Il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1504 in materia di “divorzio breve”. Il provvedimento, che ha subito delle modifiche rispetto al testo originariamente approvato, tornerà dunque all’esame della Camera dei deputati.
Le novità del divorzio breve: riduzione del periodo di separazione
La novità più rilevante del nuovo divorzio breve è la riduzione dei tempi per lo scioglimento del matrimonio, attualmente fissati dalla legge sul divorzio in Italia in 3 anni.
In caso di definitiva approvazione, per giungere alla sentenza di divorzio saranno infatti sufficienti 6 mesi in caso di separazione consensuale e 1 anno in caso di separazione giudiziale.
Da quando decorrerà il nuovo termine di separazione introdotto dal ddl?
Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di 6 mesi decorrerà dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi.
Nella separazione giudiziale, il termine di 1 anno decorrerà invece dalla notificazione della domanda di separazione.
Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa sarà assegnata al giudice della separazione personale.
Le novità del Ddl in materia di comunione dei beni tra i coniugi separati
Altra novità introdotta dal Ddl sul divorzio breve è la comunione tra i coniugi che, in caso di separazione personale, si scioglierà nel momento in cui il presidente del tribunale autorizzerà i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.
Si tratta di un aspetto importante considerando che, attualmente, la comunione dei beni tra i coniugi rimane in vigore fino alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Respinta la proposta di divorzio immediato o cd. divorzio lampo
È stata invece stralciata dal Ddl l’ipotesi di divorzio immediato che prevedeva la possibilità per i coniugi di richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi fossero stati figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti.
La proposta è stata respinta per evitare il rischio probabile di allungamento dei tempi di approvazione dell’intero disegno di legge.