Donazione indiretta e negozi a titolo gratuito

Al fine di comprendere l’istituto della donazione indiretta, di cui abbiamo già chiarito le differenze con la donazione diretta ed esaminato alcune ipotesi concrete riconosciute dalle Sezioni Unite in un nostro precedente articolo, è necessaria una premessa relativa alla donazione e al negozio a titolo gratuito.

La donazione rientra nella categoria dei contratti a titolo gratuito, di cui rappresenta l’esempio più importante. Bisogna precisare, tuttavia, che non è sempre vero che un negozio a titolo gratuito costituisca una donazione.

Infatti, la gratuità1 non ha nulla a che vedere con l’intento di arricchire l’altra parte (c.d. spirito di liberalità, questo sì, essenziale nelle donazioni).

Invero, il Codice Civile prevede una serie di contratti tipici (diversi dalla donazione) che sono gratuiti come, ad esempio, il comodato che, ai sensi dell’art. 1803, comma 2 è “essenzialmente gratuito”, e contratti che possono essere gratuiti come, ad esempio, il mandato, il deposito, il trasporto e il mutuo (che ai sensi dell’art. 1815 può essere configurato come gratuito).

Tali figure, anche se poste in essere in assenza della previsione di un corrispettivo, non presentano necessariamente lo spirito di liberalità, potendo anche trovare la loro giustificazione in un rapporto interessato per lo stesso autore della prestazione 2.

Naturalmente, è ben possibile anche che vengano posti in essere contratti gratuiti atipici 3, cioè non remunerati ma neppure caratterizzati dall’intento liberale.

A tutti questi contratti, quindi, non sarà applicabile la disciplina delle donazioni prevista dagli artt. 769 ss., c.c. in quanto, ciò che distingue il contratto di donazione dal negozio gratuito è la presenza, nel secondo, di un interesse patrimoniale (anche mediato) giuridicamente rilevante di chi si obbliga o trasferisce, che non costituisce un semplice motivo dell’attribuzione gratuita4.

Il negozio gratuito si distingue anche dal rapporto di cortesia, nel quale non è ravvisabile alcun interesse né patrimoniale né non patrimoniale giuridicamente rilevante di colui che esegue la prestazione, ma si giustifica sulla base di considerazioni di carattere sociale, di per sé irrilevanti 5.

Non è inquadrabile nelle donazioni neppure l’obbligazione naturale che, pur comportando un’attribuzione patrimoniale spontanea, non è eseguita per spirito di liberalità, trattandosi di un dovere morale o sociale (art. 2034 c.c.).

Bisogna segnalare che, tuttavia, esistono atti di liberalità che non integrano il tipo della donazione. Si pensi ai regali d’uso (art. 770, comma 2, c.c.) e alle donazioni indirette.

Concludendo sul punto, la donazione è un contratto tipico a scopo di liberalità che non esaurisce la categoria dei contratti gratuiti in quanto, come detto sopra, ve ne sono diversi che pur sono privi del requisito della liberalità, e non esaurisce neppure la categoria dei negozi inter vivos caratterizzati dallo spirito di liberalità (e si veda appunto la disciplina di cui all’art. 770, comma 2, c.c., nonché le donazioni indirette).

La donazione indiretta: definizione e fondamenti normativi

Fondamenti normativi delle donazioni indirette sono gli artt. 809 c.c. (nella parte in cui fa riferimento alle liberalità che risultano da atti diversi dalle donazioni) e 737 c.c. (che, precisando l’oggetto della collazione, indica tutto ciò che i figli, i loro discendenti e il coniuge del de cuius hanno ricevuto per donazione “direttamente o indirettamente”).

La donazione indiretta può essere definita come una liberalità attuata attraverso un negozio diverso dalla donazione.

Vi rientrano tutti quegli atti che, pur non ripetendo lo schema tipico della donazione, sono caratterizzati dallo spirito di liberalità (cioè l’intenzione di arricchire il beneficiario con contestuale depauperamento di chi dà esecuzione alla liberalità, pur non essendone obbligato) 6.

Da quanto esposto possiamo osservare che la differenza tra donazioni dirette e donazioni indirette risiede nel mezzo col quale si persegue il fine di liberalità (e non nell’effetto pratico che ne deriva, essendo pressoché identico).

Infatti, mentre nelle donazioni dirette il mezzo adoperato è il contratto tipico di cui all’art. 769 c.c., in quelle indirette esso è un atto o un negozio giuridico che, pur non essendo direttamente finalizzato a realizzare il fine liberale, lo attua indirettamente, come scopo ulteriore e diverso dalla sua causa tipica.

Le donazioni indirette possono consistere in atti materiali 7, in negozi unilaterali e in contratti che, pur avendo un proprio schema tipico, hanno lo scopo di realizzare, quale conseguenza ulteriore, un arricchimento economico altrui, giustificato dall’interesse non patrimoniale di chi attribuisce il bene o rinunzia al diritto.

Infatti, tali donazioni, sono assoggettate alla disciplina del tipo di atto utilizzato, ad eccezione per quanto riguarda alcuni istituti tipici delle donazioni dirette, di cui si vedrà più avanti.

Natura giuridica delle donazioni indirette

Relativamente all’inquadramento dogmatico delle donazioni indirette, vi è stato un vivace dibattito in seno alla dottrina e alla giurisprudenza.

Dottrina maggioritaria (Torrente) sostiene che la donazione indiretta rientri nella figura del negozio indiretto, inteso come collegamento negoziale tra due negozi:

  • il negozio-mezzo (quello direttamente posto in essere)
  • e il negozio-fine (che rappresenta il risultato ulteriore perseguito).

I due negozi, tra l’altro, possono anche non essere distinti ed essere inseriti in un unico atto 8.

Diversamente, altra parte della dottrina ritiene che il raggiungimento di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico dello schema contrattuale utilizzato non costituirebbe altro che un motivo e come tale estraneo al contratto, alla sua causa, e pertanto giuridicamente irrilevante.

Un terzo orientamento dottrinale, invece, sostiene che solo alcuni negozi qualificabili come donazioni indirette potrebbero essere considerate come negozio indiretto. In particolare, si escluderebbe l’ipotesi del negotium mixtum cum donationae, che viene ricondotto alla categoria del negozio misto9.

Un ultimo orientamento afferma, invece, che la donazione indiretta, a differenza del negozio indiretto, non perseguirebbe alcun fine ulteriore rispetto al tipo legale utilizzato. Infatti, l’effetto giuridico perseguito può essere connaturato all’atto posto in essere e non ulteriore rispetto ad esso. Si pensi, ad esempio, alla remissione del debito.

Tuttavia, pur non trascurando le tesi appena esposte, è un dato di fatto che la tesi maggioritaria abbia aderito al primo orientamento, che assoggetta la donazione indiretta alla disciplina del negozio-mezzo, per quanto riguarda la forma, e del negozio-fine per quanto riguarda la sostanza.

Più precisamente, la disciplina della donazione indiretta rispecchia la duplice valenza negoziale dell’operazione che, da un lato non dà luogo ad un vero e proprio contratto di donazione10 e, dall’altro lato, dà luogo pur sempre ad una liberalità perché arricchisce una parte e depaupera il patrimonio dell’altra.

Ed è per questo motivo che il legislatore ha esteso a tale istituto alcune regole proprie delle donazioni.

Regole applicabili alle donazioni indirette

In primo luogo, per la validità delle donazioni indirette non è necessario l’atto pubblico, ma è sufficiente che sia rispettata la forma tipica del contratto posto in essere con lo scopo di liberalità.

Infatti, l’art. 809 c.c. nell’indicare le disposizioni in materia di donazioni applicabili anche alle liberalità indirette, non richiama l’art. 782 c.c., che indica l’atto pubblico come forma delle donazioni 11.

In secondo luogo, sempre l’art. 809 c.c. assoggetta le donazioni indirette (in quanto idonee a ledere la quota dei legittimari o la proporzionalità di trattamento tra i coeredi) alla disciplina della revocazione12 delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza dei figli (artt. 800 ss.), nonché alle norme in tema di riduzione13 (art. 555) e collazione14 (art. 737).

Inoltre, alle donazioni indirette possono essere applicate diverse disposizioni sulla donazione: ad esempio, gli artt. 775, 777, 778, 779 c.c. (in materia di capacità di ricevere e disporre per donazione), nonché gli artt. 797 e 798 c.c. (in materia di garanzia per evizione e vizi).

Qualche dubbio può sorgere, invece, circa l’applicabilità degli artt. 787 e 788 c.c., i quali attribuiscono rilevanza all’errore sul motivo e al motivo illecito, mentre è da escludere certamente l’applicabilità dell’art. 789 c.c., relativo all’inadempimento del donante15.

Infine, è applicabile alle liberalità indirette

  • l’art. 437 c.c., con la conseguenza che colui che riceve la liberalità atipica sarà tenuto a prestare gli alimenti, in quanto trattasi di sostanzialmente di donazione;
  • l’art. 2901 c.c., in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti in frode ai creditori;
  • l’art. 64 L. fall., che dispone l’inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

È evidente che chi invoca queste due ultime disposizioni avrà l’onere di provare che il negozio che deve essere dichiarato inefficace sia stato posto in essere con l’intento di liberalità.

Per passare in rassegna alcune ipotesi di donazione indiretta, analizzate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si rimanda alla nota alla sentenza n. 18725, del 27 luglio 2017.


1 E’ importante dare una definizione al concetto di gratuità. Il punto di partenza è la differenza tra contratto a titolo oneroso e contratto a titolo gratuito. Nel contratto a titolo oneroso i vantaggi e i sacrifici delle parti sarebbero reciproci; invece, nel contratto gratuito il sacrificio viene sopportato solo da un contraente, a vantaggio dell’altro.

2 Ad es. si pensi al trasporto a titolo gratuito dell’albergatore in favore dei clienti, dall’aeroporto all’albergo; oppure al giovane pianista che si esibisce gratuitamente in pubblico per farsi conoscere; ancora, alla sponsorizzazione posta in essere per ottenere un ritorno pubblicitario; si pensi anche al socio che dà una fideiussione in favore della società allo scopo di accrescerne gli utili da ripartire. Si tratta di esempi nei quali non vi è uno spirito di liberalità in capo a chi esegue la prestazione, ma un interesse patrimoniale giuridicamente rilevante, se pur mediato.

3 Ad es., la distribuzione, da parte di un’impresa, di gadgets recanti il proprio logo, a fini pubblicitari.

Cass. n. 982/2002. Cfr. F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 839-842.

5 Si pensi a chi concede in comodato un libro ad un amico.

6 Può essere riportato l’esempio di Tizio che paga le tasse universitarie di uno studente povero e meritevole, estinguendo il debito che quest’ultimo ha con l’Università e, quindi, creandogli lo stesso vantaggio che avrebbe prodotto la donazione del denaro necessario a pagare le tasse. Oppure, si pensi ad una divisione disuguale di un bene in comunione, nella quale viene assegnata consapevolmente una parte maggiore del bene ad uno dei comproprietari. Siffatta parte in più rappresenta una donazione indiretta.

7 Qualche dubbio in proposito lo solleva F. Gazzoni, Manuale di Diritto Privato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 548-549.

8 La possibilità che due negozi possano essere contenuti in un unico atto è stata affermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 7030/2008, la quale, con riferimento al contratto preliminare ad effetti anticipati, ha sostenuto che all’interno di uno stesso documento è possibile rinvenire tre distinti contratti, quali il preliminare, il comodato e il mutuo (gratuito).

9 Lo qualifica come tale, sostenendo che può essere allo stesso tempo atto a titolo oneroso e atto di liberalità, F. Galgano, Trattato di diritto civile, vol. I, Padova, CEDAM, 2015, p. 936. Si pensi alla vendita di un bene ad un prezzo inferiore al valore di mercato, quando il venditore sia mosso da liberalità verso il compratore. In tal caso, siffatto contratto sarà qualificato come liberalità atipica, sottoposta alla relativa disciplina. Stesso discorso vale anche se il prezzo del bene venduto fosse eccessivamente alto, avvantaggiando quindi il venditore. Si v. Cass. n. 10614/2016.

10 E perciò è soggetta alle norme che regolano la figura negoziale concretamente adottata (ad es. vendita, accollo di debito, etc.) e non alle norme che disciplinano la donazione.

11 Cass. n. 14197/2013; Cass. n. 5333/2004.

12 Cass. n. 5664/2002.

13 F. Galgano, Trattato di diritto civile, vol. I, Padova, CEDAM, 2015, p. 935.

14 Cass. n. 4623/2001.

15 In tale ultimo caso andrebbero applicate le disposizioni che regolano il negozio-mezzo.

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