Escluso addebito per relazione extraconiugale virtuale se non c’è efficacia causale nella determinazione della crisi

Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 14414 del 14 luglio 2016

Con l’ordinanza n. 14414 del 14 luglio 2016, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di separazione, un’eventuale relazione extraconiugale virtuale non è causa di addebito tout court.

Il caso in questione: la relazione virtuale con altro uomo

Nel caso in esame, il marito aveva chiesto l’addebito della separazione alla ex moglie per aver quest’ultima intrapreso una relazione via internet (mediante Facebook) con un altro uomo.

La Corte territoriale aveva tuttavia rigettato l’appello, ritenendo che la dimostrazione della relazione via internet dell’ex moglie non sarebbe stato un fatto giustificativo dell’addebito, mancando una prova sull’efficienza causale di tale fatto rispetto alla crisi dell’unione coniugale.

La decisione della Corte: per l’addebito è necessaria l’efficacia causale della violazione dei doveri coniugali

Sul punto, la Suprema Corte ha in primo luogo ribadito che ai fini della pronuncia di addebito non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia effettivamente assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.

Ebbene, nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, la presunta relazione virtuale dell’ex moglie è intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, dovuta purtroppo anche ad episodi di violenza posti in essere dall’ex marito, documentati da certificati medici.

Ritenendo dunque che il fallimento dell’unione coniugale non sia addebitabile ad un comportamento specifico della moglie ma a reciproche difficoltà nel rapporto tra i due coniugi risalenti nel tempo, la Corte ha dunque rigettato il ricorso, con condanna delle spese del giudizio di legittimità.

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