Esecuzione forzata tributaria: la giurisdizione dell’opposizione agli atti esecutivi per omessa notifica della cartella esattoriale

In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.

Lo sancisce la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la recente sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017, ha respinto il ricorso depositato da Equitalia avverso la precedente sentenza di appello, favorevole ad una società che aveva impugnato un pignoramento.

In particolare, il principio espresso nella Sentenza in commento è relativo all’individuazione del Giudice, ordinario o tributario, al quale è devoluta la cognizione dell’opposizione proposta avverso un atto di pignoramento fondato su crediti di natura tributaria e basato sulla mancata notificazione preliminare della cartella di pagamento presupposta.

La giurisdizione dell’opposizione agli atti esecutivi per omessa notifica nell’esecuzione forzata tributaria

Le Sezioni Unite hanno assunto, come base normativa di riferimento, l’art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 che ha stabilito i contorni della giurisdizione tributaria, escludendo da essa “le cause attinenti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento […]”.

Di conseguenza, la Corte di legittimità ha ritenuto necessario suddividere la giurisdizione in base al petitum:

  1. giurisdizione tributaria, se il contribuente richiede, con l’impugnazione, l’annullamento dell’atto presupposto;
  2. giurisdizione ordinaria, se il contribuente richiede, con l’impugnazione, la nullità del pignoramento.

Sul punto, si sono diffusi due orientamenti giurisprudenziali differenti:

  • il primo, risalente nel tempo, secondo il quale, per l’omessa notificazione degli atti presupposti, l’impugnazione è possibile davanti al giudice tributario;
  • il secondo, più recente, che, al contrario, prevede, per la stessa ipotesi, la possibilità di ricorrere davanti al giudice ordinario.

Ebbene, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover aderire al primo degli orientamenti, testè citati, affermando la giurisdizione del Giudice tributario.

Per l’effetto, è stato dunque accolta l’impugnazione del pignoramento mobiliare eseguito dall’Agente della riscossione per i debiti di natura tributaria e non preceduto dalla notifica dei titoli esecutivi.

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