesse depositato tempestivamente la documentazione relativa al pagamento della prima rata.

La decisione

Ammissibilità del ricorso per revocazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione proposto contro il decreto di estinzione.
Questa possibilità è fondata sulla riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 (nota come “Riforma Cartabia”), che ha ampliato l’ambito applicativo della revocazione.

In particolare, la riforma consente di proporre revocazione anche contro i decreti di estinzione ex art. 380-bis c.p.c..
Tale regola si applica anche ai procedimenti pendenti prima del 1° gennaio 2023, a condizione che non sia stata ancora fissata udienza.

Inammissibilità per assenza di errore di fatto

Nonostante l’ammissibilità formale, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per altra ragione.
Ha chiarito che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione di elementi documentali, evidente e decisiva, che non implichi valutazioni giuridiche.

Nel caso concreto, la mancata menzione dell’istanza di sospensione da parte del Consigliere non costituisce errore di fatto.
Semmai, si tratterebbe di un errore di giudizio, che non può giustificare la revocazione.

Inefficacia automatica dell’istanza di sospensione

La presentazione di un’istanza di sospensione nell’ambito di una procedura di definizione agevolata non produce automaticamente effetti sospensivi.
L’errore lamentato da ATER non riguarda l’esistenza dell’istanza, ma la sua rilevanza processuale.
Questo tipo di contestazione ha natura valutativa, e quindi non rientra nei presupposti della revocazione.

Non equipollenza tra istanza di sospensione e istanza di decisione

Secondo la Corte, l’istanza di sospensione presentata da ATER non può essere considerata equivalente all’istanza di decisione prevista dall’art. 380-bis c.p.c.
Quest’ultima deve contenere una richiesta chiara ed espressa di pronuncia sul merito.
Non può essere implicitamente desunta da atti con finalità diverse, come appunto una richiesta di sospensione.

Rinuncia implicita e principio di durata ragionevole

In mancanza della richiesta di decisione entro i termini stabiliti, si configura una rinuncia implicita al ricorso.
Ne consegue la estinzione del giudizio.
Tale effetto è coerente con il principio di ragionevole durata del processo, che impone certezza e speditezza nella definizione delle cause.

Esito del giudizio e compensazione delle spese

Per tutte queste ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso per revocazione.
Ha inoltre confermato l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Le spese processuali sono state compensate, tenuto conto della peculiarità della controversia e della pendenza della procedura di “Rottamazione quater”.

Potrebbero interessarti anche:

Conclusioni

La sentenza in commento fornisce importanti chiarimenti sulla disciplina del processo di Cassazione, in particolare in relazione ai decreti di estinzione e all’interazione con le procedure di definizione agevolata del debito tributario.

La Corte ha ribadito la distinzione tra errore di fatto e errore di diritto ai fini della revocazione, sottolineando che solo il primo è idoneo a fondare il rimedio impugnatorio. Inoltre, è stata enfatizzata la necessità di una formale istanza di decisione per impedire l’estinzione del giudizio a seguito della proposta di definizione accelerata, non essendo sufficiente la mera istanza di sospensione legata alla “Rottamazione quater”.

Questa pronuncia contribuisce a definire in modo più preciso gli oneri procedurali delle parti, garantendo la speditezza dei giudizi e la certezza del diritto, pur nel rispetto delle possibilità di definizione extragiudiziale delle controversie.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

2 × 2 =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.