Contratto preliminare del preliminare: per le Sezioni Unite è valido

Sono state depositate le motivazioni delle Sezioni Unite in merito alla questione del “contratto preliminare del preliminare”, ormai da diversi anni al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale.

Cosa si intende per contratto preliminare del preliminare

Per preliminare del preliminare si intende quel contratto in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto preliminare con effetti obbligatori.

Si tratta di una fattispecie contrattuale utilizzata nella prassi per:

  • esplicitare un impegno concreto, anche se provvisorio, delle parti o per superare la fase delle trattative negoziali;
  • impegnare le parti a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione dell’affare o ad accordarsi sugli elementi ancora incerti del futuro contratto preliminare;
  • concedersi semplicemente il tempo necessario per valutare la convenienza dell’affare.

Il contrasto giurisprudenziale sulla legittimità del preliminare del preliminare

Le Sezioni Unite sono state invocate per chiarire se tale schema contrattuale sia legittimamente configurabile.

Sul punto, v’è un contrasto tra chi, di recente, ha sostenuto un orientamento favorevole alla validità di tale fattispecie contrattuale, e la giurisprudenza prevalente che, al contrario, contesta la possibilità di ricorrere ad un preliminare di preliminare.

Laddove infatti ci si obblighi ad obbligarsi, il secondo contratto avrebbe identica portata obbligatoria del primo, restando sostanzialmente immutata la situazione giuridica di base, senza riscontro di mutamento della natura e del contenuto dell’obbligazione, che in entrambi i casi avrebbe per oggetto il consenso per la stipulazione del futuro contratto definitivo.

Tale contratto sarebbe dunque nullo perché privo di giustificazione causale: il secondo preliminare non rappresenterebbe infatti che una mera dilazione del primo.

La decisione delle Sezioni Unite: il preliminare del preliminare è valido

Con la sentenza n. 4628 del 6.03.2015, le Sezioni Unite non hanno escluso che le parti interessate possano svincolarsi dallo schema tipico del rapporto preliminare-definitivo, anche articolando legittimamente più fasi di contrattazione nel tempo, fino all’integrale pagamento del prezzo.

L’unico limite inderogabile è che gli interessi da esse perseguiti risultino giuridicamente meritevoli di tutela a norma dell’art. 1322 c.c..

Secondo la Corte Suprema, sarebbe perciò ammissibile una successione di contratti preliminari a condizione, tuttavia, che “emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare”. 

Codesta soluzione, basata sul principio di meritevolezza della causa sancito dall’art. 1322 c.c., consentirebbe dunque di ritenere superare le critiche di coloro che hanno ritenuto nullo l’accordo inizialmente intercorso tra le parti, qualora esso si inserisse in una sequenza di atti caratterizzati da una progressione del vincolo contrattuale, che passerebbe così da un obbligo a trattare ad un obbligo a contrattare.

Verifica del giudice di merito e conseguenze in caso di violazione dell’accordo

Il giudice di merito dovrà pertanto preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

In seguito a tale valutazione, qualora ritenga sussistenti le condizioni sopra specificate, potrà infine ritenere tale accordo produttivo di effetti.

Le Sezioni unite hanno inoltre precisato che “la violazione del suddetto accordo, in quanto contraria a buona fede, potrebbe dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase contrattuale“.

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