Danno biologico e risarcimento: confini tra tutela INAIL e responsabilità civile

Il concetto di danno biologico rappresenta un nodo centrale nel sistema di tutela del lavoratore e nella disciplina della responsabilità civile. La sua definizione giuridica e il suo inquadramento normativo si sono evoluti nel tempo, portando a una netta distinzione tra tutela previdenziale e risarcimento civilistico. Mentre l’INAIL riconosce una tutela limitata all’ambito previdenziale attraverso l’indennizzo del danno biologico ex art. 13 D.Lgs. 38/2000, la responsabilità civile consente il ristoro del danno in tutte le sue componenti, comprese quelle non coperte dall’indennizzo previdenziale. La giurisprudenza ha elaborato il concetto di danno differenziale, determinante per comprendere i limiti e le possibilità di cumulo tra le due forme di tutela. Per un approfondimento su queste tematiche, ti consigliato il volume “Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

Nozione di danno biologico e sua evoluzione normativa

Il danno biologico è la lesione dell’integrità psicofisica della persona, indipendentemente dalla capacità di produrre reddito. È stato riconosciuto come categoria autonoma di danno dalla Corte Costituzionale (sent. n. 184/1986) e successivamente disciplinato dall’art. 13 D.Lgs. 38/2000, che lo ha introdotto nel sistema previdenziale INAIL.

La tutela del danno biologico si distingue da quella del danno patrimoniale, che riguarda la perdita della capacità lavorativa. Il sistema previdenziale, infatti, non risarcisce il danno morale e le sofferenze personali, ma solo il pregiudizio alla salute connesso a un infortunio o a una malattia professionale, secondo il modello tabellare previsto dal D.M. 12 luglio 2000.

Differenze tra danno previdenziale e danno civilistico

Nel sistema previdenziale, l’INAIL riconosce un’indennità per il danno biologico solo se la menomazione supera il 6% di invalidità permanente. Per i casi più gravi (dal 16% in su), è prevista una rendita periodica che copre sia il danno biologico che il danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa. Tuttavia, l’indennizzo INAIL è limitato a un ristoro parziale del danno subito, in quanto non comprende:

  • Il danno morale e le sofferenze psichiche;
  • Il danno esistenziale;
  • La perdita di chances lavorative o di progressione di carriera.

Diversamente, nel diritto civile, il danno biologico è risarcito integralmente nel rispetto del principio di personalizzazione del danno e secondo le tabelle risarcitorie adottate dai tribunali, in particolare quelle del Tribunale di Milano, riconosciute dalla Cassazione come parametro di riferimento.

Inoltre, il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12 ha introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno biologico e morale derivante da sinistri stradali con postumi permanenti pari o superiori al 10% della validità complessiva dell’individuo (ne abbiamo parlato qui).

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Rocchina Staiano
Avvocato, docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali presso l’Università di Teramo e in diritto del lavoro presso l’Università La Sapienza (sede Latina). Componente della Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Consigliera di parità effettiva della Provincia di Benevento e valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numerose pubblicazioni e di contributi in riviste anche telematiche.

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Il concetto di danno differenziale e la possibilità di cumulo tra rendita INAIL e risarcimento

Il danno differenziale rappresenta la differenza tra il risarcimento civilistico integrale e l’indennizzo già percepito dall’INAIL. L’art. 10 D.P.R. 1124/1965 stabilisce il principio della surrogazione dell’INAIL nel diritto risarcitorio del lavoratore nei confronti del responsabile dell’infortunio, fino a concorrenza delle somme erogate.

Tuttavia, la Cassazione ha più volte ribadito che l’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro resta possibile per le voci di danno non coperte dall’INAIL, tra cui il danno morale, esistenziale e patrimoniale per perdita di opportunità lavorative.

L’art. 11 D.P.R. 1124/1965, invece, vieta il cumulo della rendita INAIL con il risarcimento per lo stesso danno. Pertanto, il lavoratore può chiedere un risarcimento aggiuntivo solo per la parte non coperta dall’INAIL, ovvero il danno differenziale.

La distinzione tra danno biologico INAIL e danno non patrimoniale civilistico

Nel sistema INAIL, il danno biologico viene calcolato in base a tabelle ministeriali con importi predeterminati, senza possibilità di personalizzazione del danno in base alle condizioni specifiche della vittima. Nel sistema civilistico, invece, il danno biologico può essere personalizzato e integrato con il danno morale ed esistenziale.

La Cassazione ha affermato che il danno biologico risarcito dall’INAIL non impedisce il riconoscimento di un danno ulteriore da parte del giudice civile se il pregiudizio subito dal lavoratore è maggiore rispetto all’indennizzo ricevuto (Cass. civ. n. 23635/2022).

Ultime pronunce della Cassazione in tema di risarcibilità e criteri di liquidazione

La giurisprudenza più recente ha consolidato alcuni principi fondamentali:

  • Cass. civ. n. 22529/2022: ha ribadito che il danno differenziale deve essere calcolato al netto di tutte le somme erogate dall’INAIL, comprese le prestazioni accessorie;
  • Cass. civ. n. 23635/2022: ha confermato che il danno biologico riconosciuto dall’INAIL non copre automaticamente il danno morale ed esistenziale, che possono essere richiesti separatamente in sede civile;
  • Cass. civ. n. 10579/2023: ha chiarito che il criterio di liquidazione del danno differenziale deve basarsi sulla comparazione tra il risarcimento spettante secondo i parametri civilistici e l’indennizzo INAIL effettivamente erogato, escludendo eventuali somme non percepite.

Conclusioni

Il danno biologico si colloca all’incrocio tra la tutela previdenziale e il risarcimento civilistico, generando non pochi problemi interpretativi in materia di cumulo e distinzione tra le due forme di protezione.

Mentre l’indennizzo INAIL garantisce una tutela standardizzata e limitata alla menomazione dell’integrità psicofisica, il sistema civilistico mira a garantire il ristoro completo del danno, tenendo conto delle sofferenze individuali e delle ripercussioni personali e professionali.

Alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione, resta fermo il principio che il danno differenziale può essere richiesto per ottenere un risarcimento integrale del pregiudizio subito, ma con il vincolo del calcolo netto delle somme già percepite dall’INAIL. La corretta quantificazione del danno e l’individuazione delle voci risarcibili restano aspetti centrali per garantire al lavoratore una tutela equa ed efficace.

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