Congedo straordinario: la Consulta apre al convivente di fatto

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 197 del 23 dicembre 2025 (puoi leggerla cliccando qui), ha sancito un principio volto a riscrivere le tutele per le famiglie di fatto in Italia. Dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione antecedente alla riforma del 2022, la Consulta ha rimosso l’ostacolo che escludeva il convivente di fatto dalla fruizione del congedo straordinario per l’assistenza a disabili gravi. La decisione non è solo un atto di equiparazione formale, ma una riaffermazione della centralità del diritto alla salute del disabile. Questo deve trovare attuazione prioritaria all’interno della sua comunità di affetti, indipendentemente dalla natura formale del legame di coppia.

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Il caso

La questione trae origine da un contenzioso tra l’INPS e un lavoratore che aveva richiesto il congedo straordinario per assistere la propria compagna convivente, affetta da grave disabilità. L’Istituto aveva respinto la domanda per il periodo antecedente al matrimonio, basandosi sull’assenza del vincolo coniugale nel testo della norma applicabile ratione temporis. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con un’ordinanza interlocutoria del 2 dicembre 2024 (della quale avevamo parlato qui), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ritenendo non percorribile un’interpretazione evolutiva o costituzionalmente orientata della vecchia norma a causa del suo tenore letterale.

Il Collegio rimettente ha evidenziato come l’esclusione del convivente di fatto violasse gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Tale limitazione comprimeva irragionevolmente il diritto alla salute psicofisica del disabile grave. Secondo il giudice a quo, l’assistenza non può essere limitata in funzione di un dato normativo basato esclusivamente sul “mero rapporto di coniugio”.

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Il contrasto giurisprudenziale e normativo

Il quadro normativo è mutato con il d.lgs. n. 105 del 2022, che ha equiparato il convivente di fatto al coniuge ai fini del congedo straordinario. Tuttavia, l’INPS e il Presidente del Consiglio hanno sostenuto l’inammissibilità della questione per i periodi precedenti. Essi hanno argomentato che l’intervento richiesto fosse sostitutivo di scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Inoltre, sono state sollevate preoccupazioni circa l’impatto economico e l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale.

Dall’altro lato, la parte privata ha richiamato la sentenza n. 213 del 2016 della stessa Corte. Tale precedente aveva già incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 104/1992. Si è sostenuto che la ratio di tutela assistenziale fosse comune a entrambi gli istituti. L’obiettivo primario deve essere garantire la continuità nelle cure all’interno della comunità di vita del disabile.

La decisione

La Corte Costituzionale ha dichiarato fondate le questioni di legittimità. Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento che la tutela della disabilità si pone al centro del disegno costituzionale. La Consulta ha ribadito che:

  • Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) comprende anche la salute psichica e l’esigenza di socializzazione.
  • La dimensione familiare dell’assistenza assume un rilievo preminente nello sviluppo della personalità del disabile.
  • La convivenza di fatto è una formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. dove l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità.
  • È irragionevole(art. 3 Cost.) proteggere il disabile nell’ambito familiare ma escludere dalla cura il suo convivente di fatto, ignorando un legame affettivo giuridicamente rilevante.

La Corte ha precisato che la garanzia dei diritti fondamentali incide sul bilancio e non può essere l’equilibrio finanziario a condizionarne la doverosa erogazione.

Conclusioni

Un aspetto tecnico rilevante riguarda la prova della convivenza. L’INPS ha sostenuto che solo i conviventi con dichiarazione anagrafica potessero accedere ai benefici. La Corte ha chiarito che tale dichiarazione ha finalità meramente probatorie e crea una presunzione di stabilità, ma non è l’unico elemento costitutivo della fattispecie. In conclusione, la sentenza n. 197/2025 ha una portata retroattiva per i rapporti ancora aperti. Per il periodo antecedente al 2022, il diritto al congedo per il convivente di fatto rimane legato all’avvenuta prestazione delle cure e dell’assistenza. Ciò deve avvenire secondo le modalità e le condizioni già previste dall’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.

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