Crediti di lavoro: inammissibilità del rinvio pregiudiziale per interessi legali

Le Sezioni Unite civili, pronunciandosi su questioni oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., hanno rilevato che, secondo la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, in assenza di specificazioni, gli interessi legali decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale devono essere calcolati secondo il saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. Alla luce di tale principio, per le Sezioni Unite Civili del 13 maggio 2024 la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo per la definizione del giudizio. 

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Corte di Cassazione- Sez. Un. Civ.- sent. n. 12974 del 13-05-2024

Il caso

In un recente caso sottoposto al Tribunale di Parma, è stata presentata opposizione al precetto intimato, contestando il diritto dell’opposta di applicare, per il calcolo degli interessi dovuti dal debitore, il parametro stabilito dall’art. 1284, quarto comma, c.c. L’opponente ha sostenuto che il credito in questione è un credito di lavoro, composto da differenze retributive e indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, e pertanto dovrebbe applicarsi la normativa speciale prevista dall’art. 429, comma 3, c.p.c. Quest’ultima norma stabilisce che, in caso di condanna al pagamento di somme per crediti di lavoro, debbano essere aggiunti “gli interessi nella misura legale” e l’eventuale maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del credito.

Le questioni di diritto

Il Tribunale, con un’ordinanza del 3 agosto 2023, ha rinviato gli atti in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., sollevando due questioni di diritto.

  • Il primo quesito riguarda la corretta linea interpretativa dell’art. 429, comma 3, c.p.c., chiedendo se  costituisca una norma speciale rispetto all’art. 1284, comma 4, c.c.,  oppure se l’art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza, includendo anche il quarto comma e, per l’effetto, prevedendo l’applicazione dei cosiddetti “super-interessi” a partire dalla presentazione della domanda giudiziale.
  • La seconda questione  concerne la legittimità dell’estensione del tasso d’interesse stabilito dal quarto comma dell’art. 1284 c.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali, in particolare riguardo all’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo.

Rinvio alle Sezioni Unite Civili

La Prima Presidente ha, dunque, assegnato tali questioni alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per esprimere il principio di diritto.
Le questioni di diritto assegnate alle Sezioni Unite sono state se:

  • se gli interessi nella misura legale contemplati dall’art. 429, comma 3, c.p.c. spettino, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, sulla base del saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c.;
  • se tale disposizione trovi applicazione anche nel caso di obbligazione derivante da responsabilità extracontrattuale.

Le argomentazioni della Corte

Tali questioni sorgono sulla base di un titolo esecutivo giudiziale che indica “oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo”. Tuttavia, a seguito della sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 delle Sezioni Unite, emessa in riferimento a un altro rinvio pregiudiziale parallelo, è venuta meno la condizione di ammissibilità del rinvio costituita dalla necessità della questione di diritto per la definizione, anche parziale, del giudizio (art. 363 bis, comma 1, n. 1 c.p.c.). Questa condizione, insieme alle altre previste, è fondamentale per l’ammissibilità del rinvio.
La sentenza citata ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In sostanza, il principio stabilisce che, in assenza di specificazioni nel titolo esecutivo giudiziale, gli interessi legali dovuti a partire dalla domanda giudiziale devono essere calcolati secondo il tasso previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c., salvo che non sia stato accertato in modo specifico il diritto agli interessi maggiorati previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Questa interpretazione chiarisce l’applicazione del saggio degli interessi legali in mancanza di specifiche indicazioni nel titolo esecutivo, assicurando l’uniformità nell’applicazione della normativa.

Conclusioni

Alla luce del principio di diritto enunciato, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, quando questo dispone il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284 c.c., la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio.
In definitiva, per i giudici di legittimità, questa interpretazione comporta una inammissibilità sopravvenuta al decreto presidenziale di assegnazione del rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite, poiché il titolo esecutivo giudiziale non specifica un tasso diverso da quello legale previsto dal primo comma dell’art. 1284 c.c.

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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