Comparsa conclusionale: preclusa l’eccezione sulla titolarità del diritto

Il Tribunale di Catania, con la recentissima sentenza n. 523/2026 del 28 gennaio 2026, ha confermato il principio già sancito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 27 giugno 2018, n. 16904), in forza del quale “la titolarità del diritto azionato in giudizio, ove non tempestivamente contestata, deve considerarsi pacifica, con conseguente preclusione della relativa eccezione in appello o in sede di comparsa conclusionale”.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Contenuti principali
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.

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Il caso

La vicenda trae spunto da una controversia incardinata da due soggetti che, affermandosi rispettivamente nudo proprietario ed usufruttuario di un immobile interessato da infiltrazioni d’acqua, agivano in giudizio contro la società che aveva eseguito i lavori che erano stati causa delle lamentate infiltrazioni.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta provvedeva a chiamare in causa l’assicurazione ai fini della manleva, nonché a difendersi nel merito (asserendo che le lamentate infiltrazioni non fossero alla stessa riferibili), senza tuttavia provvedere a contestare né il difetto di legittimazione attiva degli attori, né tantomeno l’effettiva titolarità in capo agli stessi del diritto reale posto a fondamento della domanda giudiziale proposta.

E ciò nemmeno nelle successive memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. (oggi sostituite dalle memorie ex art. 171-ter c.p.c.).

In sede di comparsa conclusionale, per la prima volta, la società convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori, sul presupposto che gli stessi non avessero fornito prova documentale del diritto reale rispettivamente vantato sull’immobile de quo, ed in particolare che non avessero prodotto copia dell’atto di acquisto dell’immobile.

Normativa di riferimento

Art. 115 c.p.c.Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.

Art. 167 c.p.c. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell’articolo 269”.

Art. 171-ter c.p.c.Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”.

 Preclusioni assertive e principio di non contestazione

La legge impone al convenuto di prendere specifica posizione sui tutti i fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, proponendo, se del caso, anche eventuali domande riconvenzionali e/o sollevando eccezioni in senso stretto.

In tal modo viene definito il thema decidendum del giudizio, su cui il giudice dovrà pronunciarsi (in forza di quanto previsto dal principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c.), e sul quale le parti instaureranno il proprio contraddittorio.

Nell’ambito di un processo a preclusioni rigide qual è quello vigente nel nostro ordinamento, pertanto, il thema decidendum deve ritenersi limitato a quei fatti dedotti dalle parti prima dello spirare delle preclusioni assertive (un tempo individuato nella scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1, oggi, invece, della memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.).

Fatti che, nel rispetto dei principi che regolano il riparto dell’onere della prova, dovranno essere provati da ciascuna delle parti nel rispetto del termine delle preclusioni asseverative (ovvero di articolazione dei mezzi istruttori).

L’omessa specifica contestazione ad opera di una delle parti dei fatti allegati dall’altra, tuttavia, comporterà che “i fatti non specificamente contestati” potranno (e dovranno) essere posti dal Giudice a fondamento della propria decisione; e ciò in forza del c.d. principio di non contestazione.

Tale principio incontra però dei limiti.

Un primo limite è rappresentato dal fatto che la non contestazione si estende unicamente a quei fatti allegati da una parte e che siano conosciuti, o almeno conoscibili, dall’altra (che, altrimenti, non avrebbe l’onere di contestarli).

Del resto, non si può certo imporre ad una parte di prendere specifica posizione su fatti che le sono ignoti.

Altro limite, invece, è rappresentato dalla mancata costituzione in giudizio della controparte, e dunque dal processo contumaciale.

Il principio di non contestazione, infatti, non trova applicazione nei confronti della parte che non si è costituita in giudizio.

Id est, la contumacia esprime un silenzio che non è soggetto a valutazione, e che dunque non vale né a rendere non contestati i fatti allegati dall’altra parte, né tantomeno ad alterare la ripartizione degli oneri probatori tra le parti.

 Differenza tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto ad agire

Sovente (come nel caso analizzato in premessa) l’eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire viene sollevata impropriamente, con essa riferendosi non alla semplice prospettazione della titolarità del diritto azionato, quanto piuttosto al merito della domanda (e dunque all’effettiva titolarità in capo all’attore del diritto azionato in giudizio).

Orbene, sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con una pronuncia a Sezioni Unite (cfr. Cassazione Civile Sez. Un., 16/02/2016 n. 2951), chiarendo che bisogna distinguere tra legittimazione ad agire, che, intesa come diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire, che invece rappresenta l’effettiva titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la quale attiene al merito della causa ed è quindi un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l’opposta ha l’onere di allegare e di provare in positivo, ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte.

Tale distinzione ha dei risvolti sia pratici che processuali di fondamentale rilievo.

Ed infatti, attenendo alla semplice prospettazione della domanda, vi sarà un difetto di legittimazione ad agire unicamente nell’ipotesi in cui l’attore non dovesse prospettarsi come titolare del diritto azionato in giudizio.

Ciò comporta che il difetto di legittimazione attiva può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio, e può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice.

Tale eccezione, infatti, non pone particolari problemi probatori, e dunque non è soggetta a specifiche preclusioni (d’altronde, un giudizio non potrebbe chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, in nuce, in domanda non si è nemmeno prospettato come titolare dello stesso).

Diversa, invece, è la concreta titolarità del diritto sostanziale azionato in giudizio, che attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda (di cui costituisce elemento costitutivo).

Orbene, gli elementi costitutivi della domanda possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto.

Premesso che ai fini del riconoscimento di un diritto in giudizio è necessario allegare e provare i fatti costitutivi dello stesso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (nella sopra richiamata sentenza), componendo un contrasto che era sorto nella Giurisprudenza di Legittimità, hanno chiarito che la contestazione (da parte del convenuto) dell’esistenza in capo all’attore del diritto di cui lo stesso dovesse essersi affermato titolare costituisce una mera difesa, e non un’eccezione in senso stretto, sicché non è soggetta alle decadenze di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c.

A tal fine, tuttavia, assumono comunque rilevanza i limiti previsti dalle preclusioni assertive.

Il principio di diritto elaborato dalla Giurisprudenza

Tornando al caso in esame, gli attori avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni d’acqua promananti dagli scavi realizzati dalla società convenuta, affermando di essere, rispettivamente, nudo proprietario ed usufruttuario dell’immobile interessato dalle infiltrazioni.

Non essendo stata tale circostanza mai oggetto di contestazione, se non (come detto) solamente in comparsa conclusionale, gli attori non avevano prodotto il titolo da cui si evincesse l’effettiva titolarità in capo agli stessi del diritto reale di cui avevano affermato di essere rispettivamente titolari.

Rigettando l’eccezione sollevata dalla società convenuta, tuttavia, il Tribunale di Catania, con la già citata sentenza n. 523/2026 del 28 gennaio 2026, ha ribadito il principio in forza del quale “la titolarità del diritto azionato in giudizio, ove non tempestivamente contestata, deve considerarsi pacifica, con conseguente preclusione della relativa eccezione in appello o in sede di comparsa conclusionale”.

La ratio sottesa al summenzionato principio è evidente, ovvero evitare che, una volta maturate le preclusioni assertive e asseverative, possano essere oggetto di contestazione fatti la cui prova è ormai preclusa alla controparte, che aveva invece ormai legittimamente fatto affidamento sulla non contestazione degli stessi.

La superiore statuizione ha confermato il principio già sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 27 giugno 2018, n. 16904), che, richiamando a sua volta la sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016, ha chiarito che “è allora legittima la reiezione della doglianza sulla carenza di titolarità in capo alla procedente, in applicazione del seguente principio di diritto: “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza“. E ne discende il rigetto della complessiva doglianza”.

Implicazioni pratiche

Da quanto sopra esposto emerge che la condotta tenuta da ciascuna delle parti con riferimento ai fatti ed alle circostanze dedotti dall’altra assume un rilievo fondamentale.

In particolare, il riconoscimento da parte del convenuto della titolarità in capo all’attore del diritto di cui quest’ultimo dovesse aver allegato di essere titolare renderà superflua la prova dell’effettiva titolarità dello stesso.

Tale circostanza si verificherà anche nel caso in cui il convenuto dovesse articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo posto a fondamento del diritto di cui l’attore dovesse aver allegato di essere titolare.

In tali situazioni, la prova dell’esistenza del diritto, il cui onere rimane sempre a carico dell’attore, potrà tuttavia considerarsi raggiunta.

Discorso più complesso, invece, riguarda l’omessa contestazione da parte del convenuto dell’esistenza del diritto allegato dall’attore.

Il silenzio, infatti, è cosa diversa dal riconoscimento. Per altro verso, tuttavia, come già sopra analizzato, il convenuto deve prendere specifica posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda (ex art. 167 c.p.c.), ed il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex art. 115 c.p.c.); con esclusione chiaramente del processo contumaciale e dei fatti non conosciuti e/o conoscibili dalla controparte.

Cionondimeno, è stato chiarito che il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, atteso che il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra, nell’eventualità in cui tale inesistenza dovesse emergere dagli atti di causa e/o dal materiale probatorio raccolto.

Tuttavia, alla luce di quanto chiarito dalla Giurisprudenza nelle sopra richiamate sentenze, salvo che l’inesistenza non dovesse emergere in altro modo dagli atti di causa, ove non tempestivamente contestata, la titolarità del diritto azionato in giudizio deve considerarsi provata.

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