
Sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenze nn. 15023, 15056, 15115 e 15121 del 29 maggio 2024), in materia di agevolazioni fiscali per le vittime del dovere e soggetti equiparati, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 ha chiarito che l’esenzione interessa tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario, e non soltanto alla pensione direttamente collegata all’evento lesivo che ha dato origine allo status.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Leonarda D’Alonzo
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Individuazione dei beneficiari nella normativa di settore
Nello specifico, in forza dell’orientamento previgente, i soggetti beneficiari venivano individuati attraverso il richiamo alle normative di settore.
In particolare, il riferimento riguardava la Legge n. 466/1980 (“Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”) e la Legge n. 302/1990 (“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), le quali hanno contribuito a fornire una prima definizione di “vittima del dovere” e dei loro “familiari superstiti”, poi ampliata attraverso l’individuazione della categoria dei soggetti “equiparati” ad opera dell’articolo 1, commi 563 e 564, della Legge n. 266/2005.
Il limite dell’ambito oggettivo dell’esenzione
Tuttavia, in relazione all’ambito oggettivo, l’esenzione trovava applicazione limitatamente ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato (in tal senso, sono stati emanati dall’Inps i messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017).
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Le contestazioni e il proliferare del contenzioso
Ictu oculi, il motivo che ha visto proliferare le impugnazioni raccordate dalla contestazione dell’interpretazione rigida e fortemente restrittiva, la quale trovava concretizzazione nei dinieghi opposti dall’Ufficio alle istanze di rimborso delle ritenute subite sui trattamenti pensionistici non correlati all’evento lesivo.
Il nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate
Pertanto, preso atto del consolidato sfavorevole indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in favore di chi abbia ottenuto lo status di “vittima del dovere”, di “familiare superstite di vittima del dovere” o di “equiparato a vittima del dovere”, l’esenzione IRPEF si applichi su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.
Decorrenza del beneficio e istruzioni operative
Infine, specificando che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della Legge n. 232/2016, la Direzione centrale invita gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che precedono.









