Equo compenso avvocati: dal 7 aprile in vigore il nuovo art. 25-bis

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026, è intervenuto all’indomani dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 25-bis del Codice deontologico, chiarendo l’esatto ambito di applicazione della disciplina sull’equo compenso. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile

Formulario commentato del nuovo processo civile

Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.

Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
riferimento normativo puntuale,
commento operativo,
indicazione dei termini e delle scadenze,
preclusioni processuali,
massime giurisprudenziali di riferimento.

Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.

Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
controversie di lavoro;
precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
procedimenti possessori;
separazione, divorzio e cumulo delle domande;
arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.

Punti di forza
Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto

Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 € 89.30 €

Le ragioni dell’intervento: i rilievi dell’AGCM

Il CNF è intervenuto a seguito delle contestazioni sollevate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che aveva evidenziato il rischio di una interpretazione estensiva dell’art. 25-bis, potenzialmente applicabile a ogni rapporto tra avvocato e cliente.

La formulazione originaria della norma, fondata su un rinvio mobile alla disciplina legislativa, non individuava in modo espresso i soggetti destinatari, lasciando spazio a dubbi applicativi e a possibili tensioni con i principi di concorrenza.

Per superare tali criticità, il CNF ha modificato il testo della disposizione con delibera n. 959 del 23 gennaio 2026, esplicitando in modo puntuale l’ambito soggettivo.

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Ambito applicativo: solo clienti “forti”

Il chiarimento centrale della circolare riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 25-bis.

Il CNF ha precisato che i divieti e gli obblighi deontologici in materia di equo compenso si applicano esclusivamente nei rapporti con i soggetti individuati dall’art. 2 della legge n. 49/2023.

In particolare, la disciplina opera nei confronti di:

  • imprese bancarie e assicurative, comprese controllate e mandatarie;
  • imprese con più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni di euro;
  • pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica .

La circolare ribadisce quindi che l’equo compenso, sul piano deontologico, non ha portata generale, ma si applica solo nei rapporti caratterizzati da squilibrio contrattuale.

Esclusione per i clienti diversi

Coerentemente con questa impostazione, il CNF ha chiarito che la disciplina non si applica ai rapporti con soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Il comma 3 dell’art. 25-bis, espressamente richiamato nella circolare, esclude infatti l’operatività dei divieti e degli obblighi nei rapporti con clienti “non forti” .

Ne deriva che, al di fuori di tali ipotesi, resta ferma la libertà negoziale dell’avvocato, nei limiti generali dell’ordinamento.

Entrata in vigore e indicazioni operative

La circolare precisa anche il dato temporale: la modifica dell’art. 25-bis è entrata in vigore il 7 aprile 2026, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

Il CNF ha invitato i Consigli dell’Ordine a dare massima diffusione alla circolare e a uniformare la propria attività alle indicazioni fornite.

Sul piano operativo, il chiarimento ha un impatto diretto sull’attività degli avvocati:

  • nei rapporti con clienti “forti”, restano fermi il divieto di compensi non equi e l’obbligo di informativa scritta;
  • nei rapporti con altri clienti, tali obblighi non operano sul piano deontologico;
  • diventa essenziale qualificare correttamente il cliente già nella fase di instaurazione del rapporto.

Conclusioni

La circolare n. 1-C-2026 svolge una funzione chiarificatrice. Il CNF ha escluso ogni interpretazione estensiva dell’art. 25-bis, riportando la disciplina dell’equo compenso entro i confini tracciati dalla legge n. 49/2023.

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