La Cassazione con la pronuncia n. 8096 del 21 aprile 2015 ha affermato che può essere impugnata con l’appello la sentenza che ha recepito accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto nelle ipotesi di dolo revocatorio ex art. 395, n. 1) c.p.c..
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i presupposti del c.d. dolo processuale revocatorio si verificano quando venga posta in essere intenzionalmente una attività fraudolenta consistente in artifici e raggiri, diretti ed idonei a paralizzare o sviare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, e così pregiudicando l’esito del procedimento.
Orbene, secondo la Suprema Corte risulterebbe integrato tale vizio nell’ipotesi in cui il marito abbia dolosamente occultato le sue condizioni patrimoniali per ottenere un assegno di mantenimento più contenuto rispetto alla sua reale capacità patrimoniale.
In particolare, il coniuge aveva affermato di aver dovuto vendere una società da lui controllata, mentre in realtà lo stesso l’aveva venduta ad un prezzo irrisorio per poi farla riacquistare dalla sua nuova compagna.
Non dovendosi, nella specie, dichiarare la nullità dell’accordo tra i coniugi, vertendosi in tema di dolo revocatorio, la Cassazione ha ritenuto corretto lo strumento processuale di impugnazione scelto dalla moglie ed ha confermato la revoca della pronuncia di separazione o divorzio.