CTU Tribunale: quali sono i criteri per la nomina?

in Giuricivile, 2020, 5 (ISSN 2532-201X)

Come risaputo il giudice, per dirimere questioni tecniche complesse, ai sensi dell’art. 61 c.p.c., può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici.

Il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) è una delle figure professionali centrali nell’ambito di un procedimento, tanto che ogni giudice, per confezionare il proprio giudizio si avvale di questi professionisti, i cui nominativi sono contenuti in appositi Albi professionali, tenuti presso tutti i Tribunali. Si tratta di un vero rapporto fiduciario che si stabilisce con il giudice, tenuto a scegliere da albi le cui categorie sono imposte dalla legge, ed il professionista nominato.

Sommario:
1. CTU: cos’è e qual è il ruolo del consulente
2. Nomina CTU: i criteri di scelta
3. Il conferimento di incarichi nella prassi giudiziaria

CTU: significato e qual è il ruolo del consulente

La CTU è una consulenza disposta da un Giudice nell’ambito di un procedimento giuridico (civile o penale), la cui finalità è quella di consentire l’acquisizione di informazioni utili a una decisione finale equa e precisa. Capita spesso che i temi sui quali il Giudice è chiamato ad intervenire rientrano in aree specifiche (come ad esempio la medicina, la psicologia, l’ingegneria, la biologia ecc.) per cui si rende necessario l’intervento di un profilo in possesso di competenze tecniche specifiche.

Il ruolo del CTU è quello di supportate il Giudice fornendogli i chiarimenti e le risposte tecniche necessarie per arrivare più agevolmente al giudizio finale. Si tratta in altre parole di un ausiliario del Giudice che non esercita attività decisoria ma opera in un rapporto strettamente fiduciario.

Nomina CTU: i criteri di scelta

Per avere omogeneità e correttezza nelle nomine è sceso in campo il Consiglio Superiore della Magistratura, la cui settima commissione ha adottato una delibera che spiega a tutti i Tribunali come scegliere i CTU. La commissione sottolinea come l’affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista dà garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell’accertamento peritale.

La recente legge 24/2017 (legge Gelli – Bianco) ha previsto tra le altre novità che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, con oggetto la responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale (CTU), vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità.

Il “collegio” deve comprendere il medico legale e almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento. Inoltre, questi specialisti devono avere una specifica e pratica conoscenza dell’oggetto del procedimento e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi come prevedono le disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p. La legge stabilisce che negli albi devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina e che in sede di revisione degli albi sia indicata l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati ed ancora che gli albi devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni per garantire, oltre a quella medico-legale, un’ adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina.

Il conferimento di incarichi nella prassi giudiziaria

In questa sede, ciò che preme evidenziare è che purtroppo nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio ed in particolare in quelle mediche, gli incarichi vengano assegnati non a specialisti della medicina legale, ma a medici privi di qualsivoglia specializzazione (medici di base) o ad “esperti” di branche che poco hanno a che vedere con il tipo di patologia da accertare. Così non è infrequente, specie nei giudizi di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, che, ad esempio, lesioni ortopediche debbano essere valutate da un cardiologo o da un neurologo, con grave pregiudizio per coloro che si rivolgono alla Giustizia per la legittima tutela dei loro diritti ed interessi.

Tale modus procedendi, infatti, da una parte non consente l’adeguato dispendio delle tecniche della propria scienza, dovendo il consulente valutare casistiche non affini all’area medica di sua competenza e rischiando pericolose improvvisazioni e dall’altra comporta la produzione di CTU nulle perché elaborate senza l’adeguata conoscenza della dottrina e delle regole giuridiche che governano il processo.

Violazioni del genere, purtroppo, si registrano anche per quanto concerne la Ctu tecnica, nell’ambito dei processi, prevalentemente in materia di infortunistica stradale, dove la scelta ricade, anche in questi casi, su soggetti privi dei requisiti normativamente previsti, laddove è indiscutibile che il danno tecnico possa essere stimato solo ed esclusivamente da periti assicurativi iscritti all’albo nazionale gestito dalla Consap.

Ecco perché è doveroso sollecitare un più attento controllo sugli incarichi conferiti affinché, come normativamente previsto e recepito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass n. 18773 del 26.09.2016), si assuma davvero la centralità del medico legale (che, oltre ad essere esperto della materia scientifica di cui si parla, conosca il nesso di causa materiale e giuridica, sappia distinguere il concetto di rapporto contrattuale o extracontrattuale, l’onere della prova e così via) a cui, a seconda dei casi concreti, dovranno essere affiancati specialisti della branche concernenti la lesione oggetto della consulenza.

Il vuoto regolamentare riguardante la nomina dei periti per categoria tecnica e specializzazione fa dunque sì che vi siano delle irregolarità nelle consulenze, oltre che una violazione del principio processuale che fa da sfondo ad ogni aula di tribunale: la verità processuale.

Nel silenzio della legge, però, è il Presidente di ogni Tribunale che deve intervenire, vigilando sulle iscrizioni agli albi e sulle modalità di reclutamento dei Consulenti Tecnici di Ufficio investiti del delicato compito di accertare la realtà dei fatti in ottemperanza alla normativa vigente.

È dunque doveroso, a garanzia del corretto funzionamento dell’intero apparato giurisdizionale, sollecitare un opportuno e quantomeno celere intervento normativo che disciplini particolari forme di incompatibilità per i Consulenti iscritti o che vogliano iscriversi agli albi presso i Tribunali.

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