Assenza di IVAFE per il beneficiario di trust trasparente – Commento alla Risposta dell’AdE n. 84/2026

La Risposta n. 84/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) affronta il tema degli obblighi fiscali gravanti sul beneficiario residente in Italia di un trust estero “trasparente”. Il quesito riguarda, in particolare, l’applicabilità dell’IVAFE in relazione alla posizione del beneficiario rispetto alle attività finanziarie detenute dal trust negli Stati Uniti. Il punto da chiarire è se tale posizione integri il presupposto dell’imposta, ossia la detenzione, o la titolarità di diritti reali, su attività finanziarie estere. La risposta dell’Amministrazione offre indicazioni utili per definire il perimetro del monitoraggio fiscale nei contesti transnazionali.

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Il caso

Il quesito nasce dall’istanza presentata da un cittadino statunitense, fiscalmente residente in Italia, beneficiario di un trust irrevocabile istituito per testamento negli Stati Uniti.

Il fondo è composto da un portafoglio finanziario articolato, che include quote di fondi monetari, azioni, ETF e titoli obbligazionari, tutti emessi da soggetti esteri e depositati presso intermediari statunitensi.

In base all’atto istitutivo, l’istante non esercita poteri decisionali sulla gestione del patrimonio, non può disporre dei beni e non ha diritto alla distribuzione del capitale. Può soltanto percepire il reddito netto generato dal trust per tutta la durata della sua vita.

Il contribuente riconosce la propria qualità di beneficiario di un trust trasparente ai fini delle imposte sui redditi, ma esclude che tale posizione comporti anche l’applicazione dell’IVAFE. A suo avviso, occorre infatti distinguere la titolarità giuridica dei beni, che resta in capo al trustee, dalla posizione del beneficiario, configurabile come diritto di credito o, comunque, come aspettativa alla corretta gestione del trust secondo le finalità indicate nell’atto istitutivo.

Su questa base, l’istante evidenzia l’assenza di un rapporto diretto con le attività segregate, la mancanza di poteri dispositivi e l’inesistenza di un rischio finanziario diretto. Secondo la sua impostazione, proprio questi elementi impediscono di ritenere integrato il presupposto impositivo dell’IVAFE.

Trasparenza reddituale e assenza di titolarità patrimoniale

L’Agenzia delle Entrate sviluppa il proprio parere richiamando preliminarmente la disciplina dell’IVAFE, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011. Tale imposta colpisce il valore dei prodotti finanziari e dei conti correnti detenuti all’estero da soggetti residenti, operando un rinvio esplicito alle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990.

Un punto cardine dell’analisi risiede nella separazione tra il regime di imputazione dei redditi e la titolarità patrimoniale delle attività. Nel contesto di un trust trasparente, i redditi prodotti dal fondo vengono imputati direttamente ai beneficiari indipendentemente dall’effettiva percezione, ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Tuttavia, l’Amministrazione chiarisce che tale meccanismo di “trasparenza” è finalizzato esclusivamente alla corretta tassazione del flusso reddituale e non implica ex se l’attribuzione della proprietà o di un altro diritto reale sulle attività finanziarie sottostanti.

Poiché l’IVAFE presuppone la detenzione dei prodotti finanziari “a qualsiasi titolo”, la mancanza di poteri dispositivi o di controllo sul capitale da parte del beneficiario impedisce la configurazione del tributo patrimoniale.

Quadro RW obbligatorio, ma IVAFE esclusa

Nonostante l’esclusione dal versamento dell’imposta, la Risposta n. 84/2026 ribadisce la persistenza degli obblighi dichiarativi in capo al beneficiario residente. La normativa sul monitoraggio fiscale impone infatti di dare evidenza della consistenza degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Il beneficiario è dunque tenuto a indicare nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi il valore della propria “posizione beneficiaria”, intesa come diritto di credito vantato nei confronti del trust.

Questa distinzione tra adempimento formale e sostanziale è cruciale: il contribuente deve garantire la trasparenza verso l’Erario circa l’esistenza del rapporto fiduciario, ma non è gravato dal prelievo dell’IVAFE finché la sua posizione rimane meramente creditoria.

L’Amministrazione sottolinea che tale interpretazione si allinea con la precedente circolare n. 34/E del 2022, estendendo la medesima ratio ai trust trasparenti qualora il beneficiario non abbia la disponibilità materiale o giuridica delle attività finanziarie.

Conclusioni

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione dell’IVAFE quando il beneficiario del trust vanta solo un diritto ai redditi e non ha la disponibilità, materiale o giuridica, delle attività finanziarie detenute dal trustee. La trasparenza fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi non comporta, di per sé, anche la soggettività passiva ai fini IVAFE. Resta però decisivo il contenuto concreto dell’atto istitutivo, poiché l’attribuzione al beneficiario di poteri sul capitale o di diritti più ampi potrebbe condurre a una diversa qualificazione fiscale.

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