Diseredazione di eredi legittimi e legittimari: tutela, effetti e giurisprudenza

in Giuricivile, 2019, 4 (ISSN 2532-201X)

  1. Introduzione

Se è vero che la conoscenza e l’applicazione del diritto, soprattutto nel complesso campo delle successioni a causa di morte, non deve astrarre dalle problematiche pratiche che attanagliano i soggetti desiderosi di pianificare e “dirigere” il passaggio generazionale del proprio patrimonio, è anche vero che esiste una importante lacuna normativa[1] nel nostro codice civile, il quale nulla dice in merito alla possibilità di escludere un determinato soggetto da un’eredità altrimenti devolutagli ex lege[2].

Partendo da questo presupposto, il presente elaborato si è posto il fine di disaminare attentamente la figura giuridica della diseredazione, una clausola testamentaria foriera di un aspro dibattito teorico e giurisprudenziale.

  1. La diseredazione dei legittimari

Prima di proseguire con l’analisi della fattispecie de qua, appare d’uopo eliminare ogni dubbio in merito alla diseredabilità dei legittimari, cioè di quei soggetti necessariamente destinatari di una quota d’eredità, inderogabilmente riservata a loro favore dall’ordinamento giuridico.

Secondo l’orientamento unanime della dottrina[3] e della giurisprudenza, esiste una insopprimibile incompatibilità logica e strutturale[4] fra le norme che disciplinano la successione necessaria e la volontà testamentaria di preludere la delazione a favore di un legittimario.

Il sistema del diritto successorio italiano, infatti, poggia le proprie fondamenta sull’ineludibilità della quota di riserva, la quale non può essere né soppressa né soggetta a pesi e/o condizioni.

Se l’ordinamento giuridico desse cittadinanza ad una disposizione diseredativa nei confronti di un legittimario, facendo prevalere l’autonomia testamentaria sugli interessi dei prossimi congiunti del de cuius, tutto il costrutto, atto a difendere le loro prerogative, verrebbe demolito, in aperta violazione di quanto fermamente disposto dall’articolo 457 co. 3 c.c.

Il legislatore ha effettuato un contemperamento dei diversi interessi sottesi alla successione per causa di morte: se da un lato ha disposto una serie di rigide cautele a favore dei legittimari, i quali possono contare su una quota d’eredità ineluttabilmente riservatagli; dall’altro lato, ha voluto tutelare anche il rispetto e l’onore del de cuius, stante l’esistenza dell’indegnità a succedere ex articolo 463 c.c.

Lo iato che sussiste fra le ipotesi d’indegnità, tassativamente individuate nell’articolo summenzionato, e la volontà del testatore di non permettere a determinati soggetti di addivenire alla propria successione, è lo specchio e il risultato di una necessaria limitazione imposta alla volontà dei cives, attuata in un contesto quanto mai multiforme e ricco di sfaccettature come quello della trasmissione del patrimonio post mortem.

Un’eccezione alla regola non appena delineata è rinvenibile nel nuovo articolo 448-bis c.c., il quale positivizza un’ipotesi tipica di diseredazione di un legittimario[5].

Ai sensi dalla norma de qua, infatti, qualora non sussistano gli accadimenti che integrano i casi di indegnità, Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti possono escludere dalla successione il genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

  1. Gli strumenti di tutela dei legittimari

L’idea che la diseredazione di un legittimario sia contraria a tutti i precetti del nostro ordinamento giuridico provoca una domanda quanto mai opportuna, ma di ostica risoluzione: qual è la sorte che le spetta?

La dottrina sposa due differenti scuole di pensiero.

La prima di esse ritiene che la clausola di diseredazione avente ad oggetto l’esclusione di un legittimario sia giuridicamente irrilevante: si tratterebbe, cioè, di una disposizione valida ed efficace, ma soggetta all’azione di riduzione[6].

Detto diversamente, i sostenitori di questa tesi ritengono che l’esclusione in commento sia  ascrivibile ad una lesione dei diritti alla legittima, e come tale sia valida ed efficace sino a quando l’erede pretermesso non agisca vittoriosamente in riduzione.

Una parte di questa corrente dogmatica crede che la tutela del legittimario sia rinvenibile nel disposto enunciato dall’articolo 549 c.c., norma che vieta l’imposizione di pesi e condizioni sulla quota d’eredità necessaria.

A sommesso parere dello scrivente, questo richiamo risulta inconferente. La clausola di diseredazione, infatti, impedisce sul nascere il verificarsi della delazione, la quale costituisce il presupposto di operatività dei pesi e delle condizioni, disposizioni che possono attanagliare e oberare solo le clausole attributive.[7]

La seconda teoria[8], invece, sostiene che la sanzione da comminare alla clausola in rassegna consista nella nullità, stante l’inderogabilità delle norme che disciplinano la successione necessaria. Esse tutelano degli interessi aventi natura eminentemente pubblicistica e, pertanto, non sono bypassabili dal testatore mediante una sua diversa dichiarazione di volontà.

La tesi della nullità, dunque, rinviene dal carattere superindividuale[9] degli interessi che involgono la successione necessaria, la quale consente un certo grado di autonomia ai privati, veicolati attraverso l’uso obbligatorio di alcune fattispecie tipiche.

La portata applicativa di questa problematicità si riverbera nella necessità di ricercare e qualificare i rimedi giuridici che il soggetto escluso può utilizzare per difendere e salvaguardare la propria posizione patrimoniale.

D’altronde, un diritto non assistito da un rimedio equivale ad una mera enunciazione, così come l’antico brocardo “ubi remedium ibi ius” insegna da tempo immemore.

Anche se un’autorevole dottrina ritiene che la situazione dell’erede legittimario diseredato sia equiparabile a quella dell’erede pretermesso, è d’uopo sottolineare che le due fattispecie risultano notevolmente diverse: mentre nella preterizione l’esclusione è solo indiretta e individuale, in quanto consegue all’attribuzione di tutti i beni dell’asse ereditario ad altri soggetti; nella diseredazione l’esclusione dalla successione discende direttamente dalla esplicita volontà del testatore[10].

In pratica, mentre l’erede preterito non è potenzialmente escluso dalla successione legittima, potendo addivenire all’eredità se gli altri chiamati non accettano quanto loro devolutogli (premorienza, indegnità, rinuncia all’eredità), l’escluso per diseredazione non potrà mai succedere ex lege, a causa dell’esistenza di una esplicita volontà del testatore in tal senso.

I mezzi di tutela offerti dalla legge sono alternativamente due, e dipendono dalla tesi che l’interprete intende seguire: la riduzione, la cui azione è soggetta al termine decennale di prescrizione, o la nullità, rilevabile anche d’ufficio dal giudice ed imprescrittibile.

  1. La diseredazione degli eredi legittimi

Dopo aver dissolto ogni dubbio circa la diseredabilità dei legittimari, è possibile proseguire la disamina interrogandosi sulla liceità e validità della clausola stilata nei confronti di un erede ex lege.

Una risalente corrente dogmatica[11] ha osteggiato aspramente la disposizione testamentaria in rassegna, ritenendola contraria al nostro sistema giuridico, adducendo una moltitudine di argomentazioni logiche e sistematiche.

In primo luogo, essa è stata ritenuta contraria alla funzione causale del negozio testamentario, enunciata negli articoli 587 e 588 c.c.

Questa tesi basa il proprio convincimento sul dato letterale delle norme, interpretando il termine “dispone”[12] nel senso che il testamento debba necessariamente contenere una volontà attributiva, necessaria per collocare positivamente il proprio patrimonio dopo la morte.

Il combinato disposto degli articoli prima richiamati, inoltre, sbarrerebbe la via ad ogni possibile manifestazione atipica dell’autonomia mortis causa, la quale dovrebbe estrinsecarsi solo ed esclusivamente nelle forme previste dal legislatore.

Detto in altri termini, accogliendo l’esegesi della dottrina classica, si giungerebbe ad una ampia limitazione delle prerogative del de cuius, il quale potrebbe disporre delle proprie sostanze unicamente con dei legali o con la sempiterna istituzione d’erede.

La diseredazione, non rientrando in nessuna di queste figure tipiche, sarebbe da considerarsi radicalmente nulla, stante il suo carattere negativo, antitetico alla obbligatoria destinazione positiva impressa dall’articolo 587 c.c. alle disposizioni di ultima volontà.

La conseguenza applicativa di questa teoria è che il testatore potrebbe giungere ad una diseredazione solo implicitamente, disponendo attivamente ed integralmente del suo patrimonio, così da escludere l’erede legittimo, il quale non verrebbe chiamato alla successione in forza della natura meramente suppletiva delle regole della successione disciplinata dalla legge. Ovviamente, per blindare questo risultato il testatore dovrebbe redigere anche una serie di sostituzioni ordinarie, così da regolare le ipotesi di rinuncia o di impossibilità di accettare l’eredità, eventualità che altrimenti sarebbe regolata dalla legge, frustrando il suo scopo primario.

Un’altra giustificazione addotta per smontare la validità della diseredazione consiste nella natura inderogabile delle norme sulla successione legittima, intesa come uno scudo posto a salvaguardia della famiglia, essendo la protezione di questo istituto  un interesse pubblicistico tutelato costituzionalmente e non sopprimibile da una disposizione testamentaria avente carattere meramente negativo.

In sostanza, questa clausola sarebbe in contrasto con l’inderogabilità dei meccanismi devolutori modellati dal codice civile, i quali prevedono una sola ipotesi di esclusione dalla successione, cioè l’indegnità a succedere[13] ex articolo 463 c.c.

La giurisprudenza di legittimità in un primo momento ha sostanzialmente avvallato[14] la posizione espressa dalla dottrina dominante. Essa, tuttavia, ha anche cercato di contemperare il noto principio della conservazione della volontà testamentaria con la citata cogenza della successione ex lege, forgiando così la teoria della istituzione implicita.

Essa, dovendo sciogliere il nodo giuridico che insiste sulla validità di un testamento contenente solo una diseredazione di un erede legittimo, ha sostenuto la liceità della disposizione de qua, ritenendola una disposizione implicitamente positiva, in quanto permette l’individuazione dei chiamati in relazione alle regole della successione legittima, ad esclusione del diseredato[15].

Secondo la Corte, la chiave di volta atta a risolvere la spinosa questione in commento è l’interpretazione della volontà testamentaria: è possibile salvare gli effetti della diseredazione solamente se, oltre alla disposizione negativa, sia possibile individuare nella scheda testamentaria anche una istituzione implicita.

Riepilogando, se è vero che questa interpretazione appare meno rigida rispetto a quella sostenuta dalla dottrina precedentemente ricordata, è anche vero che a livello teorico non se ne discosta eccessivamente, poiché riafferma la funzione esclusivamente attributiva del negozio di ultima volontà, esprimibile solo mediante le disposizioni testamentarie tipiche.

Dopo svariati anni, il Supremo Consesso è tornato ad esprimersi sulla diseredazione, effettuando una revisione decisamente rivoluzionaria ed eversiva del proprio precedente orientamento, scardinato integralmente dalla sentenza n. 8352/2012.

La decisione si è basata sul superamento delle basi teoriche che costituivano la struttura portante della tesi negativa, cioè l’inderogabilità delle norme sulla successione legittima e il carattere esclusivamente attributivo del testamento.

In prima battuta, i giudici di legittimità hanno espresso il loro convincimento in ordine al carattere dispositivo e non cogente della successione ex lege.

Questo assunto si fonda su una diversa analisi degli interessi sottesi alla disciplina in commento, precedentemente ritenuti di natura pubblicistica.

Una più oculata analisi della successione legittima, infatti, ha messo in evidenza che il fondamento giuridico di questo istituto non debba essere ricercato nella tutela della famiglia, protetta precipuamente dalla inderogabilità della quota di riserva, ma nell’esigenza, fortemente avvertita dall’ordinamento, di assicurare il fenomeno successorio, evitando che il patrimonio relitto diventi una res nullius.

Questa riqualificazione degli interessi in gioco, avallata anche dal rigore letterale dell’articolo 457 c.c., impone di riconsiderare l’inderogabilità delle norme sulla successione ab intestato, le quali possono ritenersi sopprimibili dalla volontà del de cuius.

In secondo luogo, la Cassazione ha rivalutato l’esegesi della parola “dispone” contenuta nell’articolo 587 c.c., la quale costituiva l’appiglio logico e concettuale sul quale si reggeva la teoria che negava la validità della diseredazione.

Il riferimento attuato dal Codice civile alla disposizione di tutte le proprie sostanze o di una parte di esse va inteso in senso meramente atecnico, cioè come la volontà del testatore di pianificare la propria successione.

La locuzione “disporre”, dunque, non dev’essere interpretata come sinonimo di “attribuire”, ben potendo riguardare non solo la nomina di eredi o la confezione di legati, ma anche la diseredazione di un erede legittimo, clausola che incide attivamente sull’operare della successione ex lege.

In altre parole, la clausola di esclusione dalla successione non entra assolutamente in contrasto con la funzione tipica assegnata al negozio testamentario, sia perché detta causa va qualificata come la volontà del de cuius di regolamentare i propri interessi per il tempo in cui avrà cessato di vivere, sia perché il termine disporre non esclude aprioristicamente la diseredazione dal novero delle disposizioni mediante il quale il testatore possa e voglia gestire il suo patrimonio, impedendo alla successione legittima di riverberare i propri effetti a favore di un determinato soggetto[16].

Un’ulteriore conferma in ordine al contenuto non necessariamente dispositivo del testamento è rinvenibile proprio nell’eventualità che il negozio di ultima volontà possa contenere clausole avanti carattere patrimoniale, ma non sussumibili nelle categorie delle disposizioni a titolo universale o particolare, le quali non comportano alcuna attribuzione in senso tecnico (ad esempio: i legati obbligatori, la riabilitazione dell’indegno, la modifica dell’ordine di riduzione delle disposizioni testamentarie, la dispensa da imputazione, le disposizioni a favore dell’anima, l’onere testamentario, i divieti testamentari di divisione, le norme dettate dal testatore per la divisione, la dispensa da collazione, la deroga alla ripartizione pro quota dei debiti ereditari, la disposizione contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, il trasferimento della ditta e le disposizioni in tema di diritto d’autore ai sensi dell’art. 115 L. n. 633/1941)[17].

In ultima analisi, una parte della dottrina[18] ha dissipato ogni dubbio in merito al presunto contrasto fra la diseredazione e la tassatività delle ipotesi di indegnità a succedere ex articolo 463 c.c.

Questi istituti sono molto diversi: il primo si basa solo sulla volontà del de cuius di escludere l’operatività delle regole sulla successione legittima, in ossequio alla autonomia testamentaria riconosciuta dall’ordinamento giuridico, il secondo, invece, trova fondamento nella volontà del legislatore, intenzionato a sanzionare i soggetti che realizzino comportamenti particolarmente gravi e odiosi nei confronti del defunto.

La conseguenza di questa differenza è che non si può estendere la tassatività delle ipotesi disciplinate nell’articolo 463 c.c. anche ai casi di esclusione voluti esplicitamente dal testatore.

  1. Gli effetti della diseredazione e il suo rapporto con la rappresentazione

Una recente pronuncia[19] della Cassazione ha ribadito l’orientamento prevalente della giurisprudenza[20] e della dottrina in ordine agli effetti della diseredazione, chiarendo definitivamente il rapporto che sussiste fra questa clausola di esclusione e l’istituto della rappresentazione, disciplinato dagli articoli 467 e ss. c.c.

Secondo il ragionamento addotto dai giudici di legittimità, l’effetto precipuo della diseredazione ha natura meramente personale, consistendo nell’impedire la vocazione del soggetto escluso e non potendo estendersi anche alla stirpe del diseredato.

Se è vero che il testatore potrebbe esplicitamente prevedere che vengano esclusi tutti i discendenti di una determinata persona[21], è anche vero che in assenza di una siffatta determinazione la diseredazione opera solo e soltanto contro la persona designata[22].

Solo una parte minoritaria degli studiosi si è espressa in senso difforme[23].

Essi, ritenendo che la diseredazione cancelli completamente la vocazione del diseredato, credono che manchi il presupposto necessario perché possa attuarsi la rappresentazione, cioè la chiamata a favore del rappresentato.

Argomentando ad absurdum, questa tesi sembra non reggere: se la rappresentazione opera anche nell’ipotesi di indegnità a succedere, eventualità certamente più grave che comporta l’eliminazione (o addirittura l’estinzione) della vocazione, non si vede il motivo per il quale essa non  dovrebbe valere nella diseredazione, fattispecie giuridica che protegge interessi di natura non pubblicistica ma individuale.

  1. Conclusioni

Ad oggi, sia la dottrina che la giurisprudenza riconoscono pacificamente la validità della clausola di diseredazione, attribuendogli autonoma rilevanza modificativa della successione legittima anche quando essa costituisca il contenuto unico del testamento e pure se la scheda non contenga elementi da cui possa dedursi la volontà del testatore di chiamare alla successione gli altri successibili ex lege[24].

In base a tale orientamento, la disposizione puramente negativa vale di per sé ad impedire la vocazione ex lege dell’escluso, lasciando ferma per il resto l’operatività della normale successione legittima[25].

In conclusione, il testatore può liberamente decidere circa l’esclusione di un determinato soggetto dalla propria successione, anche se nel relativo testamento non ci siano altre clausole aventi di natura attributiva.

Egli, inoltre, è libero di modificare l’operatività dei meccanismi devolutori congeniati dalla legge, potendo bloccare la rappresentazione nei confronti dell’intera stirpe del diseredato.

L’unico limite ad oggi vigente concerne l’assoluta preminenza della successione necessaria nei confronti della volontà del de cuius, il quale non può escludere un legittimario dalla successione.

Ovviamente, è valida e meritevole di tutela la clausola che escluda il legittimario solo per quanto concerne la porzione disponibile del patrimonio relitto, la quale non potrà essergli attribuita in virtù delle norme sulla successione legittima, bloccate dall’autonomia testamentaria espressa nella diseredazione.


BIBLIOGRAFIA

  1. Bigliazzi Geri, “A proposito di diseredazione”, in Corriere Giuridico, 12, 1994, p. 1503;
  2. Bin, “La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento”, Torino, 1966;
  3. Bonilini, voce “Testamento”, in Digesto (disc. priv.), XIX, Torino, 1999, p. 340;
  4. Calvo, “Manuale teorico-pratico di diritto civile”, Padova, 2018, p. 173.
  5. Capozzi, “Successioni e Donazioni”, I, Milano, 2015, p. 197 e ss.;
  6. Carresi, “Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici”, in Rivista diritto civile, 1957, I, p. 273 ss.;
  7. Cicu, “Diseredazione e rappresentazione”, in Rivista trimestrale diritto e procedura civile, 1956, p. 385 ss.;
  8. Cimmino, “Diseredazione e ricostruzione causale del testamento”, in Notariato, 1, 2013, p. 24 e ss.;
  9. Gigliotti, “L’esclusione dalla successione nell’art. 448 bis c.c. luci (poche) ed ombre (molte) di una disposizione scarsamente meditata”, in Rassegna di diritto civile, 4, 2014;
  10. Ieva, “Manuale di tecnica testamentaria”, Padova, 1996, P. 28;
  11. La Porta, “Lezioni Successioni a causa di morte”, Milano, 2016, p. 55;
  12. Messineo, “Manuale di diritto civile e commerciale”, VI, Milano, 1962, p. 153 ss.;
  13. Pino, “L’esclusione testamentaria della successione legittima”, Roma, 1955, 21 ss.;
  14. Porcelli, “Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi”, in Notariato, 2002, p. 49 ss.;
  15. Porello, “La clausola di diseredazione”, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2008, p. 984 e ss.;
  16. Russo, “La diseredazione”, Torino, 1998, p., 200 e ss.;
  17. Saggio, “Diseredazione e rappresentazione”, in Vita Notarile, 1983, p. 1788;
  18. Scalisi, “Clausola di diseredazione e profili di modernità”, Studio n. 339-2012/c, Consiglio Nazionale del Notariato, https://www.notariato.it/, p. 3;
  19. Torrente, voce “Diseredazione (dir. vig.)”, in Enciclopedia diritto, XIII, Milano, 1964, p. 102 e ss.

 

[1] M. Scalisi, “Clausola di diseredazione e profili di modernità”, Studio n. 339-2012/c, Consiglio Nazionale del Notariato, https://www.notariato.it/, p. 3.

[2] Fondamentale è il contributo di M. Bin, “La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento”, Torino, 1966.

[3] Fra i tanti: G. Bonilini, voce “Testamento”, in Digesto (disc. priv.), XIX, Torino, 1999, p. 340; G. Capozzi, “Successioni e Donazioni”, I, Milano, 2015, p. 197 e ss.

[4] R. Cimmino, “Diseredazione e ricostruzione causale del testamento”, in Notariato, 1, 2013, p. 24 e ss.

[5] Per un approfondimento: F. Gigliotti, “L’esclusione dalla successione nell’art. 448 bis c.c. luci (poche) ed ombre (molte) di una disposizione scarsamente meditata”, in Rassegna di diritto civile, 4, 2014.

[6] M. Scalisi, cit., p. 14; G. Capozzi, cit., p. 198; V. Porello, “La clausola di diseredazione”, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2008, p. 984 e ss.

Questa tesi è stata accolta anche da una parte della giurisprudenza di legittimità, come Cass., 12 marzo 1975, n. 296.

[7] R. Cimmino, cit., vedi nota 11.

[8] L. Bigliazzi Geri, “A proposito di diseredazione”, in Corriere Giuridico, 12, 1994, p. 1503; D. Russo, “La diseredazione”, Torino, 1998, p., 200 e ss.

[9] V. Porello, cit., p. 986.

[10] D. Russo, cit., p. 14.

[11] A. Torrente, voce “Diseredazione (dir. vig.)”, in Enciclopedia diritto, XIII, Milano, 1964, p. 102 e ss.; A. Cicu, “Diseredazione e rappresentazione”, in Rivista trimestrale diritto e procedura civile, 1956, p. 385 ss.; F. Carresi, “Autonomia privata nei contratti e negli altri atti giuridici”, in Rivista diritto civile, 1957, I, p. 273 ss.; F. Messineo, “Manuale di diritto civile e commerciale”, VI, Milano, 1962, p. 153 ss.; A. Pino, “L’esclusione testamentaria della successione legittima”, Roma, 1955, 21 ss.

[12] L’articolo 587 c.c. detta una precisa definizione del testamento, il quale consiste in un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

[13] Secondo questi studiosi, ammettere la diseredazione di un successibile ex lege comporterebbe la creazione di una nuova ipotesi d’indegnità, in spregio alla natura tassativa attribuita all’articolo 463 c.c.

[14] Cass., 20 giugno 1967, n. 1458, secondo la quale “Ai sensi dell’art. 587, primo comma, c.c. il testatore può validamente escludere dall’eredità, in modo implicito o esplicito un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione, però, che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nella forma dell’istituzione di erede o del legato. È, quindi, nullo il testamento con il quale, senza altre disposizioni, si esclude il detto erede dalla successione, diseredandolo. Pertanto, qualora dalla interpretazione della scheda testamentaria risulti che il de cuius, nel manifestare espressamente la volontà di diseredare un successibile, abbia implicitamente inteso attribuire, nel contempo, le proprie sostanze ad altri soggetti, il testamento deve essere ritenuto valido, contenendo una vera e valida disposizione positiva dei beni ereditari, la quale è sufficiente ad attribuire efficacia anche alla disposizione negativa della diseredazione

[15]Secondo M. Ieva, “Manuale di tecnica testamentaria”, Padova, 1996, P. 28, l’esclusione testamentaria assumerebbe una duplice valenza: dichiarazione tacita, stante il suo implicito contenuto positivo, e dichiarazione per relationem, consentendo l’individuazione dei chiamati per rinvio alle regole della successione ab intestato, detratto il successibile diseredato.

[16] La Cassazione, nella sentenza 25 maggio 2012, n. 8352, ha esplicitamente riconosciuto cittadinanza giuridica alla diseredazione, stabilendo che “la clausola di diseredazione integra un atto dispositivo delle sostanze del testatore, costituendo espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, che può includersi nel contenuto tipico del testamento: il testatore, sottraendo dal quadro dei successibili ex lege il diseredato e restringendo la successione legittima ai non diseredati, indirizza la concreta destinazione post mortem del proprio patrimonio. Il “disporre” di cui all’art. 587 c.c., comma 1, può dunque includere, non solo una volontà attributiva e una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e, più esattamente, destitutiva“.

[17] R. Cimmino, cit., p. 24 e ss.

[18] G. Porcelli, “Autonomia testamentaria ed esclusione di eredi”, in Notariato, 2002, p. 49 ss.;

[19] Cass., 17 ottobre 2018, n. 26062.

[20] Cass., 14 dicembre 1996, n. 11195; Cass., 23 novembre 1982, n. 6339.

[21] R. Calvo, “Manuale teorico-pratico di diritto civile”, Padova, 2018, p. 173.

[22] Secondo la Cassazione prima citata, “La disposizione testamentaria negativa impedisce la vocazione dell’escluso, ma non può eliminare l’astratta designazione contenuta nella legge, creando una situazione identica rispetto ad altre fattispecie di rappresentazione, in particolare rispetto a quella derivante dall’indegnità a succedere (Cass. n. 6339/1982; n. 11195/1996). Va quindi affermata la regola dell’efficacia meramente personale della diseredazione e della sua non estensione ipso iure all’intera stirpe dell’escluso. Ma è ovvio che rimane salva la possibilità che il testatore disponga in modo diverso, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti della persona contemplata (Cass. n. 6339/1982 cit. in motivazione; Cass. n. 8532/2012). In altre parole, il rapporto fra diseredazione e rappresentazione non pone un problema di validità, ma di ermeneutica negoziale. Il relativo giudizio attiene perciò a una questione di fatto, quale è quello della interpretazione di una disposizione testamentaria, e un giudizio di tal genere, riservato alla competenza esclusiva del giudice di merito, è soggetto, in sede di cassazione, a controllo, e quindi a censura, non per la sua sostanziale esattezza o erroneità, da verificarsi in base a rinnovata interpretazione della dichiarazione considerata, bensì soltanto per ciò che attiene alla sua legittimità, e cioè alla conformità a legge dei criteri ai quali è adeguato e alla compiutezza, coerenza e conformità a legge della giustificazione datavi (Cass. n. 7422/2005; n. 5604/2001; n. 7634/1986; n. 6190/1984)”.

[23] U. La Porta, “Lezioni Successioni a causa di morte”, Milano, 2016, p. 55; C. Saggio, “Diseredazione e rappresentazione”, in Vita Notarile, 1983, p. 1788.

[24] Cass., 17 ottobre 2018, n. 26062; Cass., 25 maggio 2012, n. 8352.

[25] Cass., 17 ottobre 2018, n. 26062.

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