Esame Avvocato 2019. Atto civile: traccia, questioni e sentenze

In data 12 dicembre 2019, si svolge la terza prova scritta per l’esame di avvocato 2019, che prevedeva la redazione di un atto giudiziario in materia di diritto civile.

In questa pagina, sarà pubblicata la traccia uscita e un utile approfondimento sulle questioni da risolvere e un commento alle sentenze in materia.

Atto Civile – Traccia

Ecco il testo completo della traccia dell’atto civile:

Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018, Tizio unico figlio del defunto Sempronio cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10 aprile 2012 Mevio aveva apparentemente venduto a Caio appartamento sito in Roma, ma che di tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era stato suo padre, all’epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l’accertamento dell’inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per successione legittima.
A sostegno della propria domanda l’attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, separatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l’intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile con denaro del de cuius, nonché l’omessa fissazione della residenza presso l’immobile da parte dell’acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20 ottobre 2019, nella quale assegna alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e invita le stesse a prendere posizione nei propri scritti difensivi anche sulla questione sollevata d’ufficio concernente l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.

Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca e che il caso in esame richiedeva la redazione di una comparsa conclusionale, ecco un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa all’atto impone di analizzare.

Necessità di integrazione del contraddittorio in caso di simulazione relativa

Secondo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, l’accertamento della simulazione assoluta impone che il relativo giudizio si svolga nei confronti di tutte le parti del contratto.

Al contrario, la simulazione relativa, determinando, anche laddove accertata, solo la sostituzione della persona interposta con quella reale, rende superflua la partecipazione al giudizio dell’alienante nel caso in cui le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita (in particolare, il pagamento del prezzo e il trasferimento della proprietà) siano già state integralmente adempiute, essendo irrilevante, per l’alienante che ha già integralmente soddisfatte le proprie pretese, la modificazione soggettiva della parte acquirente.

La partecipazione dell’acquirente al giudizio diretto ad accertare la simulazione può, quindi, ipotizzarsi solo nel caso in cui le parti dimostrino specificamente un interesse dell’acquirente ad intervenire, interesse che può dirsi sussistente laddove sia fornita prova della sua consapevolezza o volontà di aderire all’accordo simulatorio.
Di tale avvisono sono anche le Sezioni Unite, le quali hanno recentemente affermato che “nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell’art. 100 c.p.c., al fine di conservare come proprio acquirente l’originario stipulante, onde, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data” (Cass. Civ., S.U., 14.05.2013, n. 11523).

La prova della simulazione

A norma dell’art. 1417 c.c., mentre i terzi pregiudicati dalla simulazione possono dare prova di essa con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni o testimoni, le parti soggiacciono ai limiti probatori previsti dall’art. 2722 c.c., salvo che non intendano far valere l’illiceità del contratto dissimulato.

Pertanto, laddove la pretesa simulazione riguardi un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell’accordo simulatorio deve essere data, ai sensi dell’art. 2725 c.c., mediante atto scritto, ovvero producendo un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti (cfr. Cass. Civ., 20857/2014).

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha peraltro chiarito come la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte dei suoi eredi, e volta a far ricomprendere l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge per la prova della simulazione delle parti, posto che gli eredi subentrano nella stessa posizione che faceva capo al de cuius, a meno che non agiscano in qualità di legittimari, cioè a tutela di un diritto proprio, sempre che, in tal caso, abbiano contestualmente proposto azione di riduzione (Cass. Civ., 22.05.2017, n. 12854. Nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., 24.03.2006, n. 6632; Cass. Civ., 26.03.2008, n. 7834. Con riferimento alla posizione del legittimarlo, cfr. da ultimo Cass. Civ., 22.09.2014, n. 19912).

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

3 × tre =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.