Cassazione chiarisce la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale

Con la sentenza n. 21472 del 25 ottobre 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale.

1. Domanda ed eccezione riconvenzionale: diverso momento di esperibilità

In primo luogo, ciò che distingue la domanda riconvenzionale dall’eccezione riconvenzionale è il fatto che mentre quest’ultima è ammissibile in appello anche in prima formulazione, la domanda è esperibile soltanto in primo grado.

2. Domanda ed eccezione riconvenzionale: diverse conseguenze giuridiche

La Cassazione ha inoltre chiarito che i due istituti si distinguono per le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto nuovo allegato, e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto: si ha, cioè, eccezione riconvenzionale, allorché l’istanza resti contenuta nell’ambito dell’attività strettamente difensiva e, pure eventualmente ampliando la sfera dei poteri cognitori, lasci immutati i limiti di quelli decisori del giudice, quali determinati dalla domanda dell’attore.

Si ha, invece, domanda ríconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati.

A tale ricostruzione consegue comunque quanto meno che l’eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce al giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell’eccezione, al limitato effetto di impedire l’accoglimento della domanda avversaria.

Domanda e dell’eccezione riconvenzionale: distinzione dipende dall’oggetto, non dal titolo

Secondo la Suprema Corte, la distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dunque dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell’attore.

Di conseguenza non sussistono limiti al possibile ampliamento del tema della controversia da parte del convenuto a mezzo di eccezioni, “purché vengano allegati a loro fondamento fatti o rapporti giuridici prospettati come idonei a determinare l’estinzione o la modificazione dei diritti fatti valere dall’attore, e in base ai quali si chieda la reiezione delle domande da questo proposte e non una pronunzia di accoglimento di ulteriori e diverse domande“.

Il caso di specie: difesa fondata su titoli diversi da quelli invocati dall’attore

Pertanto, laddove, come nel caso di specie, il convenuto invochi un rapporto contrattuale diverso da quello posto dall’attore a fondamento delle sue pretese, sull’assunto che da esso deriverebbe la nullità o la totale o parziale inefficacia di quest’ultimo, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall’attore, e ne chieda in via riconvenzionale l’accertamento, anche con la eventuale conseguente condanna dell’attore al pagamento di quanto dovuto in base a tale prospettazione, nell’ipotesi in cui tale domanda riconvenzionale risulti inammissibile per motivi processuali, ciò nonostante “la medesima difesa può e deve essere presa in considerazione come eccezione, con il solo e più limitato possibile esito del rigetto delle domande di parte attrice“.

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