L’ordinanza interlocutoria della Quarta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sollevato importanti quesiti riguardo i diritti previdenziali delle coppie omosessuali e il riconoscimento giuridico dei figli nati attraverso maternità surrogata.
Corte di Cassazione- Sez. Lav.- ord. int. n. 22992 del 21-08-2024
Contesto normativo e giurisprudenza
L’introduzione della legge n. 76 del 2016 ha portato a una trasformazione significativa nel riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in Italia, equiparandole in molti aspetti al matrimonio. Tuttavia, la retroattività di tali diritti, soprattutto in ambito previdenziale, ha generato un dibattito giuridico tra i giuristi. La Corte Suprema di Cassazione ha frequentemente riaffermato il principio di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle preleggi, negando il riconoscimento della pensione di reversibilità a partner superstiti di coppie omosessuali decedute prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà.
Il caso specifico: questioni sollevate
Il caso in questione ha coinvolto l’INPS e i superstiti di una coppia omosessuale, includendo il partner superstite e un figlio nato attraverso maternità surrogata negli Stati Uniti. La Corte d’Appello di Milano aveva riconosciuto il diritto del partner superstite e del figlio a ricevere la pensione indiretta del defunto, basandosi su una interpretazione costituzionalmente orientata. Tuttavia, l’INPS ha impugnato la sentenza, sostenendo che la legge n. 76 del 2016 non potesse essere applicata retroattivamente e che la trascrizione del riconoscimento di paternità del figlio nato da maternità surrogata fosse contraria all’ordine pubblico.
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Retroattività della legge n. 76/2016 e principio di irretroattività
Uno dei punti centrali dell’ordinanza ha riguardato la questione se i diritti previsti dalla legge del 2016 potessero essere estesi retroattivamente a coppie omosessuali la cui relazione fosse terminata prima dell’entrata in vigore della legge. Il principio di irretroattività delle leggi, che tutela la certezza dei rapporti giuridici, costituisce un caposaldo della giurisprudenza italiana, particolarmente in ambito di status familiare e diritti previdenziali. La Corte Suprema ha stabilito che, in mancanza di una formale unione civile riconosciuta prima del decesso del partner, non sussiste alcun diritto alla pensione di reversibilità.
Maternità surrogata e ordine pubblico
Un altro aspetto affrontato dai giudici di legittimità è la legittimità della trascrizione della paternità di un minore nato da maternità surrogata all’estero. La giurisprudenza italiana ha generalmente considerato la pratica della maternità surrogata come contraria all’ordine pubblico, in quanto lesiva della dignità della donna. Questo ha portato a una forte opposizione al riconoscimento di qualsiasi diritto derivante da tale pratica, compresi i benefici previdenziali per i figli nati da surrogazione. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano aveva basato la sua decisione sul riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità su una interpretazione orientata alla tutela dei diritti fondamentali e alla non discriminazione. Mentre, l’INPS ha sostenuto che questa interpretazione avrebbe condotto a una illegittima estensione dei diritti riconosciuti alle coppie coniugate solo a partire dal 2016, andando contro il principio di riserva di legge e violando il margine di apprezzamento che spetta al legislatore.
La rimessione alle Sezioni Unite
In definitiva, l’ordinanza interlocutoria della Corte Suprema di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite: da un lato, ha richiesto la necessità di mantenere la coerenza e la certezza del diritto; dall’altra, di garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone, in particolare delle coppie omosessuali e dei loro figli.
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