Dilazione di pagamento Equitalia: non costituisce riconoscimento del debito e non interrompe la prescrizione

La dilazione di pagamento richiesta ad Equitalia non costituisce riconoscimento del debito e sospende (non interrompe) il termine prescrizionale.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Asti (sezione Lavoro), con la Sentenza n. 75 del 7 aprile 2017, che apre un interessante dibattito dottrinale sulle conseguenze, di ordine processuale, in ordine alla interruzione e alla sospensione della prescrizione.

È risaputo, infatti che, con l’interruzione della prescrizione, si annulla il periodo già trascorso e inizia a decorrere nuovamente un periodo di prescrizione pari a quello originario.

Con la sospensione della prescrizione, invece si ferma il decorso dei termini che riprendono a scorrere, finito l’effetto sospensivo, dal momento in cui sono stati sospesi.

L’effetto sospensivo si esaurisce con il pagamento dell’ultima rata, così come accordata dall’agente della riscossione.

Il caso in esame

Nel caso di specie, il ricorrente conveniva in giudizio ”Equitalia Nord S.p.A.” ed “INPS” , proponendo opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria relativa, tra l’altro, a contributi scaturenti da due cartelle esattoriali e a quattro avvisi di addebito notificati per contributi maturati tra il 2003 ed il 2013.

A tal riguardo, deduceva l’omessa notifica degli atti presupposti fondanti la richiesta di pagamento e, quindi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo previdenziale sia ai sensi della Legge n. 335/1995 sia in quanto, dopo la notifica del suddetto titolo, non sarebbero intervenuti atti interruttivi della prescrizione prima della notifica dell’atto impugnato.

La sentenza in esame, accogliendo l’eccezione di prescrizione in merito ad una delle cartelle impugnate, così motiva:

“A nulla rileva, ai presenti fini, la domanda di pagamento dilazionato presentata dall’istante a Equitalia, che pur non assumendo valore di riconoscimento del debito, determina ugualmente la sospensione del termine prescrizionale, almeno sino a quando l’interessato abbia rispettato le modalità di pagamento delle somme richieste, atteso che, benché non si conoscano le tempistiche di presentazione, è pacifico che l’odierno istante abbia effettuato pagamenti (discontinui) dal 29-10-2007 al 6-06-2011, come precisato dal concessionario tanto da determinare la revoca del beneficio”.

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