Per danno da vacanza rovinata, disciplinato dall’art. 47 del Codice del Turismo (D.lgs. 79/2011), si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal turista/viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative.
Il danno è dunque costituito dal parziale mancato godimento, in senso quantitativo o qualitativo, della vacanza acquistata, causato dall’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico da parte del venditore o dell’organizzatore del viaggio.
Secondo la Cassazione, si tratta di uno dei “casi previsti dalla legge” riconducibili all’art. 2059 c.c., e pertanto è risarcibile a titolo di danno non patrimoniale.
Ovviamente, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento di tale pregiudizio.
Possono essere infatti risarciti, a titolo di vacanza rovinata, solo quei pregiudizi che – alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede – superino una soglia minima di tolleranza (ai sensi dell’art. 1455 c.c.), da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (V. sul punto Cass. 14/07/2015, n. 14662 e Cass. 11/05/2012, n. 7256).
La prova del danno da vacanza rovinata
Quanto agli oneri probatori in capo al viaggiatore, la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” è validamente fornita mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico.
Non possono formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’attore.
Il turista avrà dunque l’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio, in base alla disciplina codicistica del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. civ. Sez. III, 14/06/2016, n. 12143).
Aspetti processuali del danno da vacanza rovinata
Rilevando che il viaggiatore/turista deve essere considerato, a tutti gli effetti, un consumatore nel rapporto con l’agenzia di viaggi o il tour operator, la competenza territoriale in caso di domanda il risarcimento del danno da vacanza rovinata è individuabile nel foro ove il viaggiatore ha la residenza o il domicilio elettivo (salvo che la diversa competenza sia stata negoziata in base a specifica trattativa e che non ne sia derivato uno squilibrio significativo delle reciproche posizioni contrattuali).
Con riguardo alla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, per inadempimento del contratto di viaggio, si prescrive, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Codice del Turismo:
- in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza per i danni alla persona (salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 c.c.)
- in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza per i danni diversi da quelli alla persona.
Quanto alla legittimazione passiva, il Codice del Consumo non prevede una responsabilità esclusiva dell’organizzatore e del venditore del pacchetto turistico nei confronti del consumatore: quest’ultimo può dunque agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.
Con riferimento al quantum, il danno da vacanza rovinata può essere valutato equitativamente, in somma pari ad una certa percentuale, variabile di caso in caso, del costo complessivo del viaggio (Trib. Torino Sez. IX Sent., 01/02/2008).
Sentenze in materia di danno da vacanza rovinata
Chiarito cos’è il danno da vacanza rovinata e riconosciuta in via generale la sua risarcibilità, ecco alcune delle ultime sentenze di merito e di legittimità in materia.
Rapina e aggressione subita nel villaggio turistico
Deve essere risarcito a titolo di danno da vacanza rovinata il pregiudizio patito dal turista in occasione della rapina di un orologio d’oro da lui subita, a seguito di un’aggressione con lesioni personali, all’interno di un villaggio turistico durante un periodo di vacanza organizzato dalla società convenuta in qualità di tour operator (qui puoi trovare il testo integrale della sentenza Cass. 6830 del 16/03/2017).
Soggiorno in struttura diversa da quella prescelta
L’accertato disagio patito dal turista che, a fronte dell’acquisto di un pacchetto turistico della durata totale di due settimane, sia stato costretto a trascorrere metà di tale periodo in una struttura diversa da quella prescelta, imputabile ad una manifesta inadempienza del contratto da parte del tour operator, dà diritto al medesimo al risarcimento del danno da vacanza rovinata (Giudice di pace Milano, 19/04/2016).
False aspettative generate dai depliant pubblicitari
Il danno da vacanza rovinata si realizza allorché, a fronte dell’inadempimento e della cattiva esecuzione del contratto da parte dell’organizzatore e del venditore di un viaggio “tutto compreso”, non si raggiunga quel fine di piacere e di svago che spinge il consumatore ad acquistare il pacchetto turistico.
Infatti, nel momento in cui la vacanza non corrisponde alle aspettative del turista, ingenerate dai depliant pubblicitari, dal contratto e dagli opuscoli informativi, si lede l’interesse a godere della vacanza come occasione di benessere psicofisico. Siffatto danno rientra tra i danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale. (Trib. Potenza, 26/04/2012).
Mancato rispetto del pacchetto “all inclusive” o viaggio “tutto compreso”
Merita accoglimento la domanda risarcitoria formulata in relazione al danno da “vacanza rovinata”, nell’ipotesi in cui quanto prospettato nel pacchetto turistico “all inclusive” ed acquistato dagli attori, non risulti corrispondere a verità, una volta che gli stessi siano giunti a destinazione.
La vendita di un pacchetto turistico impone, difatti, al tour operator l’adempimento degli obblighi contrattuali alla stregua dei principi generali dettati dal codice civile richiedendosi a tal fine, un comportamento improntato a buona fede e l’applicazione della diligenza professionale dovuta da un imprenditore nell’esercizio di un’attività commerciale. (Trib. Monza Sez. I, 11/01/2012)
Disturbo della quiete per attività rumorosa vicino al resort
È risarcibile, costituendo il cd. danno contrattuale da vacanza rovinata, il pregiudizio subito da chi, nel corso di una vacanza all’interno di un villaggio turistico, lamenti i disagi consistenti nell’attività lavorativa rumorosa espletata nella zona immediatamente adiacente all’area adibita “a resort” (Trib. Arezzo, 20/03/2012).
Cancellazione del volo di rientro e ritardo sull’orario di arrivo
La cancellazione del volo di rientro ed il conseguente ritardo di circa dodici ore sull’orario d’arrivo previsto non possono aver annullato o limitato il godimento del periodo di vacanza già effettuato anche in mancanza di qualunque prova in ordine al pregiudizio morale concretamente sofferto per il prolungamento del soggiorno.
Ne consegue che, in siffatte circostanze, non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per vacanza rovinata avanzata dall’attore (Trib. Roma Sez. IX, 23/05/2011).
Bagaglio smarrito e ritardo consegna o perdita del bagaglio (e viaggio di nozze)
Nell’ipotesi di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, il turista-consumatore ha diritto al risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, del danno da vacanza rovinata, il quale è da considerarsi di maggiore gravità qualora si tratti di viaggio di nozze e, quindi, di occasione assolutamente irripetibile (Tribunale Reggio Emilia, 23/02/2013, n. 279 e Trib. Torre Annunziata, Sent., 14/04/2014).
C’è tuttavia chi ritiene che il richiamo al danno da vacanza rovinata in caso di smarrimento del bagaglio e ritardo nella sua consegna, con conseguente ulteriore necessità di comprare nuovi indumenti, non sia pertinente.
Secondo tale orientamento il pregiudizio disciplinato dall’art. 47 del D.lgs. n. 79 del 2011 è infatti previsto solo a carico dell’organizzatore di un “pacchetto turistico”, e cioè del tour operator, e non anche del vettore aereo. Il risarcimento sarebbe dunque riconoscibile solo in caso di pacchetti turistici “tutto compreso”, nei quali l’organizzatore-venditore può surrogarsi nei diritti del consumatore-passeggero nei confronti del vettore aereo (Trib. Firenze Sez. III, Sent., 07/07/2016).
Vacanza rovinata in seguito a sinistro stradale
Sussiste il danno da vacanza rovinata, che dovrà essere risarcito dalla compagnia assicuratrice, in conseguenza di un incidente stradale occorso alla vigilia della partenza, che impedisce alla vittima sia di partire, sia di modificare o annullare il viaggio programmato. Ciò, per effetto del nesso causale tra l’incidente e la mancata partenza.
Tale tutela si estende anche al familiare non direttamente coinvolto nel sinistro, che, a sua volta, ha dovuto rinunciare alle vacanze (Trib. Reggio Emilia Sez. I, 30/03/2016).
Il Fondo di garanzia e danno da vacanza rovinata
Si precisa inoltre che il Fondo Nazionale di Garanzia disciplinato dall’art. 51 del Codice del Turismo, come precisato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non interviene se è richiesto il risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali.
E ciò anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti.