Compensazione dei crediti fiscali in sede concorsuale

La presente nota analizza la recente sentenza della Corte di Appello di Bologna (N.R.G. 1588/2024), la quale conferma una pronuncia di liquidazione giudiziale nonostante la reclamante avesse dedotto una potenziale capienza patrimoniale. La Corte pone l’accento sulla tensione finanziaria e sulla gestione personalistica dell’impresa come elementi sintomatici dello stato di insolvenza, anche a fronte di un attivo formalmente superiore al passivo. Si esaminano i criteri valorizzati dai giudici di seconde cure per la declaratoria dello stato di decozione, con un breve cenno alle problematiche relative alla compensabilità dei crediti fiscali nella specie, derivanti da Superbonus, nel contesto della crisi d’impresa, tema quest’ultimo affrontato anche dalla prassi dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. Risposta Agenzia delle Entrate n. 237/2024).

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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

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Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

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Il caso

La vicenda ha origine dal reclamo proposto, ai sensi dell’art. 51 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), avverso la sentenza del Tribunale di Modena che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale.

La società reclamante contestava l’esistenza dello stato di insolvenza, fondando le proprie ragioni sui dati emergenti dal bilancio 2023. Tale documento, insieme a una situazione contabile aggiornata, evidenziava un attivo patrimoniale superiore al passivo, ricavi maggiori dei costi e una chiusura d’esercizio in utile. Veniva inoltre segnalata l’assenza di esposizioni bancarie e l’avvenuta compensazione di un rilevante debito nei confronti dell’Agente della Riscossione mediante crediti fiscali da Superbonus 110%. La società giustificava la mancata partecipazione alla fase preliminare del procedimento con gravi motivi familiari che avevano impedito l’accesso tempestivo alla casella PEC aziendale.

Di diverso orientamento la curatela della procedura, che rilevava come il passivo fosse ancora in fase di accertamento. Le domande tempestive di insinuazione al passivo ammontavano già a oltre un milione di euro, in larga parte riferite a prestazioni professionali non ancora contabilizzate come fatture da ricevere, con potenziale impatto negativo sull’equilibrio patrimoniale rappresentato dalla società.

Inoltre, la curatela osservava che una parte rilevante dell’attivo (oltre 1 milione di euro) era costituita da crediti tributari legati al Superbonus 110%, la cui effettiva liquidabilità risultava diluita su un arco temporale medio-lungo. Venivano infine richiamati ulteriori elementi di tensione finanziaria risalenti al 2023: tra questi, la significativa perdita connessa alla cessione dei crediti fiscali, l’assenza di asset prontamente liquidabili e la mancanza di risorse finanziarie sufficienti a soddisfare i creditori in tempi adeguati.

La decisione della Corte d’Appello: rigetto del reclamo e conferma della liquidazione giudiziale

La Corte d’Appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto dalla società ai sensi dell’art. 51 CCII, confermando la sentenza con cui il Tribunale di Modena aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale. I giudici, pur riconoscendo che l’attivo patrimoniale — anche a seguito delle rettifiche apportate dal curatore — risultava formalmente superiore al passivo, hanno ritenuto preminente la valutazione circa la regolare capacità dell’impresa di adempiere alle obbligazioni in essere.

Soglia d’indebitamento e irrilevanza della compensazione con crediti d’imposta

La Corte ha condiviso l’argomentazione della curatela in merito al superamento della soglia di indebitamento rilevante ex art. 49 CCII, ritenendo inammissibile la compensazione tra debiti tributari e crediti fiscali da Superbonus ai fini dell’accertamento della condizione oggettiva. Anche in presenza di un credito superiore al debito, l’impossibilità di utilizzo immediato di tali risorse non consente di escludere la sussistenza dello stato di insolvenza.

Insolvenza come incapacità di regolare adempimento

La Corte ha ribadito un principio consolidato: lo stato di insolvenza può sussistere anche quando, in astratto, la liquidazione dell’attivo potrebbe consentire il pagamento integrale del passivo. Ciò che rileva è l’impossibilità dell’impresa, al momento dell’apertura della procedura, di soddisfare regolarmente e tempestivamente le obbligazioni assunte.

Indicatori sintomatici della tensione finanziaria

Nel caso concreto, i giudici hanno evidenziato vari elementi che denotavano una situazione di tensione finanziaria strutturale: tra questi, i tentativi di pagamento parziale del credito da lavoro del ricorrente; il ricorso reiterato alla cessione di crediti da Superbonus per far fronte a esigenze di liquidità; la mancanza di accesso al credito bancario; l’assenza di risorse immediatamente liquidabili.

Carenze gestionali e centralità della figura dell’imprenditore

La Corte ha inoltre stigmatizzato l’impostazione marcatamente personalistica della gestione aziendale, concentrata sul titolare e priva di un assetto organizzativo adeguato, nonostante il volume significativo dell’attività (fatturato pari a circa 3,4 milioni di euro). Secondo la Corte, tale struttura operativa esponeva l’impresa al rischio concreto di destabilizzazione in caso di eventi imprevedibili, come effettivamente accaduto nell’estate del 2024.

Conferma dell’insolvenza

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha confermato che, alla data di apertura della procedura, l’impresa non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Ne è conseguita la conferma della dichiarazione di liquidazione giudiziale per persistente stato di insolvenza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

Conclusioni

La sentenza in commento affronta incidentalmente la questione della non compensabilità, ai fini della soglia di fallibilità, tra i crediti fiscali da Superbonus e i debiti tributari. Tale aspetto si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione dei rapporti tributari nelle procedure concorsuali.

A chiarire ulteriormente la materia interviene la Risposta n. 237/2024 dell’Agenzia delle Entrate. L’interpello riguardava la possibilità, per una società in liquidazione giudiziale, di cedere crediti edilizi (ex artt. 119 e 121 D.L. n. 34/2020) e di opporsi in compensazione con debiti fiscali. L’Agenzia ha ribadito la prevalenza della norma speciale di cui all’art. 155 CCII: in pendenza della procedura, la compensazione è ammessa anche per crediti non ancora scaduti, purché reciproci, in quanto funzionale a garantire la certezza dell’incasso per il creditore, incluso l’Erario.

Pur non entrando nel merito della compensazione in fase esecutiva, la Corte d’Appello ha escluso che i crediti da Superbonus possano rilevare nella fase preliminare per neutralizzare il debito fiscale e scongiurare la soglia di indebitamento. La pronuncia evidenzia così la centralità della liquidità effettiva, e non solo formale, nel giudizio di insolvenza, sottolineando l’autonomia e la specificità del trattamento dei crediti tributari nelle procedure concorsuali.

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