Effetti cancellazione delle società di persone e capitali da registro delle imprese non si estendono anche all’impresa individuale

Con l’ordinanza n. 98 del 7 gennaio 2016, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina applicabile alle società di persone e di capitali, con riferimento, in particolare, alla fase della loro liquidazione, in relazione agli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, non possono essere riferiti anche all’impresa individuale.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo proposto da un imprenditore contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della sua impresa individuale. Il fallito proponeva dunque ricorso in Cassazione, rappresentando l’avvenuta cancellazione dell’impresa dal registro, con riguardo alla legittimazione dell’impresa fallita, e sostenendo la riferibilità all’impresa individuale della giurisprudenza relativa al regime di liquidazione e cancellazione proprio delle società (di persone e di capitali).

La Suprema Corte ha tuttavia ribadito che la disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), ai sensi della quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale.

Egli non si distingue infatti dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché “l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale” (vedi anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9744 del 2011).

In conclusione, ritenuta irrilevante ogni altra critica, la Corte di Cassazione rigettava dunque il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, in favore di tutti i resistenti.

Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 98 del 7 gennaio 2016

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