Decreto ingiuntivo fondato su assegno post datato va revocato perchè il titolo è contrario a norme imperative

Con la sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che deve essere revocato il decreto ingiuntivo fondato su un assegno post datato.

La questione in esame riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo fondato su un atto di transazione stipulato tra le due parti e su un assegno di conto corrente post-datato. Il giudice di primo e secondo grado avevano rigettato l’impugnazione, affermando che la nullità non concerne il titolo in sé ma soltanto l’apposizione della postdatazione e che, di conseguenza, il prenditore può esigere l’immediato pagamento dell’assegno giacché resta valido il patto di garanzia. L’opponente ricorreva dunque in Cassazione.

Come noto, si fa ricorso all’assegno in bianco o post datato per realizzare un fine di garanzia: esso è infatti generalmente consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento.

Ebbene, la Suprema Corte ha definitivamente risolto ogni dubbio affermando che “l’emissione di un assegno in bianco o postdatato è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736“: codesto titolo dà infatti luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c..

Di conseguenza, “non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.“.

Sulla scorta di quanto affermato, la Corte ha dunque accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello in diversa composizione.

(Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 10710 del 24 maggio 2016)

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