Contratto di assicurazione: obbligo di risarcire anche il lucro cessante

Nel presente documento si affronta la problematica relativa alla possibilità, per l’assicurato, di richiedere all’assicuratore il risarcimento del danno consistito nel mancato conseguimento del “profitto sperato” (lucro cessante), anche nel caso in cui quest’ultimo non si sia espressamente obbligato in tal senso e pertanto in deroga a quanto previsto dall’art. 1905 comma 2 c.c. .

La questione

A norma dell’art. 1905 comma 2 c.c.,l’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato”.

Ci si chiede se tale obbligazione possa considerarsi sussistente anche nel caso in cui l’assicuratore non si sia assunto espressamente l’obbligo.

A norma dell’art. 1223 c.c., “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.

Il comma 2 dell’art. 1905 c.c., invece, prevede che l’assicuratore debba risarcire il “mancato guadagno” – ossia il “profitto sperato” (di seguito “lucro cessante”) – solo se abbia espressamente assunto un obbligo in tal senso.

Ci si chiede se, per tale ragione, il comma 2 dell’art. 1905 c.c. costituisca una deroga alla norma generale.

Quest’ultima disciplina l’obbligazione risarcitoria solo quando questa è la conseguenza dell’inadempimento (o ritardo) del debitore. Nel caso dell’art. 1905 c.c., il risarcimento deriva non dal fatto che sia stato il debitore (l’assicuratore) a causare il danno, ma dal fatto che quest’ultimo sia stato causato da un terzo.

Manca il nesso causale tra la condotta del debitore e l’evento dannoso, in quanto la prima è stata posta in essere non dal debitore ma da un terzo.

Quindi, se è giustificato il fatto che il debitore debba risarcire anche il lucro cessante in quanto questo sia conseguenza diretta ed immediata del “suo” inadempimento, non è giustificato che egli debba risarcire il lucro cessante anche quando il danno non sia stato causato da un “suo” comportamento e quindi non sia a lui imputabile.

Sotto questo aspetto, quindi, la norma contenuta nell’art. 1905 comma 2 c.c., per effetto della quale l’assicuratore risponde anche del lucro cessante solo se si è espressamente obbligato, appare pienamente legittima.

 Risarcibilità anche in assenza di apposito patto: tesi basata sulla natura del contratto; irrilevanza

Tuttavia, il fatto che l’assicuratore debba rispondere per un danno causato non da lui stesso ma da terzi, costituisce l’essenza stessa del contratto di assicurazione, ossia ne rappresenta “la causa”, intesa quale elemento essenziale del contratto ex art. 1325 c.c. . Pertanto, questa eventualità è del tutto coerente con la “natura” stessa del rapporto negoziale, e quindi il debitore (in tal caso, l’assicuratore) dovrebbe subire “tutte” – senza alcuna esclusione – le conseguenze che derivano dalla natura del contratto, ivi compreso anche il lucro cessante, anche se non è stato lui a causare il danno ed anche a prescindere da un’apposita pattuizione in tal senso.

Però, per poter affermare tale principio, occorre vedere in che modo la “natura del contratto” è disciplinata dall’ordinamento.

La legge considera la “natura del contratto” come elemento determinante, a prescindere dalle clausole negoziali, per stabilire la non retroattività dell’avveramento della condizione risolutiva. L’art. 1360 c.c. stabilisce che “gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso”. Quindi, la “natura del rapporto” può determinare gli effetti temporali dell’avveramento della condizione: in base ad essa si può stabilire che gli effetti della cessazione del contratto si producano solo da ora per il futuro, e che pertanto ciascuna delle parti possa godere dei vantaggi delle prestazioni reciprocamente ricevute in passato.

Al riguardo la domanda è la seguente: se, in base alla “natura del contratto”, si può stabilire, ex art. 1360 c.c., la sorte delle prestazioni (effetto retroattivo o non retroattivo dell’avveramento) che costituivano il contenuto base del medesimo, e cioè la prestazione e la controprestazione, con esclusione pertanto della prestazione (eventuale) di tipo risarcitorio, è possibile dire che, in base alla “natura del contratto” si può stabilire anche il contenuto della prestazione risarcitoria, la quale però è meramente eventuale e quindi non costituisce il contenuto base del contratto stesso?

La condizione risolutiva è sì un elemento accessorio del contratto, nel senso che non ne costituisce in linea di principio elemento essenziale, ma, nel momento in cui viene apposta, riveste un ruolo di rilevanza primaria, in quanto ne condiziona gli effetti, o nel senso della definitiva stabilità del medesimo (nel caso in cui essa non si avveri) o nel senso della cessazione dello stesso (nel caso in cui essa si avveri). Invece l’obbligazione risarcitoria è una mera eventualità del contratto, cioè non è detto che essa si generi in quanto non è detto si verifichi il danno.

Ai sensi dell’art. 1374 c.c.,il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”. Non si dice che il contratto obbliga a tutte le conseguenze che ne derivano “secondo la natura” del medesimo.

Pertanto, il contratto obbliga le parti solo a ciò che è previsto dalla legge o dal contratto stesso o dagli usi o dall’equità, e non anche a ciò che deriva dalla “natura del rapporto”. Di conseguenza, siccome la “natura del rapporto” non costituisce la fonte tipica degli obblighi contrattuali, non si può dire che, nel contratto di assicurazione, la suddetta natura – e cioè il fatto che l’obbligazione dell’assicuratore nasca, per l’appunto “naturalmente”, da un danno causato da terzi – imponga in capo al medesimo l’obbligazione di risarcire anche il lucro cessante.

 

Volendo fare un’indagine a più vasto raggio, la “natura del contratto” è richiamata dall’art. 1411 c.c. in merito al caso in cui, nel contratto a favore di terzi, lo stipulante revochi l’atto di stipula e/o il terzo si rifiuti di profittare di quest’ultima: in tal caso, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, a meno che risulti diversamente “dalla natura del contratto”. In base a quest’ultima si può stabilire che, malgrado la revoca, il terzo continui a beneficiare della prestazione. Cosa si evince da questo? Che la revoca di un atto con il quale un soggetto (stipulante) abbia conferito ad un altro (promittente) il mandato ad eseguire una prestazione a favore di altri (terzo), non è sufficiente ad escludere l’obbligo di eseguire la prestazione, nel caso in cui la “natura del contratto” imponga la permanenza di siffatto obbligo.

Allora l’osservazione potrebbe essere la seguente:

la “natura del contratto”, se ha una forza tale da imporre al debitore (lo stipulante) l’esecuzione della prestazione anche quando egli abbia voluto disimpegnarsi dal vincolo negoziale (vedi revoca della stipula), avrà anche la forza di imporre al debitore (nel nostro caso, l’assicuratore) l’obbligo di eseguire la prestazione – ivi compresa quella risarcitoria ed anche quella a titolo di lucro cessante – quando egli sia rimasto nel contratto.

Ma si tratta di un ragionamento che non regge, per due motivi: il primo è che, nel caso del contratto a favore di terzi, il debitore è non già lo stipulante bensì il promittente, e cioè un soggetto diverso da colui il quale decide di disimpegnarsi dal contratto; il secondo è che, in ogni caso, il beneficio di cui all’art. 1413 c.c. è costituito dalla prestazione del promittente, ossia dal contenuto base del contratto, e non da un’obbligazione di natura risarcitoria, la quale è e resta meramente eventuale.

Ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’eccezione di inadempimento, ossia il diritto del debitore di rifiutarsi di adempiere motivato dal fatto che il creditore non abbia a sua volta adempiuto la controprestazione, non è esercitabile nel caso in cui la “natura del contratto” imponga di ritenere che il creditore possa adempiere anche successivamente (“termine diverso”), ossia non necessariamente quando lo richieda il debitore.

Anche qui bisogna fare lo stesso discorso già fatto a proposito della condizione risolutiva. Il “termine per l’adempimento” è un elemento accessorio del contratto, ma, nel momento in cui viene apposto, ne diventa elemento determinante, in quanto viene a condizionare quella che è la esigibilità del credito. Invece, l’obbligazione risarcitoria sorge solo nel caso in cui il credito non venga soddisfatto, e pertanto è solo un’eventualità.

Quindi, il fatto che l’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno causato non da egli stesso, in qualità di debitore, ma da un terzo, sia connaturato all’essenza stessa (ossia alla “natura”) del contratto di assicurazione, non appare sufficiente a stabilire che egli debba rispondere del lucro cessante anche nel caso in cui non si sia espressamente obbligato in tal senso.

Tesi basata sull’indennizzo diretto: irrilevanza

La domanda è: l’indennizzo diretto – introdotto dalla Legge Bersani ed entrato in vigore dal giorno 1 gennaio 2007, per effetto del quale l’assicuratore del danneggiato provvede direttamente all’indennizzo in favore di quest’ultimo, salvo rivalsa nei confronti dell’assicurazione del danneggiante – può considerarsi di efficacia tale da obbligare l’assicuratore del danneggiante a riconoscere anche il danno da lucro cessante, a prescindere dalla pattuizione contrattuale di cui all’art. 1905 comma 2 c.c.?

In tal caso, si ha una surroga dell’assicuratore – e cioè di colui che ha pagato – nelle ragioni del creditore. L’art. 1201 c.c. prevede che “il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti”. La norma non pone alcuna limitazione in ordine all’ampiezza di tali diritti, e per tali quindi dovrebbero intendersi anche quelli di natura risarcitoria, ivi compreso il lucro cessante.

Però, l’art. 1201 c.c. prevede che colui il quale, avendo pagato, può surrogarsi nelle ragioni del creditore (che in tal caso, sarebbe l’assicuratore danneggiato dal sinistro), debba essere un “terzo”. L’assicuratore è “terzo” rispetto all’assicurato (creditore)? No, egli è il contraente di quest’ultimo, e quindi l’istituto della surroga non appare applicabile all’assicurazione, anzi, è proprio con l’indennizzo diretto che l’assicuratore, oltre ad essere contraente, diviene “obbligato in prima battuta” nei confronti dell’assicurato.

Quindi, neanche l’istituto dell’indennizzo diretto può essere richiamato per sostenere la tesi della risarcibilità del lucro cessante anche in assenza di esplicita pattuizione.

Carattere “generale” della norma contenuta nell’art. 1905 comma 2 c.c. e conseguente criticità della tesi basata sull’art. 1906 comma 1 c.c.

Tuttavia vi è una norma sulla quale occorre concentrare l’attenzione, ed è quella contenuta nell’art. 1906 comma 1 c.c., che così dispone: “salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato”.

A differenza di quanto previsto dall’art. 1905 c.c., il quale parla specificamente di lucro cessante, qui non viene specificata Ia tipologia di “danni”.

Ci si chiede, quindi, se il generico riferimento ai “danni” di cui all’art. 1906 comma 1 c.c. possa estendersi anche al lucro cessante.

Porsi questa domanda è importante perché, in caso affermativo, varrebbero le considerazioni che seguono.

Ex art. 1906 comma 1 c.c., l’assicuratore, mediante un apposito patto, può assumersi il rischio di pagare i danni – ivi compreso il lucro cessante – arrecati all’assicurato anche nel caso in cui questi siano stati determinati non da un terzo ma da un vizio intrinseco della cosa, vizio che peraltro l’assicurato non gli aveva denunciato.

Ebbene, che l’assicuratore, nel caso in cui il danno sia stato causato dal comportamento dell’assicurato (vizi da questo non denunciati), debba considerarsi tenuto a pagare solo quando egli si sia espressamente obbligato (“patto contrario”) è abbastanza normale, in quanto qui vi è stato sostanzialmente un “concorso di colpa” del creditore (assicurato), e pertanto si dovrebbe applicare l’art. 1227 c.c., il quale prevede la esclusione del risarcimento per quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (nel nostro caso, trattandosi di vizi “non denunciati”, la mancanza di diligenza del creditore è abbastanza pacifica). Quindi, in tale ipotesi, il debitore (l’assicuratore), mediante il patto di cui all’art. 1906 comma 1 c.c., accetta di pagare anche i danni derivati dal comportamento colposo del creditore (assicurato), laddove la necessità di tale patto è imposta proprio in quanto costituente una deroga al principio generale di cui all’art. 1227 c.c. .

Proprio per questo, l’assicuratore, nel diverso caso in cui il danno sia stato causato non dalla condotta dell’assicurato ma da un terzo – il che costituisce l’obbligazione tipica dell’assicuratore (e cioè la “natura del contratto” di cui sopra) – dovrebbe considerarsi tenuto a rispondere dei danni (ivi compreso il lucro cessante) anche quando egli non si sia espressamente vincolato a ciò tramite apposito patto.

Nel primo caso, vi è stata mala fede o quanto meno colpa grave dell’assicurato (vizi non denunciati), e quindi l’assicuratore avrebbe potuto domandare l’annullamento del contratto; egli, invece, nonostante ciò, ha deciso di assumere comunque l’obbligo di pagare i danni conseguenti al sinistro (vedi “patto contrario”), e quindi, sostanzialmente, di convalidare il contratto; di conseguenza, è abbastanza normale che tale convalida sia stata formalizzata in un “patto”. Nel secondo caso, invece, non vi è stata alcuna mala fede nè colpa grave dell’assicurato, e quindi non c’è stato niente da “convalidare”; di conseguenza, l’obbligo dell’assicuratore di pagare i danni non dovrebbe rendere necessario alcun patto, in quanto l’assicurato ha agito nel pieno rispetto delle norme di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c. .

Però adesso il problema è vedere se i “danni” di cui all’art. 1906 c.c. ricomprendano anche il lucro cessante di cui all’art. 1905 c.c. .

La risposta, forse, può arrivare proprio dall’art. 1905 c.c.: da tale norma, infatti, si evince che la disciplina specifica sul contratto di assicurazione, quando vuole escludere dall’obbligazione dell’assicuratore il lucro cessante, lo fa espressamente. Invece, l’art. 1906 c.c. non prevede espressamente questa esclusione, e quindi, in virtù del principio in base al quale “ubi lex voluit, dixit”, deve ritenersi che esso faccia riferimento anche al lucro cessante. Di conseguenza, risultano valide le argomentazioni sopra riportate: se non si vuole trattare allo stesso modo l’assicuratore il quale abbia taciuto i vizi della cosa dai quali poi è derivato il danno, e l’assicuratore il quale invece non abbia taciuto alcunchè ed abbia subìto un danno non per i vizi della cosa ma per fatto di terzi, e quindi se non si vuole che questa disparità di trattamento divenga oggetto di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1905 c.c. per violazione dell’art. 3 Costituzione, si deve ritenere che l’assicuratore debba rispondere del lucro cessante anche qualora non si sia espressamente obbligato in tal senso.

 

Tuttavia, a questa tesi si può obiettare che l’art. 1905 c.c., nell’escludere la risarcibilità del lucro cessante in assenza di espressa previsione negoziale, stabilisce un “principio generale”, al quale poi inevitabilmente si ispirano tutte le norme che disciplinano la fattispecie del danno, ivi compreso l’art. 1906 comma 1 c.c. .

La conseguenza, quindi, è che quest’ultimo, nello stabilire che l’assicuratore, mediante “patto contrario”, può assumersi l’obbligo di risarcire anche i danni derivati da vizi non denunciati e quindi dal comportamento dell’assicurato, fa riferimento comunque solo al “danno emergente”, e non anche al “lucro cessante”.

E questa obiezione sembra essere difficile da superare.

Risarcibilità anche in assenza di apposito patto: fondatezza della tesi basata sull’art. 1914 c.c.

Tuttavia, una norma sulla quale concentrare l’attenzione è quella contenuta nell’art. 1914 c.c. (“Obbligo di salvataggio”).

Questo stabilisce che “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente”.

“Diminuire il danno” significa fare tutto ciò che è necessario per far in modo che, ove questo si verifichi, le conseguenze lesive siano le minori possibile, e ciò in adempimento degli obblighi di buona fede e correttezza ex art. 1175 c.c., obblighi che incombono non soltanto sul debitore (in questo caso, l’assicuratore) ma anche sul creditore (l’assicurato). Come il debitore deve adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), allo stesso modo il creditore è tenuto ad adottare un comportamento tale da non aggravare l’entità dell’obbligazione che incombe sul debitore. Infatti, ex art. 1227 c.c., “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Quindi, se l’assicurato non si era attivato al fine di ridurre l’entità del danno, che poi si è verificato, il risarcimento dovuto dall’assicuratore è diminuito.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Il creditore è tenuto a ridurre l’entità dell’obbligazione risarcitoria che è a carico del debitore, e ciò – abbiamo detto – sia per l’obbligo di correttezza e buona fede che l’art. 1175 c.c. gli impone, sia per l’obbligo di tutelare diligentemente i propri interessi senza far gravare interamente sulla controparte tale tutela (art. 1227 c.c.), in virtù di un principio di autoresponsabilità che trova corrispondenza in molte norme del codice (basti pensare alla “mora credendi” di cui all’art. 1206 c.c.) e che quindi si può qualificare, a buon diritto, come “principio generale”.

Ebbene, il creditore (l’assicurato), se ha tutti questi obblighi, dovrebbe avere anche il diritto di esigere dal debitore (l’assicuratore) l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria la quale ricomprenda anche il lucro cessante, e ciò anche nei casi in cui la risarcibilità di quest’ultimo non sia stata espressamente concordata.

All’ampiezza degli obblighi incombenti sul creditore nel ridurre il più possibile l’ammontare del danno e quindi dell’obbligazione risarcitoria a carico del debitore, dovrebbe corrispondere l’ampiezza anche dei diritti risarcitori ad egli spettanti, a prescindere da qualsivoglia “impegno contrattuale” da parte del debitore.

Tanto più che la disciplina contenuta nell’art. 1914 c.c. è molto più rigida, nei riguardi del debitore (assicurato), rispetto a quella contenuta nell’art. 1227 c.c. .

Infatti, l’art. 1227 c.c., quando dice che “il risarcimento è diminuito”, stabilisce una parziale liberazione del debitore dall’obbligazione risarcitoria: egli, infatti, rimane obbligato solo per la parte di danno che oggettivamente il creditore non avrebbe potuto evitare.

Invece, nel caso dell’art. 1914 c.c., il debitore (assicuratore) non è liberato, in quanto egli deve rimborsare al creditore le spese da questi fatte per la diminuzione del danno, e tali spese rimangono a carico dell’assicuratore anche se il totale tra il loro ammontare e l’ammontare del danno superi la somma assicurata, ossia la soglia entro la quale l’assicuratore si era contrattualmente obbligato. Anzi, addirittura le suddette spese rimangono a carico dell’assicuratore anche se, nonostante esse, non sia stato raggiunto lo scopo della diminuzione del danno.

Quindi, l’art. 1914 c.c., a differenza di quanto previsto dall’art. 1227 c.c., prevede, a carico del debitore, il persistere dell’intera obbligazione risarcitoria anche nel caso in cui il creditore si sia attivato per la riduzione del danno. Bisogna parlare di “intera obbligazione risarcitoria” in quanto le spese per la riduzione del danno stanno a carico dell’assicuratore anche ove il loro ammontare superi la somma per la quale l’assicuratore si era contrattualmente obbligato, e cioè il valore della sua prestazione quale stabilita nel contratto.

L’obbligazione dell’assicuratore consiste nel risarcire il danno nei limiti della somma contrattualmente convenuta. Ma se poi tale obbligazione, che ricomprende anche il rimborso delle spese fatte dall’assicurato per diminuire il danno, supera tale somma, ossia il valore della prestazione, ciò vuol dire che non c’è più un rapporto di proporzionalità tra l’entità dell’obbligazione ed il suddetto valore.

Quindi, quanto sopra affermato a proposito dell’ampiezza dei diritti risarcitori spettanti al creditore, dovrebbe valere, a maggior ragione, quando – come nel caso dell’art. 1914 c.c. – la disciplina specifica del contratto stabilisce, in tema di obbligo di riduzione del danno da parte del creditore, l’obbligo del debitore non solo di rimborsare a quest’ultimo le relative spese ma anche di rimborsarle oltre il valore della sua prestazione.

Di conseguenza, l’art. 1905 comma 2 c.c., nel prevedere la risarcibilità del lucro cessante solo nel caso in cui l’assicuratore si sia espressamente obbligato, contrasta con gli artt. 1175 e 1227 c.c., contrasto che è reso ancor più evidente dalla norma contenuta nell’art. 1914 c.c.

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