Compensazione voli e giurisdizione: le Sezioni Unite sulla validità delle clausole di proroga

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8802/2025, depositata il 3 aprile (trovi il testo integrale della sentenza qui), hanno affrontato un tema di crescente rilevanza per la tutela dei diritti dei passeggeri aerei: la validità delle clausole di proroga della giurisdizione inserite nei contratti di trasporto aereo conclusi online e la corretta individuazione del giudice competente.

La decisione nasce da una controversia in materia di compensazione pecuniaria per ritardi aerei e si inserisce in un contesto normativo stratificato, in cui si intrecciano la disciplina del Regolamento CE n. 261/2004, il Regolamento Bruxelles UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e la Convenzione di Montreal del 1999. Il caso offre l’occasione per chiarire se e quando la clausola di deroga alla disciplina comunitaria sulla giurisdizione possa ritenersi valida. 

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Il caso in esame

La controversia trae origine da un volo Alghero-Treviso del dicembre 2015, operato da una compagnia aerea irlandese, che subì un prolungato ritardo e fu dirottato verso Venezia. I passeggeri chiedevano al Giudice di Pace la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004, oltre al rimborso delle spese di trasferimento.

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. Il Tribunale, tuttavia, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Il giudice d’appello, in particolare:

  • inquadrava la fattispecie nell’ambito del Regolamento n. 261/2004 con conseguente applicazione della disciplina comunitaria in merito alla giurisdizione;
  • riteneva vincolante la clausola attributiva della giurisdizione inserita nelle condizioni contrattuali del vettore, in favore del foro estero.

Gli attori, avverso la decisione del Tribunale, presentavano ricorso in Cassazione ponendo le seguenti questioni:

  1. L’invalidità della clausola di proroga per contrasto con l’art. 49 della Convenzione di Montreal, che vieta deroghe alla giurisdizione prima del verificarsi del danno.
  2. La presunta erroneità del giudice di merito nel ritenere la questione di giurisdizione risolta alla luce del solo Regolamento UE 1215/2012, ignorando la rilevanza della Convenzione.

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Ambito di applicazione delle fonti normative

Le Sezioni Unite hanno, innanzitutto, chiarito come la domanda dei ricorrenti fosse fondata esclusivamente sul Regolamento CE n. 261/2004, concernente la compensazione pecuniaria standardizzata per il ritardo del volo (abbiamo parlato della compensazione qui), e non anche su un’istanza di risarcimento danni ulteriori, disciplinata dalla Convenzione di Montreal. Di conseguenza, la Convenzione di Montreal non era applicabile né direttamente né in via integrativa per stabilire la giurisdizione.

Voli nazionali e irrilevanza della Convenzione di Montreal

La Cassazione ha sottolineato che la Convenzione di Montreal si applica solo ai trasporti aerei internazionali, come definiti dall’art. 1 della stessa. Nel caso di specie, trattandosi di un volo interamente nazionale (Alghero-Treviso), privo di scali in Stati terzi, la disciplina convenzionale non poteva essere invocata per individuare la giurisdizione.

Validità della clausola di proroga della giurisdizione

La clausola attributiva della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali accettate al momento della prenotazione online è ritenuta valida. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE secondo cui è sufficiente che la clausola sia accessibile e redatta per iscritto o forma equivalente (CGUE, C-213/18, Adriano Guaitoli et al. c. EasyJet Airline Co. Ltd; C-94/14, Flight Refund). La modalità “point and click”, che consente la visualizzazione delle condizioni generali tramite accesso a un link, soddisfa il requisito formale previsto dall’art. 25 del Regolamento n. 1215/2012.

Esclusione della disciplina consumeristica

La Suprema Corte, nel caso di specie, ha escluso l’applicazione della disciplina prevista per i contratti conclusi dai consumatori, in quanto la prenotazione del solo volo (senza prestazioni accessorie) non soddisfa i presupposti per l’operatività delle regole a tutela del contraente debole (artt. 17-19 Reg. n. 1215/2012).

Conferma della giurisprudenza unionale

Riprendendo l’orientamento della Corte di Giustizia (cause C-204/08 Rehder, C-213/18 Guaitoli e C-94/14 Flight Refund), la Corte ha ribadito che:

  • Il Reg. 261/2004 e la Convenzione di Montreal operano su piani distinti.

  • Le domande basate sul primo devono essere esaminate alla luce del Regolamento n. 1215/2012.

  • Le clausole di proroga sono valide anche se accettate telematicamente, purché siano chiare e facilmente accessibili.

La decisione delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno, pertanto, rigettato il ricorso enunciando il seguente principio:

Conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.

Conclusioni

La sentenza delle Sezioni Unite rappresenta un punto fermo nell’interpretazione delle norme sulla giurisdizione nei casi di compensazione pecuniaria da ritardo aereo, allineandosi pienamente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Viene definitivamente esclusa la possibilità di invocare la Convenzione di Montreal in relazione a voli interni non internazionali. Ne consegue che, in assenza di prestazioni accessorie e in presenza di clausole di proroga della giurisdizione redatte con modalità conformi agli standard europei, il giudice nazionale deve riconoscere la validità di tali pattuizioni, anche se sfavorevoli al passeggero.

 

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