Disconoscimento di paternità: come valutare l’interesse del figlio alla conservazione dello status

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 1596/2026 (puoi leggerla cliccando qui), ha chiarito in che misura il giudice, nei giudizi di disconoscimento di paternità, debba valutare l’interesse del figlio alla conservazione dello status. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

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Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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La vicenda processuale

La vicenda prendeva avvio da una domanda di disconoscimento di paternità proposta dal padre legale, fondata sulla dedotta impotenza a generare. Il giudizio di merito si era sviluppato con un primo esito favorevole alla domanda e con una successiva impugnazione, nell’ambito della quale la Cassazione era già intervenuta, annullando la decisione per difetto di un adeguato bilanciamento tra verità biologica e tutela del minore, e per la mancata audizione del figlio infra-dodicenne capace di discernimento.

Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale disponeva una CTU psicologica e procedeva all’ascolto del figlio, nelle more divenuto maggiorenne. Nel ricostruire la dimensione relazionale, la Corte valorizzava un quadro nel quale non emergevano legami affettivi stabili, né un’appartenenza familiare vissuta come tale, mentre alcuni ricordi apparivano episodici e, comunque, non idonei a fondare un’identità personale costruita dentro una relazione genitoriale effettivamente consolidata.

I motivi di ricorso

Con i motivi di ricorso, i ricorrenti sostenevano, in sintesi, che la decisione di merito avesse violato il favor minoris e i principi costituzionali in materia di identità personale e stabilità dello status, contestando una valutazione ritenuta insufficiente dell’interesse del figlio. Richiamavano inoltre parametri convenzionali (CEDU), in particolare la tutela del minore e della vita familiare, insistendo sull’esigenza di evitare automatismi e presunzioni astratte in materia di filiazione.

Sotto un profilo più “processuale”, lamentavano che la Corte d’appello si fosse discostata dalla CTU, la quale prospettava il rischio di conseguenze psicologiche rilevanti a seguito della modifica dello status. A loro avviso, la motivazione risultava contraddittoria e apparente, perché prima si era disposto un approfondimento tecnico e poi se ne sarebbero svalutati gli esiti, senza spiegazione adeguata.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare relativa alla procura alle liti, ribadendo i criteri di specialità e la sufficienza della riferibilità al provvedimento impugnato quando la procura risulti materialmente congiunta al ricorso e contenga gli elementi identificativi necessari.

Nel merito, tuttavia, la Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, per difetto di specificità e per la formulazione “cumulativa” di censure eterogenee, con sovrapposizione tra violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo. La Cassazione ha richiamato il principio per cui non si può prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili, rimettendo al giudice di legittimità il compito di “sezionare” le doglianze e ricondurle d’ufficio ai corretti vizi denunciabili.

Verità biologica e identità personale “relazionale”

Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito la cornice ormai consolidata: nel giudizio di disconoscimento non opera alcuna automatica prevalenza del favor veritatis. Il giudice deve svolgere un bilanciamento in concreto tra l’esigenza di conformare lo status alla verità biologica e la tutela del favor minoris, inteso come interesse alla stabilità dello status filiationis quando esso si sia tradotto in un effettivo assetto di relazioni familiari.

In tale prospettiva, l’identità personale del figlio rileva anche nella sua componente relazionale, cioè quale appartenenza a un contesto familiare concretamente vissuto; ne consegue che l’accoglimento della domanda richiede di verificare se l’eliminazione dello status incida su un legame affettivo e genitoriale consolidato e, quindi, sulla continuità del percorso di crescita e di integrazione familiare.

La Cassazione ha confermato che il bilanciamento deve essere concreto e non astratto, e deve misurarsi sugli effetti del provvedimento sullo sviluppo psicologico, affettivo, educativo e sociale del figlio

Applicazione dei principi al caso di specie

In questa prospettiva, la Corte ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, aveva escluso che il rischio di sofferenza psicologica potesse essere letto come conseguenza della “recisione” di un legame familiare, perché quel legame non risultava essersi mai strutturato in modo stabile, e perché l’identità personale, intesa come appartenenza a un contesto familiare di affetti e relazioni riconoscibili nel tempo, non si fondava su aspirazioni o speranze, ma su esperienze relazionali effettive.

La Cassazione ha aggiunto che non vi era stata né travalicamento delle competenze del giudice rispetto alla CTU, né omesso esame di un fatto decisivo, ma piuttosto la richiesta di una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità.

Conclusioni

Nel disconoscimento di paternità, quindi, l’interesse del figlio non coincide con una generica tutela da ogni possibile sofferenza, ma richiede di verificare se lo status legale corrisponda a una identità familiare concretamente vissuta e riconoscibile nel tempo.

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