Assegno divorzile: non più dovuto se l’ex coniuge cessa relazione con la nuova famiglia di fatto post divorzio

Con la rivoluzionaria sentenza n. 6855 depositata il 3 aprile 2015 la Cassazione si è pronunciata circa la sussistenza in capo all’ex coniuge del diritto all’assegno divorzile a seguito di cessazione della relazione more uxorio instaurata a seguito del divorzio.

Tale sentenza si colloca, quale tassello cruciale della questione, nell’ambito della copiosa giurisprudenza che riconosce alla convivenza stabile e continuativa tra due soggetti una situazione di fatto meritevole di tutela dall’ordinamento, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della c.d. “famiglia di fatto”, ritenuta “portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli”.

Alla luce di tali principi, la Cassazione con la sentenza 17195 del 2011 aveva stabilito che il subentrare di una famiglia di fatto determina una sorta di “quiescenza” del diritto all’assegno, facendo venir meno il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita quotidiano goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi.

Si affermava poi che, in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto, l’ex coniuge tornasse nuovamente ad essere obbligato alla corresponsione dell’assegno divorzile.

Ebbene, la sentenza in commento riesamina quest’ultima conclusione della Cassazione, sovvertendola del tutto. La Suprema Corte ha infatti evidenziato che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli, “dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi”.

In altre parole, dunque, una volta che l’ex coniuge costituisca una nuova famiglia, anche di fatto, perde definitivamente il diritto all’assegno divorzile, anche ove tale convivenza venisse a cessare, dovendosi escludere ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge.

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