Azione surrogatoria: autonomia del debitore e tutela dei creditori

Con un’ordinanza interlocutoria pubblicata il 2 gennaio 2025, la Corte Suprema di Cassazione si è occupata dei limiti dell’azione surrogatoria, con specifico riferimento all’esercizio dell’azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei creditori del legittimario. La decisione, assunta dalla Seconda Sezione Civile, solleva due questioni di rilievo nomofilattico necessitante di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

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La vicenda processuale

Il de cuius aveva lasciato due testamenti olografi in conflitto tra loro, e i nipoti, originari beneficiari del primo testamento, avevano presentato querela di falso contro il successivo documento che designava un diverso erede. Nel giudizio, un creditore del nuovo beneficiario dell’eredità era intervenuto per esercitare in via surrogatoria l’azione di riduzione, sostenendo che l’inattività del debitore stesse compromettendo la conservazione del suo patrimonio e, di conseguenza, le garanzie creditorie. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda, rilevando che il debitore, pur non avendo agito con la massima diligenza, non era rimasto del tutto inerte, esercitando alcune azioni giudiziarie. Questo giudizio ha portato la Cassazione a interrogarsi sull’effettiva portata del concetto di “trascuratezza” previsto dall’art. 2900 c.c.

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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.

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Il requisito della trascuratezza e l’azione surrogatoria

Uno degli aspetti centrali sollevati dall’ordinanza riguarda il significato del termine “trascuratezza”. La giurisprudenza della Cassazione si è a lungo divisa tra due orientamenti:

  1. Interpretazione restrittiva che considera la trascuratezza come totale inerzia del debitore. Qualsiasi comportamento, anche parzialmente attivo, escluderebbe quindi la possibilità per il creditore di agire in surrogazione.
  2. Interpretazione estensiva che ritiene sufficiente un esercizio insufficiente o inadeguato dei diritti da parte del debitore per integrare la trascuratezza, consentendo al creditore di agire a tutela delle proprie ragioni.

L’ordinanza evidenzia come la formulazione attuale dell’art. 2900 c.c., che parla di “trascuratezza” anziché di “inerzia”, sembri favorire un’interpretazione meno rigida, ma riconosce al contempo la necessità di un chiarimento da parte delle Sezioni Unite per garantire uniformità applicativa.

Azione di riduzione e legittimazione dei creditori

Altro punto dell’ordinanza interlocutoria riguarda l’esercizio dell’azione di riduzione per lesione della legittima da parte dei creditori del legittimario totalmente pretermesso. Secondo l’art. 557 c.c., tale azione può essere promossa solo dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa, escludendo i creditori. Tuttavia, una parte della dottrina e della giurisprudenza ha ipotizzato che, in presenza di trascuratezza del legittimario, i creditori possano surrogarsi per garantire la propria tutela.

Questa prospettiva, sebbene innovativa, incontra alcune difficoltà di ordine sistematico:

  • L’azione di riduzione ha una natura personalissima e patrimoniale, potendo comportare l’assunzione di debiti ereditari che potrebbero gravare sul legittimario.
  • L’art. 2900 c.c. vieta espressamente l’esercizio in surrogazione di diritti personalissimi, limitando l’azione del creditore ai casi in cui i diritti patrimoniali del debitore siano a rischio.

Strumenti alternativi: l’azione revocatoria

Un possibile rimedio per i creditori potrebbe essere l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che consente di rendere inefficace nei confronti dei creditori un atto pregiudizievole del debitore, come la rinuncia all’azione di riduzione. Tuttavia, anche questa soluzione presenta limiti:

  • La revocatoria richiede di dimostrare il pregiudizio e l’intento fraudolento del debitore, elementi difficili da provare.
  • Non permette al creditore di esercitare direttamente l’azione di riduzione, ma solo di rimuovere l’efficacia della rinuncia.

Applicazione analogica dell’art. 524 c.c.

Un altro quesito sollevato dall’ordinanza riguarda l’eventuale applicazione analogica dell’art. 524 c.c., che consente ai creditori di accettare in nome e per conto del debitore un’eredità da lui rinunciata. La Cassazione si interroga se questo strumento possa essere esteso al legittimario totalmente pretermesso, per permettere ai creditori di esercitare indirettamente l’azione di riduzione. Sebbene questa soluzione sia interessante, la Corte invita a considerare le differenze tra rinuncia all’eredità e mancato esercizio dell’azione di riduzione, che potrebbe non produrre effetti immediati sul patrimonio del legittimario.

Un possibile intervento delle Sezioni Unite

L’ordinanza interlocutoria quindi chiede la chiarificazione di due questioni fondamentali:

  1. La definizione del concetto di trascuratezza nell’azione surrogatoria.
  2. L’individuazione dei limiti e delle condizioni per il ricorso all’azione di riduzione da parte dei creditori.

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