Esame Avvocato 2017. Parere penale 2° traccia: testo, questione e sentenze in materia

Tra le tracce della seconda prova scritta, relativa al parere penale, per l’esame da avvocato 2017, veniva richiesto di redigere parere motivato sul furto con destrezza.

Ecco il testo completo della seconda traccia del parere penale:

Tizio, dopo aver lungamente osservato le abitudini del pensionato Mevio, di anni 75, un giorno lo avvicina mentre questi sta rientrando a casa spacciandosi per un amico di vecchia data del di lui figlio Caio e carpitane in tale modo la fiducia lo convince a consentirgli di entrare nell’appartamento.

Qui, rappresentando di vantare un credito di euro 500,00 nei confronti di Caio, di trovarsi in momentanea ristrettezze economiche e di essere, pertanto, intenzionato ad agirre in giudizio nei confronti del predetto per ottenere la soddisfazione del proprio credito, Tizio convince Mevio a consegnargli tale somma.

Inoltre, approfittando di una momentanea distrazione di Mevio fruga in un cassetto del soggiorno e si impossessa della ulteriore somma di euro 300,00 ivi rinvenuta dondosi poi alla fuga.

Nell’uscire Tizio si accorge, però, della presenza di telecamere di sicurezza nel palazzo e teme di essere in tal modo identificato, essendo pluripregiudicato per reati specifici; decide, quindi, di recarsi dal proprio legale per un consulto.

Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga motivato parere individuando i reati configurabili nel caso di specie e la relativa disciplina anche in ordine alla procedibilità dell’azione penale e alla possibilità di applicazione di misure cautelari.

Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa al parere impone di analizzare.

Furto con destrezza e temporanea distrazione della persona offesa

Per potersi configurare l’aggravante della destrezza nel reato di furto, prevista dall’art 625 c.p., comma 1, n. 4, c.p., occorre che il comportamento del reo sia accompagnato o preceduto da accorgimenti tali da rilevare particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonei a sorprendere la normale sorveglianza della persona offesa sull’oggetto materiale del furto.

Lo hanno affermato recentemente le Sezioni Unite Penali con la sentenza del 12 luglio 2017, n. 34090.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la questione “se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall’art. 625, comma 1, n. 4, c.p., sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa“.

Sul punto, si riscontrava infatti un datato contrasto giurisprudenziale.

Da una parte, v’è chi sosteneva che l’aggravante in oggetto sussiste in ogni situazione in cui l’agente colga l’occasione favorente la realizzazione dell’impossessamento, inclusa la momentanea sospensione da parte della persona offesa sul controllo del bene, perché poco attenta, oppure per essere impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a svolgere le proprie attività di vita o di lavoro (Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 20954; Cass. pen., Sez. V, 16 giugno 2016, n. 3807; Cass. pen., Sez. V, 24 novembre 2015, n. 6213).

Un altro orientamento riteneva, al contrario, che debba essere esclusa la destrezza nella condotta di chi si avvalga di un momento di distrazione o del temporaneo allontanamento dal bene del suo detentore, in entrambi i casi non provocato dall’attività dell’autore del furto, perché l’azione non presenta alcun tratto di abilità esecutiva o di scaltrezza nell’elusione del controllo dell’avente diritto, ma al più l’audacia e la temerarietà di sfidare il rischio di essere sorpresi (Cass. pen., Sez. IV, 10 novembre 2015, n. 46977; Cass. pen., Sez. II, 18 febbraio 2015, n. 9374; Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2014, n. 12473).

Ebbene, le Sezioni Unite hanno aderito proprio a tale ultimo orientamento, traendo spunto per chiarire definitivamente il concetto di destrezza.

Secondo la Corte, perché vi sia “destrezza”, la condotta del reo deve essere caratterizzata da specifici connotati quali il particolare ingegno, l’astuzia e la scaltrezza dimostrata dal reo nell’impossessamento del bene.

Occorre dunque una condotta connotata da capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portare a compimento il furto.

Ne consegue che “se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria”.

 

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

quattordici + quindici =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.