Compensatio lucri cum danno: la decisione finale delle Sezioni Unite “gemelle”

in Giuricivile, 2018, 6 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., SS.UU., 22.05.2018, nn. 12564, 12565, 12566 e 12567

Con le quattro sentenze “gemelle” del 22.05.2018, n. 12564, 12565,12566 e 12567, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato e chiarito il complesso tema della compensatio lucri cum damno (di seguito anche c.l.c.d.) tra risarcimento del danno per fatto illecito e altri benefici o vantaggi economici percepiti dal danneggiato successivamente al medesimo fatto.

Leggi anche: Compensatio lucri cum damno: in attesa delle Sezioni Unite

I quattro casi esaminati

Le Sezioni Unite si sono pronunciate su quattro casi differenti:

Caso ALa strage di Ustica (sent. n. 12565/2018): la compagnia aerea Itavia s.p.a. ottiene, in sede civile, condanna dei Ministeri dell’Interno, della Difesa e dei Trasporti al risarcimento dei danni subiti a seguito della distruzione di un proprio aereo da parte di un missile militare. Allo stesso tempo, la compagnia aerea incassa un indennizzo assicurativo per la distruzione del velivolo.

Con l’ordinanza del 22.06.2017, n. 15534, la Sez. III della Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla seguente questione: “se, nella liquidazione del danno da fatto illecito debba tenersi conto in detrazione del vantaggio sotto forma di indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia comunque ottenuto in conseguenza di quel fatto”.

Caso B – Risarcimento da fatto illecito e rendita assicurativa INAIL (sent. n. 12566/2018): l’attore, in seguito a sinistro stradale, ottiene condanna al risarcimento dei danni subiti. Riconosciuto il fatto come infortunio in itinere, l’INAIL provvede a corrispondere al danneggiato una rendita da inabilità permanente causata dal suddetto sinistro stradale.

Con l’ordinanza del 22.06.2017, n. 15535, la Sez. III della Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla seguente questione: “se dall’ammontare del danno risarcibile si debba scomputare la rendita per l’inabilità permanente riconosciuta dall’INAIL a seguito di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

Caso C – Risarcimento per colpa medica e indennità di accompagnamento INPS (sent. n. 12567/2018): un neonato, a causa di una grave ipossia subita a seguito del colposo ritardo dei sanitari nell’espletamento del parto, ottiene condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Allo stesso tempo, in conseguenza dei danni biologici permanenti riportati, l’INPS riconosce al minore l’indennità di accompagnamento ex lege n. 18/1980.

Con l’ordinanza del 22.06.2017, n. 15537, la Sez. III della Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alla seguente questione: “se nella liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza che una persona invalida sarà costretta a sostenere vita natural durante, debba tenersi conto, in detrazione, della indennità di accompagnamento erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Caso D – Risarcimento per uccisione del congiunto e pensione di reversibilità INPS (sent. n. 12564/2018): la vedova della vittima di un incidente stradale ottiene il risarcimento dei danni per uccisione del congiunto e, al contempo, pensione di reversibilità da parte dell’INPS.

Con ordinanza del 22.06.2017, n. 15536, veniva rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto”.

La posizione tradizionale della giurisprudenza in tema di compensatio lucri cum damno

Attesa la vastità della tematica, in questa sede, è sufficiente ricordare che, sia in giurisprudenza che in dottrina, si discute da tempo immemore circa la natura, l’ambito di operatività e i limiti della compensatio lucri cum damno.

Per quanto concerne l’evoluzione che ha portato alle pronunce in commento, negli ultimi anni, si è verificato un fenomeno di rimeditazione di quello che, almeno in giurisprudenza, pareva ormai essere un orientamento consolidato.

Il riferimento è alla rimeditazione, avvenuta anche sulla forte spinta della scienza giuridica, della c.d. tesi dell’unicità o della medesimezza del titolo per il danno e per il lucro. In questi rari casi, se il fatto illecito è causa esclusiva di danni e vantaggi patrimoniali, si procede alla determinazione del danno mediante una somma algebrica.

La giurisprudenza tradizionale ha sostanzialmente relegato la compensatio lucri cum damno in un angolo buio e polveroso, come si fa con quegli oggetti che talvolta si acquista ma che non si utilizza quasi mai, salvo rare occasioni.

Quello della compensatio era divenuto, nella prassi giurisprudenziale, un meccanismo in disuso.

Richiedere che il medesimo fatto costituisca, al medesimo tempo, la fonte di un danno e di un vantaggio senza il concorso di altri fattori causali giustificativi significa in concreto rendere quasi impraticabile il meccanismo della c.l.c.d[1].

E’ preferibile definire la compensatio come un meccanismo di liquidazione del danno risarcibile sotto il profilo del quantum, anziché parlare di vero e proprio “istituto”. Se non altro perché l’istituto implica l’esistenza di una norma istitutiva e, nel caso della compensatio, non vi è univocità di vedute sul punto.

Soltanto una delle diverse tesi elaborate dalla scienza giuridica riconduce la compensatio lucri cum damno all’interno dell’art. 1223 c.c. in tema di causalità del danno risarcibile. Secondo diverse opinioni, la compensatio non trova un fondamento normativo, appartiene al novero dei principi generali dell’ordinamento, ovvero, al contrario, come traspare dalle Sezioni Unite in commento, non può avere dignità di principio generale[2].

La giurisprudenza sull’argomento si serve di espressioni efficaci come “scomputare, defalcare, cumulare”, ma in realtà fuorvianti. Quello della c.l.c.d. non è riducibile ad un problema algebrico di calcolo dell’ammontare del danno.

Come fatto notare dalla scienza giuridica, si tratta di un meccanismo che ha radici più profonde sia nel terreno della causalità tra fatto-danno-vantaggio, sia in quello della funzione stessa della responsabilità civile[3].

Il legame intrinseco tra c.l.c.d. e causalità è, indirettamente, riconosciuto dalla stessa giurisprudenza tradizionale nel momento in cui essa fonda la suddetta tesi dell’unicità del titolo per il danno e per il lucro sulla distinzione tra causa del danno e occasione del vantaggio.

La c.l.c.d. non può operare tutte le volte in cui il vantaggio economico percepito dal danneggiato non trova la sua causa diretta ed esclusiva nel fatto-fonte dell’obbligazione risarcitoria ma è soltanto occasionato da esso. Per tale ragione, l’indennizzo assicurativo non poteva essere scomputato dal risarcimento del danno in quanto l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore non trovava la sua fonte nel fatto illecito del terzo, ma nel contratto. Il fatto illecito rappresentava l’occasione determinativa della concretizzazione del rischio assicurato con il contratto.

Lo stesso schema veniva riproposto nei rapporti tra risarcimento del danno e indennità assistenziali o previdenziali percepite dal danneggiato in “occasione” del fatto illecito. La fonte del diritto alle prestazioni assistenziali pubbliche solidaristiche si individuava nella legge, per la quale il fatto illecito del terzo, causativo del danno, rappresentava un presupposto della fattispecie normativa.

Tuttavia, a conferma della estrema fluidità del tema, la giurisprudenza precedente alle Sezioni Unite in commento non ha potuto affrontare il tema della c.l.c.d. da un punto di vista sistematico, ma si è trovata costretta ad adottare un approccio casistico ben più frammentario.

Il contrasto giurisprudenziale sul Caso A: c.l.c.d. e indennità assicurative.

Nelle ipotesi riconducibili al Caso A, si era formato un contrasto tra due indirizzi giurisprudenziali:

1) Primo orientamento: risarcimento del danno e indennità assicurativa sono cumulabili soltanto se l’assicuratore non esercita la facoltà di surrogazione ai sensi dell’art. 1916 c.c.

Secondo questo orientamento, la surrogazione non è un effetto automatico del pagamento dell’indennità all’assicurato. Per ciò, se l’assicuratore non comunica al danneggiante di aver indennizzato il danneggiato e di volersi rivalere su di lui per quanto erogato, il danneggiato può agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’integrale risarcimento del danno, senza che gli si possa opporre l’avvenuta riscossione dell’indennità assicurativa.

Soltanto con la comunicazione al danneggiante si verifica la successione a titolo particolare dell’assicuratore nel diritto di credito dell’assicurato, almeno per le somme erogate. In quest’ultimo caso, invece, opera la c.l.c.d. e il danneggiato può chiedere soltanto il maggior danno rispetto a quanto ricevuto come indennità assicurativa.

E’ da notare come, nel campo assicurativo, la giurisprudenza aveva già fatto un passo in avanti rispetto alla teoria della medesimezza del titolo, giustificato dall’esistenza di una norma di legge che consente la surroga dell’assicuratore che abbia corrisposto l’indennizzo al danneggiato/assicurato.

2) Secondo orientamento[4]: risarcimento del danno e indennità assicurativa non sono mai cumulabili, a prescindere dall’esercizio, da parte dell’assicuratore, della facoltà di surroga.

L’orientamento si fonda su tre argomenti:

  1. a) ai sensi dell’art. 1916 c.c., la successione nel diritto di credito dell’assicurato avviene ope legis al momento del pagamento dell’indennità. Per ciò, a nulla rileva che l’assicuratore non comunichi l’avvenuto pagamento al danneggiante ovvero che non eserciti la spettante azione di regresso per effetto della surrogazione.
  2. b) l’indennizzo assicurativo per danni, così come il risarcimento, assolvono alla medesima funzione reintegrativa. Di tal ché, cumulando risarcimento e indennità assicurativa il danneggiante otterrebbe una locupletazione. In altri termini, il fatto illecito diventa “conveniente” per il danneggiato, il quale consegue un ingiustificato arricchimento.
  3. c) il superamento della teoria della medesimezza del titolo per il danno e per il lucro. La c.l.c.d. opera anche se il danno e il vantaggio derivano da titoli differenti.

Il contrasto giurisprudenziale sul Caso B: c.l.c.d. e prestazioni assistenziali INAIL

Per le ipotesi riconducibili al Caso B, si contrapponevano due orientamenti:

1) Primo orientamento: la costituzione di una rendita in favore del danneggiato o dei prossimi congiunti non esclude né riduce il diritto al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il meccanismo del c.l.c.d., attesa la diversità dei titoli giustificativi della rendita e del risarcimento.

2) Secondo orientamento: tesi del c.d. diffalco[5]. Le somme liquidate dall’INAIL in favore del danneggiato a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall’ammontare del risarcimento dovuto dal danneggiante, in quanto:

– Il valore della rendita INAIL è valore patrimoniale già risarcito.

– l’Istituto ha diritto di surroga ex art. 1916.

– in caso di regresso per surroga, l’infortunato perde la legittimazione all’azione risarcitoria entro i limiti delle somme percepite, conservando il diritto al risarcimento per il residuo ove il danno sia solo in parte coperto dalla prestazione assicurativa.

Il contrasto giurisprudenziale sul Caso C: c.l.c.d. e prestazioni assistenziali INPS

Per le ipotesi riconducibili al Caso C, si contrapponevano due orientamenti:

1) Primo orientamento[6]: risarcimento del danno e indennità di accompagnamento INPS sono cumulabili in virtù della non coincidenza tra titolo del danno (fatto illecito) e titolo dell’erogazione pubblica. Quest’ultima trova titolo nella legge e rispetto ad essa il fatto illecito del terzo è mera occasione.

2) Secondo orientamento[7]: risarcimento del danno e indennità di accompagnamento INPS non sono cumulabili e opera la c.l.c.d. Non si tratta di cumulare o defalcare, ma del normale procedimento di accertamento del danno effettivamente subito dal danneggiato. La percezione della indennità di accompagnamento elimina in tutto o in parte l’entità del danno risarcibile. Inoltre, la funzione delle suddette erogazioni è sempre quella di sollevare la vittima dallo stato di bisogno derivante dall’illecito.

Il contrasto giurisprudenziale sul Caso D: c.l.c.d. e pensione di reversibilità

Sul punto, si registrava un contrasto tra due orientamenti:

1) Primo orientamento (prevalente)[8]: della pensione di reversibilità non si deve tener conto nella liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da morte del familiare.

A sostegno si richiamava la diversità di titoli per il danno e per il vantaggio collaterale, nonché la diversità di funzioni del risarcimento e della pensione di reversibilità.

2) Secondo orientamento[9]: dall’ammontare del risarcimento dei danni deve essere sottratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite.

Le ragioni alla base di tale orientamento risiedevano nella necessità di applicare, anche per il vantaggio collaterale, le regole della causalità di cui all’art. 1223 c.c., in modo omogeneo rispetto a quanto si fa per il nesso fatto-danno.

Veniva richiamato, inoltre, il principio di indifferenza del risarcimento del danno.

Le quattro ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite

Le quattro ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite hanno mostrato una netta preferenza per gli orientamenti rivolti a conferire nuovo spazio e nuova linfa alla compensatio lucri cum damno.

Le ordinanze interlocutorie evidenziano che il tema della compensatio lucri cum danno deve essere affrontato sul piano della teoria differenziale di Mommsen e dei suoi corollari, nonché sul piano del nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza[10].

Si predilige espressamente la posizione favorevole al superamento della teoria della medesimezza del titolo per il danno e per il lucro, spostando l’attenzione del giudice sul versante dell’accertamento del nesso di causalità ex art. 1223 c.c.

Emerge, infatti, l’idea che, nelle ipotesi descritte come Caso A, B, C e D, il giudice debba accertare secondo criteri omogenei sia il nesso di causalità tra fatto e danno, sia quello tra fatto e vantaggio. Di tal ché, se per accertare che un danno sia conseguenza immediata e diretta di un fatto illecito si fa ricorso al criterio della c.d. causalità adeguata o credibilità razionale, il medesimo criterio deve essere utilizzato per accertare il legame eziologico tra fatto e vantaggio percepito dal danneggiato.

Ciò comporta l’irrilevanza del titolo su cui si fonda il danno e il vantaggio. Se il vantaggio non trova la sua causa esclusiva nel fatto illecito, ma ne rappresenta comunque lo sviluppo normale, logico e prevedibile, di questo dovrà tenersi conto nell’accertamento del danno effettivamente subito e risarcibile.

Inoltre, le ordinanze sottolineano con forza che, rimettendo in soffitta la c.l.c.d., si finirebbe per alterare la funzione stessa della responsabilità civile, almeno per come individuata nel nostro ordinamento giuridico.

Dalla parte del danneggiato, il risarcimento diventerebbe un’occasione di arricchimento ingiustificato, nel senso di spostamento patrimoniale privo di una sottostante causa giustificativa.

Dalla parte del danneggiante, al contrario, ci sarebbe il rischio di imporre un risarcimento al limite dei danni punitivi e immemore della propria funzione compensativo-reintegrativa.

Le statuizioni delle Sezioni Unite: natura e condizioni di operatività della compensatio lucri cum damno

Con le quattro sentenze in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fatto chiarezza sulle principali questioni emerse in tema di compensatio lucri cum damno, apportando significativi spunti di innovatività.

La Corte osserva, preliminarmente, che l’accertamento del danno risarcibile deve essere frutto “di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso”. L’art. 1223 c.c., quale conseguenza implicita, determina che si debba tener conto anche degli eventuali vantaggi economici collegati all’illecito in applicazione della regola della causalità giuridica.

La prima riflessione, dunque, si pone lo scopo di evitare il rischio di ipertrofie risarcitorie e di salvaguardare il sistema responsabilità fondato sulla teoria differenziale.

Il risarcimento del danno non può oltrepassare il danno effettivamente subito, affinché il fatto illecito non diventi occasione di arricchimento per il danneggiato.

A sostegno si richiama la più volte menzionata esigenza di rispetto della funzione compensativa del risarcimento del danno.

Inoltre, in ordine alla natura della c.l.c.d., le ordinanze di rimessione chiedevano espressamente alle Sezioni Unite di chiarire se essa sia un principio generale dell’ordinamento ovvero un meccanismo destinato ad operare a determinate e specifiche condizioni.

Tale questione, dai risvolti pratici rilevanti, non viene chiarita espressamente dalle Sezioni Unite, ma dall’analisi delle pronunce è possibile dedurre che non si possa qualificare la c.l.c.d. come regola generale.

Nel merito, le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento di nuovo conio perorato anche dalle ordinanze di rimessione, in forza del quale non è condivisibile la teoria tradizionale fondata sul criterio della medesimezza del titolo per il danno e per il lucro, ma su basi motivazionali e a condizioni differenti, giungendo così a conclusioni in parte divergenti.

Le ordinanze di rimessione, infatti, affermavano che, se il fondamento della causalità giuridica è l’art. 1223 c.c., non si può fare della norma un’interpretazione “asimmetrica” a seconda che si proceda all’accertamento del nesso fatto-danno o di quello fatto-vantaggio.

Il legame eziologico con il fatto, secondo i collegi rimettenti, andava accertato secondo il criterio della regolarità causale sia per quanto concerne i danni, sia per quanto concerne i benefici. Di tal ché, sostanzialmente, questo voleva dire superare la distinzione tra causa del danno e mera occasione del vantaggio.

Se il vantaggio economico percepito dal danneggiato costituisce conseguenza normale, logica e prevedibile del fatto dannoso, opera la compensatio lucri cum damno o, rectius, si elimina in tutto o in parte l’entità del danno risarcibile.

Tale argomento non viene condiviso dalle Sezioni Unite, le quali sottolineano che “affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo all’asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio, finisca per ridurre la quantificazione del danno… ad una mera operazione contabile, trascurando così la doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.

In altri termini, il criterio della causalità non è di per sé sufficiente a discernere i casi in cui debba operarsi o meno la compensatio lucri cum damno.

Fatta questa premessa, le Sezioni Unite procedono ad individuare le condizioni alle quali possa consentirsi il cumulo ovvero possa procedersi allo scomputo, con i relativi limiti.

Presupposti della compensatio lucri cum danno

La compensatio lucri cum damno può operare soltanto in presenza di due condizioni cumulative:

1) La medesimezza delle cause giustificative delle attribuzioni patrimoniali spettanti al danneggiato.

Occorre verificare quale sia la funzione, la ragion pratica che sta alla base dell’obbligazione risarcitoria, da un lato, e del vantaggio patrimoniale, dall’altro.

Secondo le Sezioni Unite: “occorre muovere, guardando alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento”.

Pertanto, se l’attribuzione patrimoniale collaterale ha la stessa causa giustificativa dell’obbligazione risarcitoria, ovvero la reintegrazione-riparazione di un danno, deve poter operarsi la compensatio lucri cum damno. Diversamente, la c.l.c.d. non opera laddove la causa dell’attribuzione patrimoniale collegata al fatto dannoso sia altra e diversa da quella propria del risarcimento del danno.

La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria”.

Le Sezioni Unite, sul punto, non esitano ad affermare che la c.l.c.d. non rappresenta una regola destinata ad operare in modo “bilancistico”, ma piuttosto la causa giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale collaterale va ricercata secondo un criterio di c.d. ragionevolezza.

In altri termini, il c.d. diffalco o scomputo del vantaggio collegato al fatto dannoso trova un importante limite nella sua ragionevolezza, la quale, a sua volta, dipende dalla causa giustificatrice del vantaggio medesimo.

In tal modo, secondo le parole della Corte, si passa attraverso “il filtro della “giustizia” del beneficio”.

Applicando tale principio alle fattispecie concrete, le Sezioni Unite affermano che la compensatio lucri cum damno opera nei rapporti tra risarcimento del danno e indennità assicurativa conseguita successivamente al fatto dannoso e derivante dal contratto di assicurazione per i danni. L’obbligazione indennitaria, infatti, ha una funzione risarcitoria sovrapponibile a quella del risarcimento da fatto illecito.

Al contrario, l’indennità derivante da un’assicurazione sulla vita si cumula con il risarcimento proprio perché l’indennità svolge una funzione diversa da quella risarcitoria. Si tratta, infatti, di una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi.

Per quanto concerne, invece, i benefici economici percepiti da istituzioni pubbliche, occorre procedere ad un accertamento caso per caso della funzione per cui è riconosciuto quel beneficio.

Su tale linea, le Sezioni Unite affermano che sia la rendita INAIL per inabilità permanente che l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS abbiano funzioni di sollievo del danneggiato dai danni subiti, siano dirette a ristorare un pregiudizio in funzione compensativa e, per ciò, possano essere defalcate dal risarcimento del danno spettante al danneggiato.

Applicando il criterio della medesimezza della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, le Sezioni Unite, coerentemente, affermano che la c.l.c.d. non opera nei rapporti tra risarcimento del danno per morte del congiunto e pensione di reversibilità INPS.

Le somme percepite a titolo di pensione di reversibilità non possono essere defalcate dal risarcimento del danno perché “l’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo”.

Tale trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale.

Infine, è bene ricordare, in questa sede, che la sopra delineata prima condizione di operatività della c.l.c.d. è chiaramente rivolta ad evitare il rischio di risarcire troppo, ma non è da sola sufficiente a consentire l’operatività della c.l.c.d.

2) L’esistenza di un meccanismo legislativo di riequilibrio.

Accanto al rischio di risarcire troppo e con funzione punitiva, le Sezioni Unite si preoccupano di evitare, allo stesso tempo, il rischio di risarcire troppo poco.

E’ evidente, infatti, che la c.l.c.d. non può avvantaggiare il danneggiante consentendogli di risarcire una somma inferiore soltanto perché il danneggiato ha ottenuto vantaggi economici collaterali successivamente al fatto dannoso.

Il temperamento preso in considerazione dalle Sezioni Unite è rappresentato dall’esistenza di un meccanismo legislativo in forza del quale il terzo che ha corrisposto l’attribuzione patrimoniale al danneggiato (assicuratore, ente pubblico ecc.) possa rivalersi sul danneggiante nei limiti delle somme erogate.

Si tratta di meccanismi di surroga, di rivalsa o di recupero già noti al nostro ordinamento giuridico.

Il diffalco conseguente alla c.l.c.d. può essere effettuato soltanto se il danneggiante rimane esposto all’azione di “recupero” ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale.

Nel Caso A della strage di Ustica, le Sezioni Unite affermano che il meccanismo legislativo di riequilibrio si rinviene nell’art. 1916 c.c., il quale consente la surroga dell’assicuratore nel diritto di credito del danneggiato nei limiti delle somme erogate a titolo di indennità assicurativa. Di tal ché, la surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. funge da meccanismo di raccordo tra due rapporti distinti: quello tra danneggiante e danneggiato e quello tra assicurato e assicuratore.

La surrogazione impedisce al danneggiato che abbia percepito l’indennità di assicurazione di cumulare risarcimento e indennizzo.

Il risarcimento resta tuttavia dovuto dal danneggiante per l’intero, “essendo questi tenuto a rimborsare all’assicuratore l’indennità assicurativa e a risarcire l’eventuale maggior danno al danneggiato[11].

Inoltre, le Sezioni Unite chiariscono che la surrogazione ex art. 1916 c.c. è automatica e opera di diritto, non essendo rimessa all’apprezzamento dell’assicuratore solvens.

La surrogazione ex art. 1916 c.c. rientra nei casi di surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., nella parte in cui fa riferimento agli “altri casi previsti dalla legge”.

Nel Caso B, vale lo stesso schema argomentativo. L’INAIL che ha provveduto all’erogazione della rendita da inabilità permanente al danneggiato per sinistro stradale si surroga nei diritti di credito di quest’ultimo verso il danneggiante ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 142, co.2, Codice delle assicurazioni private. Pertanto, sussiste il meccanismo legislativo di riequilibrio che, accanto alla medesimezza delle cause giustificative delle attribuzioni patrimoniali, consente lo scomputo da compensatio.

Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l’intero, essendo questi tenuto a rimborsare all’ente gestore dell’assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato[12].

Nel Caso C, infine, le Sezioni Unite affermano che il meccanismo legislativo di riequilibrio è dato dall’art. 41, L. 183/2010, che consente all’INPS di recuperare le pensioni, gli assegni, e le indennità corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi fino a concorrenza del loro ammontare nei confronti del responsabile civile o della compagnia di assicurazione.

In tal caso, dunque, opera la c.l.c.d. tra risarcimento del danno e indennità assistenziali INPS. Tuttavia, l’art. 41, L. n. 183/2010 non realizza, come nei Casi A e B, una successione a titolo particolare nel diritto di credito, ma, secondo le Sezioni Unite, fa sorgere in capo all’ente erogatore un diritto di credito autonomo e distinto.

L’indennità assistenziale INPS, con le parole della Corte “assume la valenza di un anticipo, per ragioni di solidarietà sociale ed in presenza delle lesioni di interessi primari costituzionalmente protetti, della somma che potrà essere ottenuta dal terzo a titolo di risarcimento del danno

Ciò impedisce il cumulo tra risarcimento e indennità assistenziale INPS.

Il limite della compensatio lucri cum damno: il criterio del nesso causale

 Le Sezioni Unite individuano anche il limite oltre il quale i vantaggi collaterali non sono suscettibili di diffalco dal risarcimento.

Occorre, infatti, evitare l’eccessiva dilatazione delle poste attive e dei vantaggi che, ove si applicasse la c.l.c.d., sarebbero imputabili al risarcimento. La Suprema Corte, dunque, si preoccupa di scongiurare il pericolo che ogni vantaggio mediatamente o indirettamente collegato al fatto dannoso possa essere diffalcato dal risarcimento.

Per fare ciò, viene affermato il principio secondo cui “non possono rientrare nel raggio di operatività della compensatio i casi in cui il vantaggio si presenta come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, come avviene nell’ipotesi della nuova prestazione lavorativa da parte del superstite, prima non occupato, in conseguenza della morte del congiunto”.

La scienza giuridica ha fatto più volte notare, efficacemente, che sarebbe difficile “dare ragione a chi, dovendo risarcire a Silvio Pellico il danno da ingiusta detenzione, sostenga di poter dedurre dal risarcimento i diritti d’autore che il patriota ha percepito con la vendita de “Le mie prigioni””[13]. In questo caso il vantaggio economico collaterale costituisce la remunerazione di un’attività del danneggiato successiva al fatto illecito.

Allo stesso modo, i vantaggi derivanti dall’acquisto dell’eredità per effetto della morte del congiunto in seguito al fatto dannoso del terzo non sono computabili ai fini della c.l.c.d. in quanto la successione ereditaria “è legata non già al fatto di quella morte, bensì al fatto della morte in generale, che si sarebbe verificata (anche se in un momento successivo) in ogni caso, a prescindere dall’illecito”.

Quanto finora detto ha risvolti teorici e pratici di enorme rilevanza.

Le Sezioni Unite, infatti, reimpiegano il criterio del nesso causale non più come condizione di operatività della c.l.c.d., ma come limite allo scomputo da compensatio.

Il ruolo del nesso causale tra fatto, danno e vantaggio viene ad assumere una rilevanza opposta a quella attribuitagli dalle tre ordinanze di rimessione.

Secondo i giudici rimettenti, infatti, il criterio della causalità avrebbe dovuto fungere da criterio di selezione dei casi in cui ammettere o negare il cumulo. Le Sezioni Unite, al contrario, ritengono che il criterio causale non sia sufficiente a delineare il perimetro di applicazione della c.l.c.d., ma, al contempo, lo utilizzano come valvola di sicurezza volta a limitare i vantaggi collaterali imputabili al risarcimento.

Questo vuol dire che al criterio del nesso causale di cui all’art. 1223 c.c. può farsi riferimento in situazioni che già rientrano nell’ambito di operatività della c.l.c.d. Laddove ricorrano le due condizioni sopra indicate per lo scomputo da compensatio, allora dovrà utilizzarsi il criterio causale per delimitare i vantaggi collaterali imputabili al risarcimento e quelli, invece, non imputabili.

Pertanto, il criterio del nesso di causalità viene ripudiato dalle Sezioni Unite come condizione di operatività della c.l.c.d., ma viene reimpiegato come criterio di selezione dei vantaggi scomputabili dal risarcimento ovvero come causa di esclusione di taluni vantaggi dallo scomputo da compensatio.

Secondo le Sezioni Unite: “le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finchè rientrino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità… Nei casi appena indicati il criterio del nesso causale funge realmente da argine all’operare dello scomputo da compensatio.

Compensatio lucri cum damno e unicità del soggetto responsabile dei danni e, al contempo, obbligato a corrispondere un vantaggio al danneggiato

Le Sezioni Unite affrontano altresì il tema dell’operatività della c.l.c.d. quando vi sia identità tra il soggetto danneggiante e il soggetto tenuto a corrispondere il beneficio collaterale, di solito una prestazione indennitaria.

L’ipotesi ricorre assai frequentemente e interessa i rapporti con lo Stato e le sue amministrazioni. In particolare, il problema sorge nei casi in cui il soggetto chiamato a rispondere del danno è lo Stato o una sua amministrazione, il quale, al contempo, è tenuto, per legge, a corrispondere al danneggiato una prestazione indennitaria.

Le Sezioni Unite, confermando l’orientamento già espresso in tema di rapporti tra risarcimento dei danni per emotrasfusioni infette e indennizzo ex lege 210/92, affermano che nelle suddette ipotesi vale sempre la c.d. regola del diffalco.

In altri termini, la compensatio lucri cum damno opera sempre, dovendosi scomputare l’indennizzo percepito dal risarcimento del danno, pur in presenza di titoli differenti.

Le Sezioni Unite richiamano, a sostegno, quanto statuito da Cons. St., Ad. Plen. n. 1 del 23.02.2018[14] sullo stesso tema[15].

Sostanzialmente, gli argomenti dedotti a sostegno della tesi del diffalco sempre e comunque sono tre:

  1. a) le regole della causalità giuridica;
  2. b) il cumulo consentirebbe una responsabilità punitiva;
  3. c) la finalità compensativa di entrambe le obbligazioni e la semplicità del meccanismo risarcitorio;

I principi di diritto delle Sezioni Unite sui quattro casi esaminati

Le Sezioni Unite, dunque, affermano i seguenti quattro principi di diritto:

  1. a) Caso A – 12565/2018: “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.”.
  2. b) Caso B – 12566/2018: “L’importo della rendita per l’inabilità permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.”.
  3. c) Caso C – 12567/2018: “Dall’ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l’assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall’Inps in conseguenza di quel fatto”.
  4. d) Caso D – sent 12564/2018: “In materia di risarcimento danni da perdita del congiunto, dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto.”.

Considerazioni conclusive

Le pronunce delle Sezioni Unite “gemelle” di S. Rita affrontano lo spinoso tema del c.l.c.d. cercando di fornire una soluzione in grado di contemperare tre esigenze di “giustizia” contrastanti: evitare che il danneggiato riceva troppo, evitare che danneggiante risarcisca troppo poco e, infine, evitare che lo Stato paghi due volte alle vittime dell’illecito[16].

L’analisi delle pronunce delle Sezioni Unite indica un cambio di rotta epocale. La teoria della medesimezza del titolo viene superata dall’introduzione di nuove condizioni di operatività della c.l.c.d. che, sostanzialmente, danno rilievo alla causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale collaterale. Allo stesso tempo si è scritto che cambia lo stesso ruolo del nesso di causalità, il quale diventa un argine alla eccessiva dilatazione dei vantaggi scomputabili dal risarcimento.

Il dibattito scientifico precedente era incentrato proprio su questi due criteri: il nesso di causalità o la ragione giustificativa del vantaggio. Le Sezioni Unite hanno preferito il secondo e reimpiegato il primo in altro ruolo.

Quanto alle impressioni critiche a primissima lettura delle pronunce, non può negarsi che la posizione espressa dal supremo organo di nomofilachia è di una certa severità per il danneggiato, ferma restando la piena condivisibilità del percorso logico argomentativo dedotto a sostegno.

Permangono forti dubbi, considerando l’effetto deflagrante delle pronunce sul sistema responsabilità, in ordine alla mancanza di un fondamento normativo certo ed esaustivo.

Sul piano strettamente giuridico, si deve rilevare, inoltre, una componente di incertezza legata all’individuazione della causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale e all’assenza di criteri determinativi oggettivi della stessa.

Il problema è: in base a quali criteri si accerta qual è la causa giustificativa di un’attribuzione patrimoniale e quando essa è sovrapponibile con la causa risarcitoria?

Allo stato, non può negarsi che l’accertamento della sovrapponibilità tra causa risarcitoria e causa dell’attribuzione patrimoniale collaterale sia stata rimessa ad un giudizio di valore del giudice. Tant’è che per il caso della pensione di reversibilità si è deciso in favore del cumulo, mentre negli altri casi per lo scorporo da compensatio.

Probabilmente, tra le due possibili scelte, il criterio del nesso di causalità secondo i canoni di cui all’art. 1223 c.c. poteva garantire una maggiore oggettività, ma di questo non si può essere sicuri.

Per quanto possa apparire scontato, la “incalcolabilità” delle decisioni giudiziarie rappresenta un fattore che ha un impatto economico e sociale negativo.

Infine, va sottolineato che, come appena sopra scritto, il tema involve profili di “giustizia” sostanziale che esulano dai pur complessi problemi tecnico-giuridici. A fronte di questioni così complesse in cui tutte le esigenze che vengono in rilievo appaiono “giuste”, occorre chiedersi quale sia l’ingiustizia minore, ovvero quale sia l’esigenza più sacrificabile. In altri termini, cos’è più “ingiusto”: avvantaggiare il danneggiante togliendo qualcosa al danneggiato o, al contrario, avvantaggiare il danneggiato riconoscendogli il cumulo?

Sotto tale profilo, pare che le Sezioni Unite abbiano profuso il massimo sforzo esigibile nell’assicurare che, allo stesso tempo, il danneggiante risarcisca il danno per l’intero sempre e comunque e il danneggiato non ottenga più di quanto gli è dovuto.

E’ proprio in quest’ottica che, accanto alla medesimezza del causa giustificativa del danno e del lucro, viene richiesta l’esistenza di un meccanismo di riequilibrio volto al recupero di quanto erogato da terzi al danneggiato.

La struttura argomentativa costruita dalle Sezioni Unite, tuttavia, appare poco solida in relazione ai casi in cui vi sia coincidenza soggettiva tra il responsabile civile e l’obbligato alla prestazione indennitaria, ovvero le ipotesi che riguardano lo Stato e le sue amministrazioni.

Già la dottrina aveva in precedenza criticato la scelta della regola del c.d. diffalco sempre e comunque in caso di identità del soggetto debitore, sebbene questo sia un ente pubblico. Come condivisibilmente osservato, “quand’anche sia il medesimo soggetto a dover pagare il risarcimento e un eventuale indennizzo, ciò non significa che per questo solo fatto questi debba godere del divieto di cumulo[17].

Anche in quest’ultimo caso, infatti, la logica imporrebbe di applicare i due criteri riconosciuti dalla Sezioni Unite al fine di poter consentire lo scomputo da compensatio.

Inoltre, ciascuna amministrazione pubblica, benché riconducibile ad apparato dello Stato-organizzazione, è dotata di una propria autonomia di bilancio, la quale è indice della non così scontata “semplicità” del meccanismo del diffalco.

Infine, va ricordato che, sebbene estraneo alle sentenze in commento, il problema della c.l.c.d. si pone non soltanto per la responsabilità da fatto illecito, ma altresì nella responsabilità “contrattuale”.


[1] Bellisario, Danno risarcibile – il problema dei benefici collaterali e i paradossi della compensatio lucri cum damno, in Giur. it., 2017, 8-9, 1806.

[2] In merito ai fondamenti normativi della c.l.c.d., si veda: P. Gallo, Compensatio lucri cum damno e benefici collaterali – la compensatio lucri cum damno e le sue trasformazioni, in Giur. it, 1, 2018, secondo cui: “Sebbene la compensatio lucri cum damno non sia stata recepita a livello di codice, sia in Germania che in Italia, si ritiene comunemente che essa sia sottesa al sistema e trovi fondamento per l’appunto nella disciplina generale del risarcimento del danno (par. 249 BGB; art. 1223 c.c.). Numerose sono inoltre le norme presenti nel codice e nelle leggi speciali che sono espressione del principio.

Ai sensi dell’art. 1479, 2° comma, c.c., in caso di evizione il venditore è tenuto a restituire il prezzo pagato anche se la cosa è diminuita di valore; se però la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall’ammontare suddetto si deve detrarre l’utile che il compratore ne ha ricavato.

Ai sensi dell’art. 1592, 2° comma, c.c., il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

In Italia una sicura applicazione della regola è inoltre rinvenibile nell’art. 41 L. 25 giugno 1865, n. 2359, il quale in materia di espropriazioni per pubblica utilità stabilisce che, qualora dall’esecuzione dell’opera pubblica derivi un vantaggio alla parte residua del fondo non espropriato, un tale vantaggio deve essere detratto dal calcolo dell’indennità di espropriazione; in senso analogo dispone il più recente art. 33, 2° comma, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità(12).

In questo quadro merita di essere ricordato anche l’art. 10:103 PETL, il quale disciplina la compensatio(13); ovviamente si tratta soltanto di un testo di soft law, il quale è però significativo circa le tendenze evolutive in atto a livello europeo in materia di responsabilità civile.”.

[3] Sul tema, si vedano: Scognamiglio, In tema di compensatio lucri cum damno, in Foro It., 1952, I, 635; Jannuzzi, In tema di compensatio lucri cum damno da fatto illecito penale, La giustizia penale, 1952, II, 168; Venditti, Dei limiti di applicabilità della compensatio lucri cum damno, in Giust. Civ., 1956, I, 659; Peretti Griva, Sulla compensatio lucri cum damno, in Riv. Trim., 1957, 437; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, IX ed., Milano 1959, III, n. 5, 343 e segg.; Lazzara, Il problema dei vantaggi connessi con il fatto illecito. La c.d. compensatio lucri cum damno, in Studi, Zingali, vol. III, Milano 1965, 413, nonché in Arch. Resp. Civ., 1967, 740; Cavatorta, Giurisprudenza della cassazione in tema di compensatio lucri cum damno, in Arch. Resp. Civ., 1967, 800; Fleming, Collateral Benefits, International Enciclopedia of Comparative Law, XI, CH. 11; Buscarini, Sulla compensatio lucri cum damno, in Resp. Civ. e Prev., 1984, 358; Petrelli, In tema di compensatio lucri cum damno, in Giur. It., 1989, I, 1, 381; Bianca, Diritto civile, La responsabilità, V, Milano 1994, 150; Nasi, Nota a Corte Cost., 17 febbraio 1994, n. 37, in Giur. It., 1995, I, 11; M. Ferrari, La compensatio lucri cum damno come utile strumento di equa riparazione del danno, Milano 2008; Id., I nuovi confini della compensatio lucri cum damno, in CeI, 2014, 1188; Giusti, Compensatio lucri cum damno, in Dig. Sez. Civ., Aggiornamento, Torino, 2011, 190-208; Izzo, La compensatio lucri cum damno come latinismo di ritorno, in Resp. Civ. e Prev., 2012, 1738-1759; Id., È nato prima il danno o la sicurezza sociale?, Atto primo, in Resp. Civ. e Prev., 2015, 1816-1842; Atto secondo, in Resp. Civ. e Prev., 2016, 40-74; Atto terzo, in Resp. Civ. e Prev., 2016, 759-780.

[4] Ex multis: Cass., III, 11 giugno 2014, n. 13233.

[5] Ex multis: Cass. III, 5 dicembre 2014, n. 25733.

[6] Ex multis: Cass., III, 27 luglio 2001, n. 10291.

[7] Ex multis: Cass., III, 20 aprile 2016, n. 774.

[8] Ex multis: Cass., III, 10 marzo 2014, n. 5504; Cass., III, 20 febbraio 2015, n. 3391.

[9] Ex multis: Cass., III, 13 giugno 2014, n. 13537.

[10] Per approfondimenti si veda: P. Gallo, Compensatio lucri cum damno e benefici collaterali – la compensatio lucri cum damno e le sue trasformazioni, in Giur. it, 1, 2018.

[11] Cass., SS.UU., 22.05.2018, n. 12565.

[12] Cass., SS.UU., 22.05.2018, n. 12566.

[13] G. De Nova, Intorno alla compensatio lucri cum damno: considerazioni conclusive, in Atti del convegno tenuto in Cassazione il 31 gennaio 2018.

[14] Si veda, per approfondimenti: Bellisario, Divieto di cumulo fra equo indennizzo e risarcimento del danno, in Corr. giur., 4, 2018, 523 e ss.; Franzoni, La compensatio lucri cum damno secondo il Consiglio di Stato – il commento, in Danno e resp., 2, 2018.

[15] In cui si statuisce che: “In caso di malattia dipendente da causa di servizio, l’impiegato pubblico non può cumulare quanto ricevuto a titolo di equo indennizzo con il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute. In materia di cumulo tra risarcimento e indennità dovute da enti pubblici, secondo il massimo organo della giustizia amministrativa, la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario. (riforma T.A.R. Calabria, Sez. I, 20 aprile 2016, n. 849)”.

[16] G. De Nova, Intorno alla compensatio lucri cum damno: considerazioni conclusive, in Atti del convegno tenuto in Cassazione il 31 gennaio 2018.

[17] Franzoni, La compensatio lucri cum damno secondo il Consiglio di Stato – il commento, in Danno e resp., 2, 2018; De Nova, Intorno alla compensatio lucri cum damno: considerazioni conclusive, in Atti del convegno tenuto in Cassazione il 31 gennaio 2018.

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

6 + sei =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.