Il Tribunale di Cagliari, in data 11-06-2024, ha emesso una sentenza di merito riguardante il tema della divisione dei beni e di un immobile pignorato e la legittimazione ad intervenire in giudizio di una terza parte.
La vicenda
Nel 2012, parte attrice ha citato in giudizio l’ex coniuge, chiedendo al giudice di prime cure di riconoscere lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi ex art.191 c.c. Altresì, la richiesta includeva l’ordine di divisione dei beni comuni, tra cui tre immobili e l’assegnazione all’ex moglie dell’appartamento situato al primo piano delledificio.
L’ex coniuge aveva richiesto al Tribunale di dichiarare che la comunione comprendesse solo uno degli immobili . Ha inoltre richiesto la divisione dei beni secondo l’art.194 c.c. e la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e psicologici per mala fede ex art.96 c.p.c. con la restituzione dei suoi beni personali lasciati nell’abitazione familiare assegnata alla stessa in regime di separazione.
A sostegno delle suddette conclusioni, l’ex marito ha addotto la mancata opposizione alla divisione dei beni della comunione coniugale, tranne per l’unico immobile incluso nella comunione ovvero quello dell’abitazione, come attestato dall’atto pubblico di compravendita. Gli altri due immobili, invece, citati dall’attrice risultavano essere di proprietà esclusiva dei fratelli, come dimostrato da un altro atto notarile
Durante le udienze, il giudice ha rilevato che tale immobile, nel regime di comunione, era sottoposto a procedura esecutiva immobiliare. Infatti, dopo l’acquisizione della CTU nel giudizio, è intervenuta, in modo del tutto volontario, una nuova parte, che ha dedotto di aver acquisito il credito ipotecario nei confronti dei coniugi coinvolti, confermando le richieste della cedente.
Legittimazione del creditore ipotecario dell’immobile
In primo luogo, il giudice ha osservato che la nuova parte, essendo creditore ipotecario e pignorante dell’immobile oggetto di divisione, non si è costituita personalmente in giudizio, ma attraverso una procura speciale. Tuttavia, il Tribunale di Cagliari ha rilevato la mancanza del conferimento della procura da parte di quest’ultimo.
In particolare, nella sentenza viene chiarito che la procura allegata alla comparsa di costituzione, rilasciata nell’ambito di un diverso procedimento di esecuzione, non può costituire valida fonte di rappresentanza nel presente procedimento. Pertanto, la terza chiamata, non essendo regolarmente costituita e non avendo mai regolarizzato la propria costituzione, è stata ritenuta ab origine contumace.
Per quanto concerne la legittimazione dell’interveniente, il giudice di prime cure ha evidenziato che, in assenza del contratto di cessione, l’annuncio in G.U. non consente di individuare i crediti oggetto della cessione, impedendo l’effettiva verifica del subentro nella titolarità del credito. In base all’orientamento maggioritario di legittimità, non vi è certezza sulla legittimazione attiva dell’interveniente, poiché gli elementi comuni per la formazione delle categorie di crediti ceduti non consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, inclusi quelli instaurati dai coniugi.
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Conclusioni
In punto di merito, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere sottolineando che l’interveniente non ha mai dimostrato la propria legittimazione, per l’effetto, lo stesso deve essere considerato virtualmente soccombente nel rapporto con le parti originarie.
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