Esenzione ICI, abitazione principale: incostituzionale il vincolo sui familiari

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 112 del 2025 (che puoi leggere cliccando qui), è intervenuta nuovamente in materia di fiscalità immobiliare e benefici per l’abitazione principale. L’oggetto del sindacato di legittimità era l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), in particolare l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato. La questione, sollevata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, mirava a estendere i principi già affermati per l’IMU (Imposta Municipale Propria) nella celebre Sentenza n. 209 del 2022.

Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Come cancellare i debiti fiscali

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 € 41.80 €

La questione di legittimità costituzionale

I giudizi a quibus, promossi dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, traevano origine da ricorsi proposti dai Comuni di Desenzano del Garda e Pietrasanta avverso sentenze tributarie regionali. Le controversie riguardavano avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011. In entrambi i casi, l’ente impositore aveva disconosciuto il diritto all’esenzione per l’abitazione principale a un contribuente coniugato non legalmente separato, poiché il coniuge aveva stabilito la residenza anagrafica (e, per presunzione, la dimora abituale) in un diverso comune.

Il nodo centrale era l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, che, per l’abitazione principale, richiedeva la dimora abituale del contribuente e i suoi familiari. La giurisprudenza della Corte di Cassazione era univoca (“diritto vivente”) nell’affermare che per beneficiare dell’agevolazione ICI, la prova della dimora abituale dovesse riguardare sia il contribuente sia i familiari. Tale interpretazione rigida, volta a contrastare i doppi benefici fittizi, di fatto precludeva l’esenzione ai coniugi che, per motivate esigenze (lavorative o di assistenza), vivevano in immobili distinti.

La Cassazione, dopo la Sentenza n. 209/2022 sull’IMU, si è vista costretta a rimettere la questione alla Corte Costituzionale, ritenendo di non poter procedere a un’interpretazione costituzionalmente orientata a causa della natura di “stretta interpretazione” delle norme fiscali agevolative. La Corte rimettente ha sollevato la questione in riferimento a quattro parametri costituzionali: l’art. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza), l’art. 53, primo comma (capacità contributiva), l’art. 29 e l’art. 31 (tutela della famiglia).

Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (Uguaglianza e Capacità Contributiva)

La Corte Costituzionale ha evidenziato la natura reale dell’ICI. Essendo un’imposta patrimoniale che grava sull’immobile, il presupposto impositivo e, di conseguenza, il beneficio fiscale, dovrebbero basarsi su elementi oggettivi relativi al bene (possesso, dimora, destinazione).

  • L’irragionevolezza della norma (art. 3 Cost.) deriva dalla discriminazione tra situazioni omogenee. Il contribuente coniugato non convivente era penalizzato rispetto al contribuente single, il quale godeva dell’esenzione dimostrando solo la propria dimora abituale. La norma, dunque, dava rilievo allo status personale(stato civile) anziché alla situazione oggettiva dell’immobile, in contrasto con la natura reale del tributo.
  • Per il principio di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.), l’esenzione mira a tutelare l’accesso alla proprietà dell’abitazione, intesa come quella in cui effettivamente si abita. Subordinare il beneficio alla presenza di tutti i familiari non è un criterio idoneo a selezionare l’immobile meritevole di esenzione come effettiva abitazione principale del possessore.

Violazione degli artt. 29 e 31 Cost. (Tutela della Famiglia)

Il riferimento ai familiari, come requisito per l’esenzione, genera un’ulteriore irragionevolezza, in quanto penalizza coloro che decidono di unirsi in matrimonio.

  • La norma, interpretata rigidamente, si pone in contrasto con gli artt. 29 e 31 Cost. perché “discrimina in modo arbitrario, ai fini del godimento del beneficio, la persona unita in matrimonio rispetto a quella non coniugata”.
  • Non tenendo conto delle mutate esigenze sociali e lavorative che spesso impongono ai coniugi la scelta di dimore separate, la disposizione incide negativamente sulla dimensione ordinamentale e sociale della famiglia. Pur non imponendo la Costituzione trattamenti fiscali a favore della famiglia, essa si oppone senz’altro a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale. Ha stabilito che la disciplina ICI, per quanto parzialmente diversa da quella IMU nella formulazione (la disciplina ICI stabiliva una presunzione relativa di coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica), sconta lo stesso vizio di fondo. L’obiettivo di impedire i doppi benefici fittizi non può essere perseguito tramite una presunzione assoluta di coabitazione del nucleo familiare che si risolve in una ingiustificata discriminazione. In linea di continuità con la Sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha dunque dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, nella parte in cui stabiliva che:

<<[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente>>.

anziché prevedere che:

<<[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente>>.

Conclusioni

La Sentenza n. 112/2025 porta a compimento un percorso giurisprudenziale iniziato con l’IMU, estendendo la tutela anche alla precedente disciplina ICI (applicabile ai casi in esame relativi agli anni 2009-2011).

L’impatto della pronuncia è significativo:

  1. Per i periodi d’imposta in cui era in vigore l’ICI, il contribuente coniugato che dimorava abitualmente in un immobile di cui era possessore (anche se l’altro coniuge non vi risiedeva) ha ora diritto all’esenzione, superando il “diritto vivente” della Cassazione. L’unica condizione è che l’immobile sia la dimora abituale del possessore.
  2. La decisione ribadisce che i tributi patrimoniali (ICI/IMU) devono fondarsi su criteri oggettivi e non sullo status personale del contribuente.
  3. Viene definitivamente rimosso l’ostacolo normativo che, di fatto, sanzionava fiscalmente le coppie coniugate costrette a scelte abitative disgiunte per motivi legittimi, in piena coerenza con gli artt. 29 e 31 Cost.

In sintesi, la Sentenza 112/2025 della Corte Costituzionale, sebbene tardiva per un tributo ormai superato, conclude un’importante opera di armonizzazione del diritto tributario con i principi costituzionali, assicurando che la scelta di sposarsi non comporti una penalizzazione fiscale irragionevole.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

diciannove − 12 =

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.