
Il giudice può fare copia-incolla in sentenza per ragioni di economia processuale? La Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 33584/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è tornata sul modo in cui la motivazione della decisione deve essere redatta, chiarendo se, in casi identici e per motivi di celerità processuale, il giudice possa ricorrere alla motivazione “per relationem”, al rinvio a precedenti conformi e, più in concreto, al c.d. “taglia e incolla”.
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Formulario commentato del nuovo processo civile
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Lucilla Nigro
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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
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Il caso: il “taglia e incolla” come vizio denunciato
La vicenda nasce da un contenzioso tra una scuola materna e il comune di Chivasso (provincia di Torino) avente ad oggetto il disconoscimento dell’esenzione ICI in presenza di una concessione a terzi di parte dell’immobile. L’asilo, nel giudizio d’appello, aveva già contestato la qualità della motivazione della sentenza di primo grado, lamentando che il collegio giudicante avrebbe “replicato” una precedente decisione tra le medesime parti su altra annualità dell’ICI, senza adattarla al nuovo giudizio. Nel ricorso in Cassazione, poi, la scuola ha censurato come il giudice d’appello avesse ritenuto irrilevante che il primo giudice avesse fatto ricorso al c.d. “taglia e incolla”, reputando sufficiente che tale tecnica fosse “suffragata da logica motivazione”.
La doglianza si intrecciava con un ulteriore profilo: la ricorrente temeva che la riproduzione di una motivazione già utilizzata potesse rivelare un condizionamento (o addirittura un pregiudizio) del collegio, soprattutto alla luce della partecipazione di alcuni componenti a precedenti decisioni su altre annualità ICI.
La risposta della Cassazione: copia-incolla sì, ma non “meccanico”
La Cassazione ha, innanzitutto, chiarito che l’uso della tecnica del “copia e incolla” non è, di per sé, indice di un vizio processuale. Al contrato, il “recepimento letterale” di argomentazioni già sviluppate in altre sentenze su casi analoghi è consentito se giustificato da esigenze di economia processuale e semplificazione redazionale, in funzione di una più rapida stesura dei provvedimenti.
Tale “licenza”, tuttavia, non è incondizionata: la riproduzione, infatti, deve essere esplicita e, soprattutto, deve contenere un cenno univoco alla identità e analogia delle situazioni di fatto e delle questioni di diritto. In altri termini, il copia-incolla è tollerato come tecnica, ma restata vietato come sostituto dell’attività valutativa del giudice.
Economia processuale e controllo di legittimità: il requisito dell’adattamento al caso concreto
La Suprema Corte ha evidenziato la necessità di garantire l’equilibrio tra due esigenze:
- l’efficienza (tempi, carichi, uniformità di trattazione di questioni ricorrenti);
- assicurare che la motivazione consenta alle parti e al giudice dell’impugnazione di comprendere l’iter logico seguito.
Secondo la Cassazione, nell’ipotesi frequente di reiterazione del thema litigandum, il richiamo al trascorso decisum può essere, comunque, frutto di una libera e autonoma valutazione della vicenda successiva da parte del giudicante, che non si limiti ad una mera duplicazione del testo letterale, ma spieghi (seppure in modo sommario) come la sovrapponibilità delle fattispecie giustifichi la ripetizione delle decisioni.
Quindi: non è vietato “copiare”, ma non si può copiare “senza pensare” o, più tecnicamente, senza rendere percepibile l’operazione di sussunzione e la pertinenza del precedente richiamato.
Il fondamento normativo: art. 118 disp. att. c.p.c. e rinvio a precedenti conformi
L’impostazione adottata dalla Corte non è priva di ancoraggio normativo: l’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., infatti, nel testo novellato dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 69/2009, dispone che: «La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».
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La motivazione per relationem della sentenza (attraverso il richiamo a precedenti conformi), ai sensi dell’art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l’utilizzo di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.
La motivazione della sentenza mediante rinvio a un precedente conforme, tuttavia, è consentita sempre che, al fine di rendere comunque possibile e agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell’identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione.
Il processo tributario: motivazione per relationem e divieto di motivazione apparente
La Cassazione, nell’adattare le suddette argomentazioni al caso di specie, respingendo il motivo di ricorso, ha precisato che, nel processo tributario, la motivazione può essere redatta per relationem anche rispetto a un’altra sentenza non passata in giudicato, purché resti autosufficiente: occorre riprodurre i contenuti mutuati e farne oggetto di autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica.
Specularmente, è nulla la sentenza che si limiti a indicare la “fonte” senza rendere individuabili le ragioni del dispositivo: è la classica ipotesi di motivazione apparente.
Conclusioni e ricadute operative: quando il copia-incolla è legittimo e quando no
Dalla sentenza si possono ricavare i seguenti criteri operativi.
- È legittimo riprodurre argomentazioni già svolte (anche testualmente) quando la decisione: dichiara in modo trasparente il richiamo a precedenti conformi; segnala l’identità o l’analogia della vicenda; dimostra l’adattamento al fatto concreto.
- Non è legittimo (ed esporsi, quindi, a un rischio di censura) il copia-incolla che si traduce in un rinvio meramente formale, incapace di far comprendere perché quel precedente sia adattabile proprio a quel caso: qui potrebbe parlarsi di motivazione apparante o adesione acritica.
La Cassazione, in conclusione, non demonizza la tecnica del copia-incolla: la riconosce come strumento al quale il giudice può far ricorso per ragioni di economia processuale, purché garantisca comunque il controllo della motivazione.











