La Corte Suprema di Cassazione, I Sez. Civile, con la sentenza pubblicata il 4 ottobre 2024, ha affrontato una questione giuridica legata all’ineleggibilità alla carica di sindaco. La controversia riguardava la posizione di un sindaco rieletto che, al momento della sua candidatura, ricopriva il ruolo di Commissario Straordinario per la Ricostruzione di una importante infrastruttura nel Comune di Genova, crollata in seguito a un grave incidente. La sentenza ha chiarito se tale incarico potesse essere ricondotto a una causa di ineleggibilità, con particolare riferimento all’art. 60 del TUEL.
Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 26094 del 04-10-2024
La controversia
La questione riguardava la rielezione di un sindaco, che al momento delle elezioni ricopriva anche il ruolo di Commissario Straordinario per la Ricostruzione, in seguito al crollo di una infrastruttura. Un gruppo di cittadini ha contestato l’eleggibilità del sindaco, sostenendo che la carica di Commissario Straordinario rientrasse nella categoria dei “Commissari di Governo“, i quali, ai sensi dell’art. 60, comma 1, n. 2 del TUEL, non possono essere eletti a cariche locali nel territorio in cui esercitano le loro funzioni. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di ineleggibilità del sindaco, ritenendo che la sua candidatura fosse in contrasto con la legge.
Il giudizio di primo grado e l’appello
Il Tribunale di Genova, in prima battuta, aveva rigettato la richiesta dei ricorrenti, affermando che non sussisteva alcuna causa di ineleggibilità. Successivamente, la Corte d’Appello, nel riesaminare il caso, ha confermato tale decisione, chiarendo che la carica di Commissario Straordinario per la Ricostruzione non poteva essere equiparata a quella dei Commissari di Governo previsti dall’art. 60 del TUEL.
La Corte d’Appello ha sostenuto che, pur trattandosi di un ruolo di rilevante interesse pubblico, il Commissario Straordinario operava in un contesto legato a una specifica emergenza. Pertanto, non rientrava tra le figure istituzionali permanenti disciplinate dall’art. 60 TUEL, che riguardano invece cariche stabili e continuative, come quelle dei Commissari di Governo o dei prefetti.
Limiti all’ineleggibilità e natura straordinaria del Commissario
La Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento già espresso dalla Corte d’Appello, respingendo il ricorso proposto dai cittadini ricorrenti e chiarendo in modo definitivo il quadro normativo relativo ai Commissari Straordinari. Il punto centrale della decisione risiede nell’interpretazione restrittiva dell’articolo 60 TUEL, il quale deve essere applicato solo alle categorie espressamente previste dalla legge. L’ineleggibilità è una deroga eccezionale al principio generale dell’elettorato passivo, sancito dall’art. 51 Cost., e come tale deve essere interpretata rigorosamente.
Nella sua motivazione, la Cassazione ha escluso che il ruolo di Commissario Straordinario potesse essere assimilato alla figura dei Commissari di Governo ai sensi dell’art. 60 TUEL. La Corte ha sottolineato che il ruolo di Commissario Straordinario è per sua natura temporaneo e limitato a una specifica emergenza, in questo caso la ricostruzione del viadotto crollato. Tale incarico, pur conferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non comporta l’esercizio di poteri governativi ordinari e non può quindi essere considerato una carica di governo continuativa e stabile, come quelle previste dall’art. 60.
La natura straordinaria degli incarichi e la protezione dell’elettorato passivo
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui le cause di ineleggibilità devono essere interpretate in modo restrittivo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Le limitazioni al diritto di elettorato passivo, in quanto deroghe a un diritto costituzionalmente garantito, possono essere ammesse solo nei limiti strettamente necessari per garantire l’equità e la trasparenza del processo elettorale. La Cassazione ha precisato che la ratio dell’art. 60 TUEL è quella di evitare che figure investite di poteri stabili e permanenti nell’ambito del governo possano sfruttare la loro posizione per influenzare l’esito delle elezioni locali. Tuttavia, questa logica non si applica a incarichi temporanei e straordinari, come quello del Commissario per la Ricostruzione.
Conclusioni
In conclusione, la pronuncia della Corte di Cassazione riafferma l’importanza di un’applicazione rigorosa e limitata delle cause di ineleggibilità, a tutela tanto della trasparenza del processo elettorale quanto dei diritti di coloro che intendono candidarsi a cariche pubbliche.
Unisciti alla nostra comunità legale
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le ultime notizie, analisi giuridiche e risorse esclusive direttamente nella tua casella di posta. Non perdere nessun aggiornamento importante nel campo del diritto civile. Iscriviti ora e rimani informato!