Sezioni Unite sulla notifica dell’appello all’avvocato domiciliatario cancellato dall’albo

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 3702 del 13 febbraio 2017

Cosa accade se la notifica dell’appello viene eseguita al difensore domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo degli avvocati?

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza n. 3702 del 13 febbraio 2017.

Sul punto, come già rilevato nel commento all’ordinanza di rimessione, la giurisprudenza di legittimità ha assunto nel corso degli anni posizioni diverse e contrastanti, ritenendo l’inesistenza, la nullità o perfino la validità della notifica dell’atto di appello eseguita nei confronti del procuratore dell’appellato che risulti cancellato dall’albo al momento della notifica.

La notifica all’avvocato cancellato dall’albo: è esclusa l’inesistenza

In primo luogo, le Sezioni Unite hanno escluso la tesi dell’inesistenza della notifica.

Come già chiarito di recente dalla stessa Corte di legittimità, la notifica si considera inesistente:

  • se sia priva degli elementi essenziali costitutivi idonei a rendere un atto riconoscibile come notificazione;
  • se sia stata meramente tentata (con la semplice riconsegna dell’atto al mittente) e quindi omessa.

Nel caso in questione, l’atto pur notificato ad un avvocato cancellato dall’albo, è stata correttamente ricevuto da un collega del suo studio: non può pertanto parlarsi di notifica inesistente.

La notifica dell’appello al difensore cancellato dall’albo degli avvocati è nulla

Secondo le Sezioni Unite, la tesi della validità della notifica fondata sull’art. 85 c.p.c. (ai sensi del quale la revoca e la rinuncia della procura non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore) non può essere condivisa.

L’art. 85 c.p.c. non può applicarsi a qualunque ipotesi di rinuncia: in seguito alla cancellazione volontaria dall’albo degli avvocati, il difensore infatti rinuncia solo indirettamente al mandato.

E l’effetto di tale scelta volontaria e personale è la perdita dello “ius postulandi” che si verifica prima e a prescindere dalla comunicazione ai mandanti ad opera del procuratore cancellatosi.

Peraltro, con la cancellazione volontaria dall’albo, il difensore perde la capacità di ricevere atti e compierne in nome e per conto del suo assistito non fino alla sua sostituzione ma da subito, giacché una volta cancellato egli è privato immediatamente della propria abilitazione professionale e non può più esercitare l’attività demandata ad un avvocato.

Alla luce di tale ragionamento, secondo le Sezioni Unite, la notifica al difensore cancellato dall’albo deve pertanto considerarsi nulla.

La nullità della notifica: sanabilità ed effetti sul processo

La Corte di legittimità ha altresì chiarito che, nel caso in esame, si tratta di una nullità sanabile ex tunc:

  • dalla costituzione spontanea dell’appellato
  • o mediante il meccanismo di rinnovazione della notifica di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c..

Nel caso in cui la nullità non venga sanata, si determinerà la nullità del procedimento e della sentenza di appello.

Infatti, come il notificante ha l’onere di verificare l’attuale domicilio professionale dell’avvocato a cui è indirizzata la notifica, ha anche l’onere di verificare l’attualità della sua iscrizione all’albo.

Le Sezioni Unite hanno però precisato che alla dichiarazione di tale nullità non consegue anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado: la cancellazione volontaria in esame rientra infatti tra le cause di interruzione del processo.

La perdita dello status di avvocato è infatti una circostanza comparabile alla morte, sospensione o radiazione dall’albo previste dagli artt. 301 e 328 c.p.c.

Con l’ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.

I principi di diritto delle Sezioni Unite

Sulla scorta di quanto rilevato le Sezioni Unite hanno dunque enunciato i seguenti principi di diritto:

La notifica dell’atto di appello eseguita al difensore dell’appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall’albo professionale, non è inesistente – ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell’atto – ma nulla per violazione dell’art. 330, comma 1, c.p.c., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo.

Tale nullità della notifica – ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all’ordine ex art. 291, comma 1, c.p.c. o grazia alla volontaria costituzione dell’appellato – importa nullità del procedimento e della sentenza d’appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacché l’art. 301, comma 1, c.p.c. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l’ipotesi dell’avvocato che si sia volontariamente cancellato dall’albo, con l’ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa d’interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.

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