Credito fondato su decreto ingiuntivo con opposizione pendente può essere opposto in compensazione giudiziale

Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 13244 del 27 giugno 2016

Con la sentenza n. 13244 del 27 giugno 2016, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito, in materia di compensazione, che può essere opposto in compensazione giudiziale anche il credito fondato su un decreto ingiuntivo per il quale sia pendente opposizione.

Differenza tra compensazione legale e compensazione giudiziale

La Suprema Corte ha in primo luogo chiarito la distinzione tra la compensazione legale e quella giudiziale: quella legale opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi. Tuttavia la compensazione legale non può operare qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, giacché la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo, uno dei requisiti richiesti.

Al contrario, la compensazione giudiziale ex art. 1243 comma 2 c.c. può essere disposta dal giudice anche quando il credito, pur illiquido, sia di facile e pronta liquidazione.

La decisione della Corte

Ne consegue che, secondo la Corte, la circostanza che il credito sia fondato su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sul quale penda ancora opposizione, non incide sulla possibilità di disporre la compensazione giudiziale. Pretendere infatti che entrambi i crediti siano oggetto di un accertamento definitivo con valore di giudicato condurrebbe “alla situazione paradossale che il credito azionato, non definitivo, sarebbe suscettibile di esecuzione, mentre quello certo non potrebbe essere opposto in compensazione“.

Invero, è proprio peculiarità della compensazione giudiziale che il credito, che si pretende di estinguere in tutto o in parte mediante tale istituto, sia un credito sub iudice, posto che la valutazione sui presupposti per l’operatività della fattispecie estintiva è rimessa al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di condanna: è dunque escluso a monte il fatto che anche il credito da estinguere debba essere accertato con sentenza definitiva.

In conclusione, la Corte ha pertanto accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.

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