Conferimento procura alle liti: Revirement delle Sezioni Unite

“Oltre a chiarire la validità della procura conferita su documento separato firmato digitalmente, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2075 del 2024, hanno compiuto un revirement importante in tema di contestualità del conferimento della procura rispetto al ricorso”.
Le Sezioni Unite Civili, infatti, hanno affermato che per l’ammissibilità di un ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura non richiede che il conferimento sia contemporaneo alla redazione dell’atto impugnato. È sufficiente che la procura sia congiunta al ricorso, materialmente o tramite strumenti informatici, e che il conferimento non preceda la pubblicazione del provvedimento da impugnare né segua la notificazione del ricorso. La certificazione della firma da parte dell’avvocato è considerata un’“autenticazione minore”. La procura alle liti deve essere conferita tra la pubblicazione del provvedimento e la notificazione del ricorso, e si considera “apposta in calce” al ricorso, anche se su foglio separato, purché ci sia una “congiunzione materiale” tra i due atti, stabilita dall’avvocato.

Corte di Cassazione- sez. un. civ. sent. n. 2075 del 16-01-2024

La vicenda

La Riscossione Sicilia S.p.A. ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale di Agrigento, del 2 luglio 2021, che aveva accolto l’opposizione di un contribuente a una cartella di pagamento notificata dall’Agente della Riscossione della Provincia di Agrigento. Il ricorso si basa su diverse violazioni procedurali e sostanziali, in particolare riguardo all’inammissibilità dell’opposizione, alla mancata pronuncia su di essa e alla presunta illegittimità della cartella esattoriale.
Il ricorso presentato dalla Riscossione Sicilia S.p.A. è fondato su quattro motivi, che si focalizzano in maniera più incisiva sulla questione dell’opposizione agli atti esecutivi. In particolare, la Riscossione Sicilia S.p.a. ha lamentato la presunta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del giudice di prime cure sull’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, la mancata considerazione dell’eccezione stessa, la dichiarazione di illegittimità della cartella esattoriale e la presunta violazione di norme specifiche.
A seguito dello scioglimento della Riscossione Sicilia S.p.A., l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha assunto il ruolo di parte ricorrente. In seguito a ciò, la causa è stata trasferita alla competenza delle Sezioni Unite Civili in ragione di una questione fondamentale riguardante la validità della procura speciale conferita dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
Nel caso di specie, la validità della procura speciale si è rivelata un punto essenziale nel corso del procedimento. L’ordinanza interlocutoria del 5 luglio 2023 ha sollevato la problematica della discrepanza tra la sede di rilascio della procura e la sede di redazione del ricorso introduttivo. Siffatta discrasia, evidenziata dalla Terza Sezione, ha portato all’assegnazione del caso alle Sezioni Unite Civili.

Il contenuto dell’ordinanza interlocutoria

Le Sezioni Unite Civili sono state chiamate a dirimere una questione fondamentale, sollevata dalla Terza Sezione civile, relativa al conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. In particolare, la discussione verte sulla validità della procura speciale qualora conferita in data precedente alla redazione del ricorso e in un posto diverso da quello indicato nell’atto.
La Sezione rimettente ha riferito un orientamento giurisprudenziale che sostiene l’invalidità della procura speciale nel ricorso per cassazione, a meno che l’autografia della sottoscrizione non sia autenticata dal difensore contestualmente alla redazione dell’atto d’impugnazione. Tale orientamento si fonda sull’interpretazione dell’art. 83, comma terzo, c.p.c., che autorizza il difensore a certificare l’autografia della sottoscrizione alle sole condizioni previste dalla norma.
Si sottolinea che la procura speciale deve essere necessariamente “apposta in calce o a margine” di uno degli atti elencati dall’art. 83, comma terzo, c.p.c., creando così una connessione con uno di essi. Inoltre, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, il D.L. n. 18/2020, introducendo l’art. 83 comma 20 ter, aveva espressamente eliminato la regola della contestualità temporale dell’autenticazione della sottoscrizione della procura speciale.

Gli orientamenti giurisprudenziali

La Sezione rimettente ammette l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione: da un lato, l’orientamento che richiede la contestualità spaziale e cronologica del conferimento della procura speciale e dell’autenticazione della sottoscrizione; dall’altro lato, la sentenza della Cass., Sez. III, 15 dicembre 2022, n. 36827 sembra sostenere la validità della procura speciale anche se rilasciata in data anteriore alla redazione del ricorso.
La Sezione rimettente propone di risolvere il contrasto giurisprudenziale a favore dell’orientamento più restrittivo che richiede la contestualità temporale e spaziale del conferimento della procura speciale. Tale orientamento, secondo l’ordinanza interlocutoria, mira a garantire la certezza e la conoscibilità del potere rappresentativo del difensore.
A parere dei giudici, la conclusione proposta è in linea con la sentenza a Sezioni Unite n. 36057/2022, che, tuttavia, non risolve a pieno la questione in quanto non si occupa della mera “collocazione topografica” della procura speciale, ma affronta altri aspetti dell’art. 83 c.p.c. e del potere di autenticazione delle sottoscrizioni.

Le argomentazioni proposte dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, nel ribadire il ruolo chiave della difesa e dell’avvocato, richiamano i principi costituzionali con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.  e quelli di rilevanza sovranazionale.
Infatti, il quadro giuridico s’inserisce nell’ambito di un’attenta riflessione sui principi fondanti del diritto alla difesa. Il diritto di difesa è centrale nell’ambito processuale, finalizzato all’effettività della tutela giurisdizionale e alla corretta decisione di merito. L’eccessivo formalismo e le restrizioni irragionevoli all’accesso al tribunale sono condannati, trovando riscontro nell’art. 6 par. 1 della CEDU. Non mancano, infatti, pronunce della Corte EDU che chiariscono questo punto come tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, Corte EDU 5 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia.
I giudici ermellini chiariscono che con la sentenza n. 36507/2022, le Sezioni Unite hanno enunciato un principio di diritto che va al di là della mera collocazione topografica della procura alle liti. Infatti, dopo la riforma dell’art. 83 c.p.c. del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione, è stato integrato dalla collocazione topografica. La firma per autentica apposta dal difensore su un foglio separato, ma congiunto all’atto, equivale a una procura redatta a margine o in calce allo stesso.
Il principio in questione è stato esteso alla procura nativa digitale e copia informatica di procura rilasciata su supporto cartaceo, secondo le disposizioni del terzo comma dell’art. 83 c.p.c.
Affinché l’avvocato possa certificare l’autografia della sottoscrizione, la collocazione topografica della procura rispetto all’atto cui accede riveste una fondamentale importanza. La norma dell’art. 83 c.p.c. non menziona la data o il luogo di conferimento come requisiti di forma e contenuto della procura alle liti.
La giurisprudenza ha già affrontato la questione, ribadendo che la data del rilascio della procura non è un elemento di forma-contenuto né una condizione di efficacia della certificazione del difensore. Il potere certificatorio del difensore riguarda esclusivamente la certificazione della sottoscrizione autografa della procura da parte del suo assistito.
Ciò che risulta determinante ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è il conferimento della procura alle liti entro la finestra temporale tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso. La procura rilasciata su un foglio separato, in relazione a un ricorso redatto in modalità analogica, si considera giuridicamente apposta in calce al ricorso stesso. Questa presunzione legale assoluta sorge dalla congiunzione materiale tra la procura e il ricorso attraverso l’operazione materiale di incorporazione, rispettando la prescrizione che il difensore sia munito di procura speciale, come richiesto dall’art. 365 c.p.c.
Questo principio si applica anche al contesto del processo civile telematico, soprattutto per le procure native digitali o le copie informatiche di procura su supporto cartaceo, che possono essere associate solo in un momento successivo alla loro formazione.
Nella giurisprudenza di questa Corte, la certificazione della sottoscrizione della procura da parte dell’avvocato è considerata un’autenticazione minore o vera di firma. A differenza dell’autenticazione in senso proprio prevista dall’art. 2703 c.c., la certificazione da parte dell’avvocato attesta solo l’appartenenza della sottoscrizione a una persona specifica, senza richiedere l’identificazione del soggetto che rilascia la procura.
L’art. 83, comma 20-ter, introdotto come risposta all’emergenza da Covid-19, conferma la presunzione di collocazione topografica anche per procura digitalizzata. La disposizione stabilisce che la procura si considera apposta in calce se congiunta all’atto mediante gli strumenti indicati dal Ministero della giustizia. Questa norma, tuttavia, riguarda un contesto specifico di procura inviate telematicamente come copie informatiche autenticate con firma digitale dal difensore.
Con l’abrogazione di questa norma, la necessità di derogare al principio generale del rilascio della procura in formato digitale, a cura del difensore, è cessata con la fine dell’emergenza da Covid-19. La norma generale dell’art. 83 c.p.c. continua a essere applicata, richiedendo la congiunzione materiale tra procura e il ricorso, ma non la contestualità tra la procura e la redazione del ricorso.
In definitiva, si ribadisce il principio di diritto che nella materia del ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura non richiede la contestualità del suo conferimento rispetto alla redazione del ricorso. È sufficiente che la procura sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso, e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, né successivo alla notificazione del ricorso stesso.

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