Esenzione IMU per gli immobili soggetti ad occupazione abusiva

Con sentenza n. 60 del 18/04/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D.lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in riferimento ai reati di cui agli artt. 614, 633 c.p., o per la cui occupazione abusiva sia stata già avviata azione giudiziaria penale.
Invero, la Consulta, sottolineando la rilevanza del possesso quale presupposto cardine per la corretta imposizione dell’imposta Imu, ha ritenuto irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, per il quale siano state esperite tempestive tutele, sia tenuto a versare l’imposta per il periodo decorrente la formulazione della denuncia alla liberazione effettiva dell’immobile; e ciò, in ragione del fatto che la proprietà di un immobile non costituisce, per il periodo in cui il bene risulta abusivamente occupato, valido indicatore di ricchezza se il proprietario risulta spogliato del possesso.

Corte Costituzionale- sent. n. 60 del 28-04-2024

La questione

Il caso in esame prende le mosse da due ordinanze, rispettivamente numeri 84 e 85 del 2023, con le quali la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non prevede l’esenzione del pagamento dell’Imu nell’ipotesi di immobile occupato abusivamente nonostante l’avvenuta denuncia agli organi istituzionali preposti, per violazione degli artt. 3, comma 1 -53 comma 1- 42, comma 2 Cost. e 1 Prot. Add. CEDU; stante l’assenza del presupposto di imposta, il quale si sostanzia nell’effettivo e concreto esercizio dei poteri dispositivi e di godimento del bene.
Nel dettaglio, nel dicembre 2012 veniva occupato abusivamente un edificio di una società[1] in risposta al quale, la medesima, proponeva due ricorsi avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ente territoriale speciale[2] sull’istanza di rimborso del versamento Imu, rispettivamente per le annualità 2013 e 2014.
Nei ricorsi, la società, evidenziava la perdita del possesso dell’immobile, nonché la denuncia immediata del fatto in sede penale, oltreché la mancata esecuzione del sequestro preventivo del predetto immobile disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma nell’agosto 2013, rimasto ineseguito per motivi di ordine pubblico.

I motivi delle ordinanze

In primo luogo, il Supremo Collegio ritiene sussistano elementi in contrasto con il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. Difatti, il possesso legittimante il sorgere della soggettività passiva ai fini Imu, per essere effettivo, dovrebbe presupporre che la cosa rientri materialmente nella disponibilità individuale del possessore, consentendo a quest’ultimo di esercitare le prerogative che lo legano al bene. Tuttavia, nella fattispecie in esame, la società, per quanto proprietaria, risulta privata della possibilità di esercitare qualsivoglia diritto sulla cosa.
Ne deriva che la ricorrente non avrebbe dovuto essere considerata soggetto passivo ai fini Imu, stante l’assenza dei requisiti minimi che possano far dedurre la situazione possessoria e, conseguentemente, la capacità contributiva.
In secondo luogo, la disposizione censurata sarebbe in conflitto con l’art. 3 Cost., posto che risulta irragionevole che al proprietario di un immobile inagibile sia riconosciuta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, D.lgs. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), una riduzione della base imponibile Imu; mentre, nei confronti di un proprietario di immobile occupato abusivamente, per causa non dipendente dalla sua volontà e in assenza di strumenti giuridici per recuperarne il possesso, sia prevista, invece, una tassazione integrale.
La violazione, invero, si riscontra con il principio di uguaglianza tributaria, in base al quale a situazioni uguali dovrebbero corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse dovrebbe corrispondere un trattamento tributario diseguale.
Infine, in terzo luogo, sempre secondo la rimettente, il contrasto rinverrebbe anche con gli artt. 42 Cost e 1 Prot. addiz. CEDU i quali, salvaguardando il diritto di ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei propri beni, riconoscono l’esperimento di azioni a tutela della proprietà o del possesso, ivi incluso l’intervento della forza pubblica per lo sgombero dell’immobile. Ne discende che non è ammissibile, in uno Stato di diritto, che l’ordinamento contempli il ricorso a strumenti idonei alla tutela delle posizioni giuridiche soggettive del privato, imponendo a costui di avvalersene per poter realizzare il proprio interesse secundum ius, se poi non faccia in modo che l’interesse del singolo sia soddisfatto in sede esecutiva con la forza che solo lo Stato è autorizzato a dispiegare, ritenendo il soggetto, comunque, centro di imputazione di obblighi tributari connessi al godimento di situazioni possessorie di cui lo stesso non ha mai beneficiato.

Le argomentazioni della Corte Costituzionale

La Consulta, ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D.lgs. n. 23/2011, indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento ai fini Imu, conclude affermando la non sussistenza della capacità contributiva in capo al proprietario di immobile che subisca l’occupazione abusiva dello stesso, che si sia attivato prontamente per denunciare l’accaduto all’Autorità giudiziaria, tanto che il Legislatore è intervenuto con L. n.  197/2022 per dichiarare la non debenza dell’imposta nei casi di specie[3].
Nel dettaglio, infatti, appare emblematica la situazione in cui versa la società che, pur assumendo tutte le iniziative necessarie per prevenire l’occupazione abusiva dell’immobile, subisce il doppio vulnus di veder ineseguito il sequestro preventivo per tornare nel possesso del bene, per poi essere chiamata a versare l’imposta comunale perché considerata effettivo soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
Secondo la Corte Costituzionale, « E’, dunque, irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’Imu per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso».

Note

[1] Precipuamente, Casa di cura VALLE FIORITA SRL.

[2] In particolare, Roma Capitale.

[3] Nel dettaglio, l’art. 1, comma 81, della L. n. 197 del 2022 ha modificato l’art. 1, comma 759, della L. n. 160 del 2019, il quale, nel testo attualmente in vigore, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, «[…] sono  esenti dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte […] gbis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale».

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Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Giornalista Pubblicista. Founder dello Studio legale-tributario Carlino dal 1991, ha un’esperienza ultratrentennale nel campo della consulenza nel settore tributario. Nel 2022 ha fondato l’Associazione Italiana Avvocati Commercialisti (A.I.A.C.), di cui è attualmente Presidente, ed ha creato una rete di professionisti con 20 sedi su tutto il territorio nazionale. CTU e perito presso il Tribunale di Lecce, è difensore tributario di enti pubblici e privati.

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