Prendendo spunto dalla dibattuta questione riguardante le buche a Roma, ecco un approfondimento della giurisprudenza civile in materia che, come si avrà modo di rilevare, non è del tutto univoca.
Come noto, cadere o subire un danno al proprio veicolo a causa delle buche e, in generale, delle cattive condizioni del manto stradale, non è poi così raro.
Generalmente si è sostenuto che la responsabilità della cattiva manutenzione dell’asfalto sia da attribuire alle amministrazioni, o per l’inerzia nell’affidamento degli interventi di riparazione, o per aver affidato tali lavori a ditte inadempienti. La giurisprudenza, riguardo ai risarcimenti in caso di incidenti per via delle buche presenti sul manto stradale, non è tuttavia univoca, stabilendo principi talvolta favorevoli e altre volte contrari all’automobilista.
In caso di sinistro causato da buche stradali, a quali principi deve dunque attenersi il danneggiato?
La normativa di riferimento
Sul punto, occorre innanzitutto inquadrare la normativa di riferimento.
Oltre all’art. 2043 c.c. che obbliga al risarcimento del danno chi procura un danno ingiusto ad altri, sussistono alcune norme del Codice della Strada che impongono alle amministrazioni di tenere in buon stato di manutenzione il suolo pubblico, affinché non costituisca pericolo per gli utenti.
V’è poi una norma speciale, l’art. 2051 c.c., il quale statuisce la responsabilità oggettiva in capo al custode di una cosa o al relativo proprietario per i danni procurati dalla cosa stessa, a prescindere dal fatto che costoro li abbiano voluti o meno.
La responsabilità sarebbe esclusa solamente se il danno è stato procurato da un evento improvviso e imprevedibile, il cd. “caso fortuito”. Ed è proprio a questo evento fortuito che fa spesso riferimento la giurisprudenza per negare la responsabilità dei Comuni quando un pedone, un’automobile o moto subisce un sinistro a causa di una buca stradale.
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Quando il risarcimento non è dovuto: giurisprudenza contraria al danneggiato
Come anticipato, il caso fortuito è costituito da ciò che non dipende dalla volontà o dalla colpa del proprietario della strada e che non è da questi prevedibile ed evitabile.
In tal senso è stato riconosciuto il caso fortuito dinanzi alla carenza di tempo per l’eccezionale necessità di approntare la manutenzione della strada (si pensi al caso in cui, per via di un violento acquazzone, la strada si apre e si crea una voragine).
Ne consegue che quando il pericolo, si è verificato da poco tempo, si può parlare di caso fortuito e l’eventuale danno non potrà essere risarcito dal Comune.
Requisito indispensabile è altresì la diligente condotta del danneggiato: l’automobilista deve infatti sempre guidare tenendo gli occhi ben fissi sulla strada, senza distrarsi o oltrepassare i limiti. Di conseguenza, se costui finisca in una buca a causa del suo comportamento imprudente o negligente, non potrà essere ottenuto alcun risarcimento.
Proprio sulla scorta di questo ragionamento sono stati negati molti risarcimenti per le cadute sulle buche stradali. Più in concreto, è stata respinta la domanda del danneggiato:
- in presenza di una buca di grosse dimensioni: è stato infatti ritenuto che se la buca è molto grande, essa sia anche sufficientemente visibile con maggiore possibilità per l’automobilista di evitarla. Al contrario, è invece generalmente accolta la richiesta di risarcimento in caso di buche nascoste (si pensi ad una buca coperta dall’acqua oppure dalle foglie). Secondo la giurisprudenza è dunque essenziale che la buca sia sufficientemente occulta (è stato infatti sostenuto che “in ogni caso, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (nel caso di specie, nonostante le dimensioni della buca presente nel marciapiede, non viene ravvisata alcuna condizione di pericolo occulto per difetto del requisito della non visibilità)”, Tribunale Roma, sez. XIII, 01/03/2017, n. 4150)
- qualora vi siano luce e visibilità sufficienti per accorgersi della buca. Di conseguenza, nella prassi, si ritiene più probabile ottenere un risarcimento per un’incidente avvenuto di notte piuttosto che di giorno, sempre che la strada non sia ben illuminata;
- se il danneggiato conosce la strada ed è consapevole della presenza di pericoli (si richiama sul punto Trib. Lecce sent. n. 1954/2017 la quale ha statuito che “Nel caso in cui il conducente di un ciclomotore abbia riportato lesioni in seguito alla caduta in una profonda buca piena d’acqua del manto stradale, non opera la presunzione di responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada se le condizioni di dissesto della strada erano ben note e facilmente avvistabili dal danneggiato che, pertanto, avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il pericolo);
- se la strada è in condizioni di palese dissesto: ne consegue che, se nonostante le condizioni compromesse e disastrose della strada, l’automobilista scelga ugualmente di percorrere tale via, egli lo farà a proprio rischio e pericolo.
- se l’automobilista va veloce oppure è distratto: tuttavia, come recentemente chiarito dalla Corte di legittimità, “Il semplice accertamento dell’eccesso di velocità da parte dell’automobilista non esclude che questi possa aver diritto al risarcimento per la buca stradale se risulta che, anche tenendo un’andatura adeguata, questi avrebbe ugualmente subito il danno” (Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, n. 18753).
Quando il risarcimento è dovuto: giurisprudenza favorevole al danneggiato
D’altra parte, ecco invece le pronunce recenti più importanti in tema di risarcimento per danni causati dalla mancata manutenzione del manto stradale.
Come anticipato, per la certezza nell’accoglimento della richiesta risarcitoria la buca deve essere più possibile nascosta e difficilmente percepibile. Va dunque riconosciuto, ad esempio, il risarcimento per la caduta a causa di un dissesto sul marciapiede ricoperto di foglie: Nel caso di una buca completamente ricoperta dalle foglie presenti sull’intero marciapiede, deve ritenersi che la presenza del dissesto sul tratto di strada non sia percepibile ed evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone. Ciò a maggior ragione per l’insussistenza di valida ed effettiva alternativa rispetto al transito sulla pavimentazione, poiché lo strato di foglie copriva il marciapiede intero. Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune per i danni subiti dal pedone in conseguenza della caduta a causa del detto dissesto non visibile.” (Tribunale Roma, sez. XII, 01/02/2018, n. 2261).
In altre parole, al momento del sinistro e con riferimento alle condizioni del manto stradale, non deve sussistere la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. A tal proposito, la Suprema Corte chiarisce che “Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nell’evento passando da un concorso di colpa all’intera responsabilità a carico del danneggiato”. (Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, n. 22419)
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve inoltre provare, anche con materiale fotografico, l’esistenza di un effettivo dissesto del manto stradale. Tuttavia come precisato dalla Cassazione “dalla foto deve emergere anche la data in cui la stessa è stata scattata altrimenti non può costituire una valida prova (e al Comune non spetta neanche contestarne la validità)” (Cassazione civile, sez. III, 30/11/2017, n. 28665).
Si precisa inoltre che l’ente gestore della strada è responsabile anche per gli elementi esterni alla carreggiata. Lo ha recentemente chiarito la Cassazione rilevando sul punto che “la custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze. Questo significa che se anche il danneggiato ha violato le regole del codice della strada, l’amministrazione è responsabile del danno se risulta che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporsi all’urto da parte del mezzo ed evitare l’infortunio (nella specie, il conducente era uscito dalla carreggiata precipitando dentro una buca, a margine della stessa, che assumeva essere né presegnalata né protetta)” (Cassazione civile, sez. III, 28/07/2017, n. 18753).
In ogni caso, pur in presenza di una buca occulta e difficile da scorgere, sarà sempre necessario che il danneggiato rispetti le regole di prudenza e diligenza, a pena di riconoscimento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c..
In tal caso, “spetta all’amministrazione dimostrare che il danneggiato non ha rispettato le regole di prudenza anche quando la buca è di grosse dimensioni e su una strada illuminata” (Cassazione ord. n. 6034/2018 del 13.03.2018).